Giurisprudenza di merito

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@TRIBUNALE DI CASSINO 21 maggio 2001. Est. De Santis - Imp. Iannone.

Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Poteri del giudice - Rigetto - Rinvio a giudizio dell'imputato - Rimessione degli atti al P.M. - Omissione - Questione eccepita dal difensore dell'imputato - Inammissibilità per decadenza dei termini.

L'eccezione per il combinato disposto degli artt. 33 quinquies e 550 u.c. c.p.p. deve essere sollevata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p., quando non è possibile dedurla nell'udienza preliminare. (C.p.p., art. 550; c.p.p., art. 491; c.p.p., art. 33 quinquies).

(Omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con decreto Gup del 15 dicembre 2000 veniva disposto il giudizio nei confronti della Iannone per il reato a suo carico rubricato. Alla devoluzione dibattimentale si perveniva all'esito della Camera di Consiglio fissata per l'applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., avendo il Gup reputata incongrua per eccesso la pena prospettata dalle parti.

All'udienza del 24 u.s. le parti articolavano le rispettive richieste probatorie la cui assunzione - previa ordinanza ammissiva - veniva differita alla data odierna.

Il difensore eccepiva in questa sede la nullità del decreto Gup per violazione dell'art. 33 sexies c.p.p., trattandosi nella specie di reato per cui è prevista la citazione diretta a giudizio, sicché gli atti dovevano essere rimessi al P.M. perché procedesse con tali forme.

Osserva il Giudice che il rilievo è formalmente corretto ma tardivamente prospettato. Infatti, nella specie, dal coordinamento interpretativo tra le norme di cui agli artt. 33 quinquies e 550 ultimo comma c.p.p. emerge che il legislatore ha assoggettato l'inosservanza delle disposizioni processuali concernenti la materia al termine di decadenza ex art. 491 comma 1 c.p.p., sempre che la questione non sia concretamente deducibile nell'udienza preliminare.

Nel caso sub judice il difensore era presente all'udienza camerale al cui esito fu disposto il giudizio sicché già in quella fase era concretamente rilevabile l'error in procedendo, non fatto valere neppure successivamente nella sede propria delle questioni preliminari.

Ciò senza tener conto che, nella peculiare ipotesi, al di là del vizio formale dedotto, allo stesso non si ricollega alcun pregiudizio sotto il profilo e della corretta instaurazione del processo e dell'esercizio delle facoltà defensionali.

Nel merito osserva il Giudice che gli esiti dell'istruttoria dibattimentale depongono per la penale responsabilità della prevenuta.

Dai verbali di sequestro in atti e dalla deposizione del Brig. Ferrara Luciano della Polizia Municipale consta che in data 18 luglio 2000 fu effettuato un sopralluogo presso il cantiere edile sito in S. Elia, via Oliveto, assoggettato a sequestro penale nell'ambito del proc. n. 5696/98 R.g.n.r., in data 28 ottobre 1998, per violazioni urbanistiche ed edilizie.

In quella sede gli operanti rilevavano la presenza di un operaio intento a lavorare al primo piano e constatavano la prosecuzione dell'attività d'abusiva edificazione, consistita nel completamento del solaio di copertura al primo piano con getto di calcestruzzo, in opere di finiture interne al primo piano, nella realizzazione di una scala esterna, nel completamento degli intonaci.

I lavori realizzati previa violazione del vincolo giudiziario emergono compiutamente dal raffronto tra l'originario verbale di sequestro attestante le opere esistenti all'ottobre 1998 e lo stato dei luoghi al luglio 2000.

Sotto il profilo dell'addebitabilità soggettiva della condotta, la prevenuta risulta investita della nomina a custode nel verbale di sequestro 18 ottobre 1998 e resa espressamente edotta degli obblighi su di lei incombenti. La convivenza in una porzione dello stabile con il marito Persechini Alessandro esclude...

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