Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine353-383

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@CORTE DI APPELLO DI MILANO Sez. III, 4 marzo 2003, n. 688. Pres. Pisapia - Est. Pezzoni - Soc. Pirelli & C. Real Estate (avv. Troiani) c. Carena ed altri (avv.ti Cogo e Palmisani) ed altri.

Risarcimento del danno - Danno biologico - Danno alla salute - Stress da rumore illecitamente provocato - Lesione dell'integrità psicofisica - Difetto di prova - Risarcibilità - Esclusione - Fattispecie di immissioni rumorose provenienti da impianto di condizionamento.

In tema di azioni risarcitorie promosse ex artt. 844 e 2043 c.c., in difetto di prova di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto che sia derivata dallo stress da rumore illecitamente provocato, non è configurabile un danno biologico risarcibile. (Fattispecie relativa ad immissioni rumorose provenienti da impianti di condizionamento e di trattamento termico dell'aria). (C.c., art. 844; c.c., art. 2043; c.c., art. 2697) (1).

    (1) Escludono la sussistenza del danno in re ipsa, Cass. 3 febbraio 1999, n. 911, in Giust. civ. Mass. 1999, 242; Trib. Lecco 10 agosto 1999, in Giur. milanese 2000, 372 e Trib. Savona 31 gennaio 1990, in Giur. it. 1991, I, 2, 606. Contra, nel senso che una volta accertata l'intollerabilità dell'immissione, non va provata la lesione del diritto ad un ambiente di vita idoneo a consentire un accettabile livello di benessere psicofisico, essendo la sua esistenza in re ipsa, v. App. Milano 29 novembre 1991, in Nuova giur. civ. commentata 1992, I, 844 con nota di VISONÀ e App. Torino 3 novembre 1991, ibidem.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 18 novembre 1994 Carena Gaspare, Bonaldi Rita, Prompt Anne Marie e Pace Patrick - tutti residenti nello stabile sito in Milano - via Bressan 10, denominato «Villa Briantea», confinante con un immobile sito nell'adiacente viale Monza al civico n. 257, di proprietà della Nuova Domus 90 Srl (e, successivamente, dell'Ina Spa) ed utilizzato per i propri uffici dalla conduttrice Spa Data Base Progetti (poi incorporata nella EDS - Electronic Data Systema Italia Spa) - adivano il Tribunale di Milano chiedendo che, in via cautelare e d'urgenza, venisse ordinata alla Nuova Domus 90 Srl e alla Data Base Progetti Spa l'immediata cessazione delle immissioni rumorose, nocive in quanto eccedenti la soglia della normale tollerabilità, provenienti dagli impianti di condizionamento e di trattamento termico dell'aria in funzione presso l'edificio occupato dalla predetta Data Base Progetti.

Ad esito di adeguata CTU, il giudice delegato per la trattazione del procedimento cautelare, con provvedimento in data 18 dicembre 1995, ordinava alla Spa Data Base Progetti di eseguire, ovvero di completare, senza ulteriore dilazione, le opere di insonorizzazione dei gruppi frigoriferi indicati nella relazione del CTU come idonei a contenere le immissioni sonore dentro i limiti della tollerabilità nel periodo diurno e, inoltre, ordinava alla medesima Data Base progetti di sospendere il funzionamento dei gruppi frigoriferi predetti nel periodo notturno e cioè dalle ore 21 alle ore 7 dei giorni lavorativi.

Con atto di citazione in data 7 febbraio 1996 Carena Gaspare, Bonoldi Rita, Prompt Anne Marie e Pace Patrick convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Milano la E.D.S. Electronic Data System Italia Spa (già Data Base Progetti) nonché la Nuova Domus 90 Srl e l'Ina Assicurazioni Spa, nella rispettiva qualità di conduttrice e di proprietaria/locatrice dell'immobile sito in Milano viale Monza 257 dal quale provenivano le immissioni rumorose nocive già denunziate in sede cautelare, chiedendo che, previa sostanziale conferma di quanto disposto dal G.D. con la propria ordinanza del 18 dicembre 1995, le stesse venissero condannate, in solido, ovvero in via alternativa o disgiunta pro-quota, al «risarcimento del danno biologico e del danno morale alla persona» nella misura da accertarsi in corso di causa oppure in via equitativa.

Si costituiva l'Ina Spa, con comparsa di risposta in data 30 maggio 1996, affermando di aver già provveduto ad eliminare le cause degli inconvenienti denunziati dagli attori e chiedendo, nel merito il rigetto della domanda risarcitoria, in mancanza di prove concrete circa la sussistenza di un pregiudizio alla salute degli attori concretamente risarcibile. Chiedeva di essere manlevata da E.D.S.

La E.D.S. Spa, costituendosi con comparsa di risposta in data 16 aprile 1996, chiedeva il rigetto di tutte le domande avversarie.

La Nuova Domus 90 Srl rimaneva contumace. Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 6 luglio - 26 ottobre 1998 n. 11567, così decideva: a) condannava le convenute EDS e Ina, in solido, a risarcire a ciascuno degli attori il danno di lire 12.000.000, oltre alla rifusione delle spese processuali; b) respingeva la domanda di manleva proposta dall'Ina nei confronti di EDS, compensando le relative spese processuali.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Unim-Unione Immobiliare Spa, succeduta all'Ina, con atto di citazione notificato in data 29 giugno 1999 a Carena Gaspare, Bonaldi Rita, Prompt Anne Marie e Pace Patrick, in data 25 novembre 1999 alla EDS Spa e in data 1 dicembre 1999 alla Nuova Domus 90 Srl in liquidazione.

L'appellante censurava il tribunale per aver liquidato a favore degli attori, sia pure in via equitativa, il danno biologico, nonostante la mancanza assoluta di prova al riguardo. Inoltre l'appellante si doleva del mancato accoglimento della domanda di manleva proposta nei confronti di EDS, domanda che, in sua tesi, era fondata su specifici fatti contrattuali volti a trasferire sul conduttore (EDS) sia l'obbligo della manutenzione straordinaria degli impianti di condizionamento, che l'onere di eventuali danni provocati a terzi dal cattivo funzionamento degli impianti stessi.

Costituendosi con comparsa in data 20 ottobre 1999 gli appellanti Carena, Bonoldi, Prompt e Pace eccepivano inPage 354 via pregiudiziale la carenza di legittimazione attiva dell'Unim Spa (non essendo in alcun modo desumibile il titolo legittimante la proposizione del gravame in sostituzione dell'Ina, parte soccombente nel giudizio di primo grado) e, nel merito, chiedevano il rigetto dell'impugnazione avversaria nonché, in via di appello incidentale e subordinatamente al mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, la condanna dell'Unim al pagamento del maggior importo unitario di lire 25.846.153.

Si costituiva anche la EDS - Electronic Data System Italia Spa, con comparsa di risposta in data 3 dicembre 1999, chiedendo il rigetto delle impugnazioni avversarie e, in via di appello incidentale, il rigetto delle domande proposte dagli attori in primo grado (o, quantomeno, la riduzione del danno liquidato dal tribunale) e, in ogni caso, l'accoglimento della domanda di manleva proposta nei confronti dell'Ina, con ogni consequenziale pronuncia.

Non si costituiva la Nuova Domus 90 Srl in liquidazione, sebbene regolarmente citata.

All'udienza del 23 gennaio 2002 si costituiva la Pirelli & C. Real Estate Spa, nella quale era stata incorporata la Unim Spa.

All'udienza del 5 giugno 2002 le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte. La Corte tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - L'appello principale di Unim Spa (ora Pirelli & C. Real Estate Spa) e quello incidentale di EDS - Electronic Data System Italia Spa sono fondati.

Gli attori, nella narrativa dell'atto di citazione 7 febbraio 1996, per giustificare la domanda di condanna delle parti convenute «al risarcimento del danno biologico e del danno morale alla persona» hanno molto vagamente accennato alla necessità di ripristinare «una situazione di vivibilità e salubrità» compromessa, in loro tesi, dall'inquinamento acustico, eccedente i limiti della normale tollerabilità, proveniente dall'impianto di condizionamento e di refrigerazione dell'aria installato nell'immobile di proprietà, all'epoca, dell'Ina Spa.

Nessun approfondimento è stato svolto dagli attori in merito alla loro peculiare situazione di vita e lavorativa, con riferimento ad eventuali patologie psicofisiche in atto o pregresse, a disturbi attinenti la sfera emotiva e psichica provocati dal rumore disturbante, ed un apprezzabile stato di malessere esistenziale provocante ansia, irritazione, difficoltà a fronteggiare le normali occupazioni quotidiane, ed uno stato di stress o depressione. Neppure un certificato medico - attestante, ad esempio, una cefalea persistente, una insonnia diffusa, un anomalo eretismo, un turbamento emotivo od altro - è stato prodotto dagli attori. Neanche una CTU medico-legale è stata chiesta in via istruttoria, al fine di verificare l'eventuale presenza di menomazioni psicofisiche destinate a permanere anche dopo la cessazione delle immissioni rumorose nocive.

In altri termini, l'azione risarcitoria proposta ai sensi degli artt. 844 e 2043 c.c. e 32 Cost. non è stata adeguatamente supportata con riscontri probatori e con prospettazioni in fatto sufficienti per offrire all'accoglimento della domanda, sia pure con l'applicazione di criteri equitativi di liquidazione del danno in concreto risarcibile.

  1. - Ad avviso della Corte il tribunale ha erroneamente ritenuto che l'evento «inquinamento acustico nocivo», più o meno protrattosi nel tempo ed accertato dalla CTU disposta nella fase processuale istruttoria, dovesse necessariamente produrre, nella persona di ciascun attore un danno biologico (temporaneo) risarcibile, avendo le immissioni rumorose provocato «secondo la comune esperienza, una fastidiosa tensione sul sistema nervoso, impedendo ad essi (attori) un riposo ristoratore delle fatiche diurne». Tutto ciò senza approfondire ed accentuare il tipo di attività lavorativa svolta dagli attori, gli oneri di esercizio di tale attività ed il permanere nelle ore notturne dei rumori molesti.

    Questa affermazione non è condivisibile.

    Infatti, il collegare in via presuntiva e virtuale un danno biologico risarcibile ad ogni forma di...

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