Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine745-764

Page 745

@TRIBUNALE DI NAPOLI 8 ottobre 2002. Est. Imperiali - Caronno c. De Maria.

Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio - Esecuzione - Sospensione - Requisiti - Certificazione comunale - Valenza probatoria.

Ha diritto alla sospensione dello sfratto il conduttore che produca certificazione camerale dalla quale risulti che lo stesso risulta inserito nell'elenco degli aventi diritto ai benefici di cui all'art. 80 L. n. 388/2000. (D.L. 20 giugno 2002, n. 122, art. 1; L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80) (1).

    (1) Decisione da condividersi, sul presupposto che il locatore ha contestato solo genericamente la sussistenza dei richiesti requisiti per la sospensione dello sfratto (astenendosi, di conseguenza, anche dal richiedere - motivatamente - la disapplicazione dell'atto amministrativo, che di per sé non fa stato).


Il giudice dell'esecuzione Visto il ricorso di Carlo Caronno ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto legge 20 giugno 2002 n. 122 convertito in legge 1 agosto 2002 n. 185 depositato il 13 settembre 2002 viste le deduzioni ed i documenti presentati dal conduttore in data 25 settembre 2002; rileva che allo stato risultano provati i requisiti richiesti dall'art. 80 comma 22 della legge 23 dicembre 2000 n. 388: infatti come si evince dal certificato del 17 luglio 2002 del Comune di Napoli prodotto dal resistente lo stesso «risulta inserito nell'elenco definitivo dei nuclei familiari aventi diritto ai benefici di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000».

Alla stregua della predetta certificazione esaminato il ricorso che contesta genericamente la sussistenza dei requisiti (riconosciuti invece dal Comune) senza alcuna altra specificazione. invero, per quanto concerne i requisiti soggettivi il resistente risulta portatore di handicap superiore ai due terzi pertanto il ricorso in esame non appare meritevole di accoglimento.

P.Q.M. Respinge il ricorso e non si dispone la prosecuzione dell'esecuzione promossa da Carlo Caronno nei confronti di De Maria Bruno.

@TRIBUNALE DI NAPOLI 8 ottobre 2002 Est. Manzon - Paesano c. Morra.

Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio - Esecuzione - Sospensione - Requisiti - Documentazione prodotta dal conduttore.

Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio - Esecuzione - Sospensione - Procedimento - Spese di lite.

Avendo parte conduttrice documentato la sussistenza dei richiesti requisiti, deve disporsi la non prosecuzione dell'esecuzione di rilascio. (D.L. 20 giugno 2002, n. 122) (1).

Nulla a provvedere per le spese di lite non essendovi previsione legislativa al riguardo. (D.L. 20 giugno 2002, n. 122) (2).

    (1) Provvedimento che - in linea con altri provvedimenti dei Tribunali di Napoli e Roma - conferma come la prova della sussistenza dei requisiti richiesti per la sospensione dello sfratto incomba a parte conduttrice.


    (2) Nello stesso senso, altro provvedimento del medesimo tribunale.


Il G.E. rilevato che il sig. Paesano Vincenzo ha chiesto disporsi la prosecuzione dell'esecuzione per rilascio relativa all'immobile sito in Napoli, via Arenella n. 21 ed intentata nei confronti del conduttore sig. Morra Vincenzo, contestando al riguardo la sussistenza, in capo a quest'ultimo, dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, essendo nei suoi confronti già stata disposta una proroga dello sfratto; rilevato che parte conduttrice ha documentato la propria condizione di conduttore ultrasessantacinquenne (essendo nato l'11 marzo 1920), nonché il reddito del nucleo familiare ammontante a complessive lire 15.368.730 lorde per l'anno 2001, la partecipazione al nucleo del solo conduttore, infine l'indisponibilità di altro alloggio; ritenuto, pertanto, che allo stato ricorrano i requisiti di cui all'art. 80 L. 388/00 e che il G.E. debba provvedere nel senso di non consentire la prosecuzione dell'esecuzione per rilascio de qua;

P.Q.M. disattende l'istanza del locatore, disponendo che l'esecuzione per rilascio relativa all'immobile sito in Napoli, via Arenella n. 21 ed intentata nei confronti del conduttore sig. Morra Vincenzo non possa proseguire; avverte il locatore e il conduttore che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione innanzi al Tribunale di Napoli con le modalità di cui agli artt. 617 e 618 c.p.c.; nulla per le spese di lite non essendovi previsione legislativa al riguardo.

@TRIBUNALE DI NAPOLI 7 ottobre 2002. Est. Tatangelo - Soc. Ice Snei c. Marinelli.

Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio - Esecuzione - Sospensione - Presupposti - Reddito familiare - Valutazione - Limiti di reddito necessari per conseguire l'assegnazione di alloggi e.r.p. - Applicabilità.

Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio - Esecuzione - Sospensione - Inoperatività - Disponibilità di diverso alloggio da parte del conduttore - Offerta di altro immobile fatta dal locatore - Natura di proposta contrattuale vincolante per il proponente.

Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio - Esecuzione - Sospensione - Inoperatività - Disponibilità di alloggio avente le stesse caratteristichePage 746 dell'immobile oggetto di rilascio - Necessità - Esclusione - Disponibilità di diversa soluzione abitativa - Sufficienza.

Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio - Esecuzione - Sospensione - Inoperatività - Immobile offerto in sostituzione - Quartiere di appartenenza - Irrilevanza.

Sebbene ai limiti di reddito ritenuti sufficienti a consentire l'accesso all'affitto di un alloggio stabilito dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999 non possa riconoscersi valore normativo, la utilizzazione dei limiti in questione ai fini dell'individuazione del requisito economico richiesto perché il conduttore possa beneficiare della sospensione dell'esecuzione dello sfratto, appare del tutto ragionevole e può, comunque, costituire quanto meno una utilissima indicazione di massima, da verificare poi nella pratica applicazione dei singoli casi concreti. (D.L. 20 giugno 2002, n. 122, art. 1; L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80) (1).

Configura la possibilità per il conduttore di ottenere in concreto la disponibilità di un diverso immobile (ciò che impedisce l'utilizzazione dei provvedimenti di sospensione degli sfratti), l'offerta scritta - da parte del locatore - di un contratto di locazione per immobili di caratteristiche adeguate ed al minimo prezzo, dovendosi riconoscere a tale offerta valore di proposta contrattuale vincolante per il proponente, ai sensi degli artt. 1326 e 1328 c.c. (D.L. 20 giugno 2002, n. 122, art.1; c.c., art. 1326; c.c., art. 1328) (2).

La vigente normativa non richiede - al fine di escludere l'operatività della sospensione degli sfratti - che il conduttore abbia la disponibilità (ovvero la possibilità di accedere all'affitto) di un alloggio con caratteristiche pari a quelle dell'immobile da rilasciare, essendo invece sufficiente che egli sia comunque in grado di reperire una diversa soluzione abitativa. (D.L. 20 giugno 2002, n. 122, art. 1) (3).

La circostanza che il quartiere in cui è sito l'immobile offerto in sostituzione sia diverso (e meno «prestigioso») di quello in cui si trova l'immobile da rilasciare, è del tutto priva di rilievo. (D.L. 20 giugno 2002, n. 122, art. 1) (4).

    (1) Opinione da condividersi, negli esatti termini in cui essa è esposta nel (ben motivato) provvedimento in rassegna.


    (2) Decisione da condividersi, il cui contenuto richiama quanto stabilito - ad altro fine - dall'art. 4, n. 2, legge 253/50.


    (3) Decisione ineccepibile.


    (4) Decisione ineccepibile.


Il giudice dell'esecuzione

visto il ricorso depositato in data 23 settembre 2002 dalla ICE SNEI Spa ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2002 n. 122, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2002 n. 185, per ottenere che sia disposta la prosecuzione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile sito in Napoli, alla via Bernardo Cavallino n. 31, scala B, secondo piano, interno n. 3, con cantinola e box auto, nei confronti di Marinelli Antonio;

rilevato che nel corso del primo accesso dell'ufficiale giudiziario, in data 3 luglio 2002, il conduttore ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per beneficiare della sospensione dell'esecuzione ai sensi del comma 22 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e l'ufficiale giudiziario ha desistito dal procedere oltre, onde le operazioni di rilascio risultano attualmente di fatto interrotte; rilevata la regolarità della notificazione del ricorso al conduttore, avvenuta in data 28 settembre 2002;

esaminati gli atti, i documenti e gli scritti difensivi depositati dalle parti;

ritenuto non indispensabile sentire le parti personalmente;

Osserva il comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ha previsto la possibilità per i comuni di destinare parte delle somme loro attribuite sul fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 «alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa».

Il comma 22 del medesimo articolo 80 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ha poi previsto la sospensione generalizzata delle procedure esecutive di sfratto nei confronti dei conduttori di immobili adibiti ad uso abitativo che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20, fino alla data di scadenza del termine, previsto dal comma 21, per la predisposizione, da parte dei comuni, delle graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al comma 20, e cioè fino a centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge. La sospensione è stata differita sino al 31 dicembre 2001...

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