Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine103-104

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@TRIBUNALE DI BRESCIA 11 ottobre 2001. Pres. Maddalo - Est. Mocciola - Ric. Giammona.

Misure cautelari personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sopravvenuta inefficacia della misura - Applicazione di una misura diversa - Applicazione cumulativa di misure non detentive - Ammissibilità - Trasgressione degli obblighi di cui all'art. 307, commi 1, 1 bis, c.p.p. - Ripristino della misura cautelare detentiva.

A fronte della sopravvenuta inefficacia della misura custodiale per scadenza dei termini, è ammissibile l'applicazione di una misura diversa ovvero l'applicazione cumulativa di misure non detentive, qualora si proceda per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. A fronte, invece, di una trasgressione degli obblighi delle misure applicate ai sensi dell'art. 307, commi 1, 1 bis, c.p.p., l'art. 307, comma 2, c.p.p. consente, in presenza dei presupposti di cui alla lett. a), il ripristino della misura cautelare detentiva. (C.p.p., art. 307; c.p.p., art. 407) (1).

    (1) Non si rinvengono altre precedenti decisioni sul punto.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - In data 29 aprile 2000 Giammona Diego era arrestato dalla Squadra mobile di Bergamo per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti.

Con ordinanza del 29 aprile 2000 il Gip del Tribunale di Bergamo convalidava l'arresto del Giammona applicando la misura cautelare della custodia in carcere.

Con successiva ordinanza del 6 aprile 2001 il Gip, preso atto dell'imminente scadenza dei termini di custodia cautelare dichiarava l'inefficacia della misura applicata con decorrenza 28 aprile 2001 applicando al medesimo Giammona, ai sensi dell'art. 307 c.p.p., la misura non detentiva dell'obbligo di dimora con divieto di uscire in ore notturne.

Con comunicazione di reato del 17 luglio 2001 i Carabinieri di Seriate rappresentavano che Giammona il giorno 16 luglio si era allontanato dal Comune di Seriate recandosi nel Comune di Brusaporto dove era stato oggetto di accertamento.

Con ordinanza del 23 luglio 2001 il Gip, preso atto delle circostanze di cui sopra e dell'assenza di giustificazione al riguardo da parte dell'indagato, applicava a Giammona, in aggiunta alla misura in essere quella dell'obbligo di presentazione quotidiana alla P.G. In proposito osservava il giudice che l'entità della trasgressione non era tale da giustificare il ripristino della misura detentiva tuttavia evidenziandosi i persistenti...

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