Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine697-706

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@CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sez. VI, 7 ottobre 2002. Pres. Merlino - Est. Alois - Imp. Perillo.

Difesa e difensori - Incompatibilità tra funzione difensiva e testimoniale - Sussistenza nel caso concreto - Verifica - Necessità.

Difesa e difensori - Incompatibilità tra funzione difensiva e testimoniale - Riassunzione dell'incarico difensivoPossibilità - Condizioni.

Posto che non sussiste, nel nostro ordinamento, incompatibilità assoluta tra la funzione difensiva e quella testimoniale, per valutare se tale incompatibilità sussista nel caso concreto, il tribunale deve anzitutto verificare che la richiesta di assunzione della testimonianza del difensore (nella specie, avanzata dal P.M.), sia adeguatamente motivata. (C.p.p., art. 197) (1).

Una volta resa la testimonianza, al difensore non è precluso riprendere il suo incarico difensivo, purché non si sia verificata, in concreto, incompatibilità tra funzione difensiva e testimoniale. (C.p.p., art. 197) (2).

    (1) In senso difforme, poiché ritiene incompatibile il contemporaneo esercizio delle funzioni di difensore e di testimone, si veda Cass. pen., sez. V, 8 agosto 1988, Cogo, in Riv. pen. 1989, 636.


    (2) Si veda, per utili riferimenti, la sentenza Corte cost. 3 luglio 1997, n. 215, in Giur. cost. 1997, 2161.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con i proposti motivi di gravame il difensore appellante ha eccepito, in rito:

1) la nullità delle indagini preliminari, della richiesta di rinvio a giudizio e dell'udienza preliminare, con conseguente nullità dell'intero dibattimento di primo grado e della sentenza poiché: a) la Perillo non sarebbe mai stata avvertita di essere sottoposta a procedimento penale; b) la richiesta di rinvio a giudizio sarebbe stata notificata senza che nell'atto fosse indicato il capo d'accusa e per di più senza che l'imputata fosse stata prima interrogata; c) con l'avviso dato per l'udienza preliminare il giudice avrebbe nominato un difensore di ufficio senza dare all'imputata la possibilità di scegliersi un difensore di fiducia; d) nella richiesta formulata dal P.M. per l'udienza preliminare mancherebbe l'indicazione della data d'iscrizione della Perillo nel registro degli indagati, con conseguente violazione del diritto di difesa, non avendo l'imputata potuto controllare il termine entro il quale si erano concluse le indagini; e) sarebbe stato violato il termine di cui all'art. 218 comma 2 c.p.p., che prescrive che tra la data di deposito della richiesta di udienza preliminare e quella dell'udienza stessa non debbono trascorrere più di trenta giorni; f) l'avviso per la detta udienza sarebbe privo della data del decreto del Gip che la fissava al chiaro scopo d'impedire che potesse scorgersi la violazione del disposto di cui al primo comma dell'art. 418;

2) la nullità del decreto che dispose il giudizio perché mancante dell'indicazione dell'ora di comparizione dinanzi al tribunale, oltre che di motivazione;

3) la nullità del giudizio per omessa convocazione del difensore di fiducia;

4) la nullità della sentenza per avere il tribunale utilizzato atti assunti dal P.M. oltre il termine di cui all'art. 405 c.p.p., come tali inefficaci;

5) la nullità del dibattimento e della sentenza per avere il tribunale assunto la parte offesa Testa Aldo in qualità di testimone e non quale imputato in procedimento connesso;

6) la nullità del dibattimento e della sentenza per avere il tribunale impedito alla Perillo di essere assistita dal suo difensore di fiducia.

Nel merito l'appellante ha criticato ampiamente la decisione, concludendo per l'assoluzione in ordine ad entrambe le imputazioni e chiedendo in subordine di dichiarare prescritto anche il delitto di calunnia. Il tutto previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per acquisire documenti e procedere eventualmente ad accertamento peritale volto a stabilire l'autenticità o meno della certificazione sanitaria che si assume falsa.

All'odierna udienza, svolta la relazione in contumacia dell'imputata, le parti hanno illustrato le rispettive conclusioni.

Le eccezioni di carattere procedurale riportate ai punti da 1) a 4) sono palesemente infondate, essendo agevole al riguardo replicare che:

- a differenza del codice abrogato, che prevedeva la necessità che alla persona indagata venisse data comunicazione dell'inizio del procedimento a suo carico sin dal primo atto di istruzione (art. 304 c.p.p. del 1930), l'attuale codice di rito ha stabilito, invece, attraverso l'istituto dell'informazione di garanzia (art. 369), che l'avvertimento deve essere dato solo quando il pubblico ministero deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il che nella specie non risulta si sia verificato;

- l'appellante non ha documentato l'asserita incompletezza della copia consegnata alla Perillo della richiesta di rinvio a giudizio a ciò senza considerare che la segnata irregolarità (mancata enunciazione del fatto alla base dell'accusa), non rientrando tra le ipotesi di nullità assoluta di cui all'art. 179 c.p.p., sarebbe in ogni caso da ritenere ormai sanata in base al successivo art. 180;

- dalla copia in atti del decreto che dispose il giudizio risulta che l'imputata era assistita all'udienza preliminare da parte del suo difensore di fiducia, avvocato Franciosi, il quale prese poi parte al dibattimento, fino a quando non fu dichiarata l'incompatibilità tra la sua funzione difensiva e l'ufficio di testimone: pertanto di nessun pregio sono i rilievi secondo i quali: a) la Perillo non avrebbe avuto la possibilità di nominarsi un difensore di fiducia; b) il difensore non avrebbe avuto avviso per il dibattimento;

- la giurisprudenza è costante nel ritenere che la prosecuzione delle indagini al di là dei termini previsti dall'art.Page 698 405 c.p.p. non comporta la decadenza dell'azione penale, ma più semplicemente impedisce che gli atti compiuti a termine scaduto possano poi essere utilizzati: pertanto a nulla rileva che l'imputata non sia stata posta in condizione di controllare la data della sua iscrizione nel registro degli indagati, che l'udienza preliminare sia stata fissata oltre il termine di due anni di cui all'art. 418 c.p.p. e che l'avviso per la detta udienza non rechi la data del decreto del Gip che la fissava;

- la motivazione non è tra i requisiti richiesti a pena di nullità del decreto che dispone il giudizio;

- la mancata indicazione dell'orario di convocazione per il dibattimento dinanzi al tribunale non ha certamente impedito alla Perillo di prendere parte al processo (conoscendo il giorno ed il luogo della convocazione l'imputata avrebbe potuto informarsi agevolmente circa l'orario d'inizio del procedimento a suo carico), sicché essa integra tutt'al più una nullità relativa, che come tale andava eccepita entro il termine di cui all'art. 491 comma 1 c.p.p.

L'appellante ha invece ragione nel lamentare la violazione del diritto di difesa per essere stato impedito all'imputata di avvalersi dell'assistenza del suo difensore di fiducia, avvocato Gerardo Franciosi (estensore, tra l'altro, anche dell'atto di appello).

Per una migliore comprensione dei motivi della decisione è bene ricordare che l'intera vicenda processuale trae origine da una denuncia, presentata nel lontano ottobre del 1992, con la quale la Perillo rappresentava la falsità della notificazione di un'intimazione di sfratto per morosità che risultava essere stata notificata nelle sue mani l'8 novembre 1991, giorno in cui a suo dire ella si trovava invece in Lombardia, ospite di una sorella, e per più a letto, con una colica renale, così come attestato dalla certificazione sanitaria esibita a corredo della denuncia.

Le indagini condotte a seguito di tale segnalazione convincevano gli inquirenti della falsità dell'accusa, dal che l'incriminazione della Perillo, la quale veniva così rinviata a giudizio per rispondere di calunnia nei confronti dell'ufficiale giudiziario Aldo Testa ed in più anche di falso per avere formato una falsa certificazione medica apparentemente rilasciata il 7 novembre 1991 da parte del servizio di pronto soccorso istituito presso il presidio ospedaliero di Seregno.

Come è agevole rilevare attraverso la lettura degli atti, all'udienza del 18 aprile 1996, presente l'avvocato Franciosi, difensore di fiducia dell'imputata già al momento dell'udienza preliminare, il tribunale si limitò a dichiarare la contumacia della Perillo. Nella successiva udienza del 26 settembre 1996, nominato di ufficio un sostituto del difensore di fiducia assente, il tribunale ammise le prove richieste da una parte e dall'altra, precisando che l'avvocato Franciosi, indicato nella lista del P.M. poneva un problema di compatibilità con il suo ruolo di difensore, al che il tribunale, ritenuta l'incompatibilità tra i due ruoli e nominato al momento altro difensore di ufficio, diede disposizioni perché l'imputata venisse avvertita della possibilità di scegliersi altro legale di fiducia. Il 20 novembre 1997 fu sentito come teste l'avvocato Conte, con la presenza del difensore di ufficio; quindi dopo altri rinvii si giunse all'udienza del 22 gennaio 1999, in cui il presidente del tribunale, dato atto che l'imputata aveva confermato l'incarico all'avvocato Franciosi, ribadì ancora una volta che il suo incarico difensivo era incompatibile con quello di testimone, per cui nominò di ufficio altro difensore presente. Il 29 novembre 2000 fu finalmente raccolta la testimonianza dell'avvocato Franciosi. Il 22 giugno successivo, presente il difensore nominato di ufficio, il tribunale, dato atto che l'imputata aveva rinnovato la nomina al detto legale e ribadita l'incompatibilità dello stesso con il suo ruolo di testimone, dispose procedersi oltre, provvedendo così ad...

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