Giurisprudenza di merito

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@TRIBUNALE DI NAPOLI Ufficio del Gip, Ord. 7 ottobre 2002. Est. Beltrami - Imp. X.

Indagini preliminari - Incidente probatorio - Perizia - Compenso - Decreto di liquidazione - Competenza sulla emissione - Individuazione.

Fuori dei casi in cui l'ausiliare del giudice abbia richiesto la liquidazione del proprio compenso contestualmente al deposito di un elaborato in relazione al quale il Gip conservi competenza ad acta, tanto da poter essere ritenuto, ai sensi dell'art. 3 T.U. n. 115/2002, ´magistrato che procedeª, negli altri casi in cui, a seguito del deposito dell'elaborato, il Gip non sia attributario per legge di una competenza ad acta, ed abbia anzi esaurito la propria competenza, ritrasmettendo il fascicolo di riferimento al P.M., ´magistrato che procede ªai sensi degli artt. 3 e 168 T.U. n. 115/ 2002 Ë, necessariamente, per legge, il P.M. (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 3; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168) (1).

    (1) Non si rivnengono precedenti editi negli esatti termini.

FATTO E DIRITTO - Il giudice per le indagini preliminari, dott. Sergio Beltrani,

- vista la richiesta di liquidazione compensi peritali presentata dai professori Salvaggio ed Oliva (nominati dal sottoscritto Gip nell'ambito dell'incidente probatorio svolto nel procedimento sopra indicato) in data 17 luglio 2002;

- esaminati gli atti; - rilevato che la perizia Ë stata depositata in data 5 marzo 2002 (come da annotazione di cancelleria rilevata dal ruolo informatico Re.Ge.) e che il sottoscritto Gip, esaurito il compimento dell'atto richiesto dal P.M., ha reso gli atti a quest'ultimo, unico dominus della fase delle indagini preliminari;

- rilevato che non era precedentemente possibile procedere d'ufficio a liquidazione dei compensi spettanti ai periti, atteso che la liquidazione presuppone la richiesta dell'interessato (in ciÚ, l'art. 71, comma 1, T.U. n. 115/2002 non Ë innovativo, riproducendo la previgente normativa);

- rilevato che l'art. 11 della L. n. 319/1980 (a norma del quale la liquidazione del perito spettava al magistrato che lo aveva nominato) Ë stato abrogato dall'art. 299 T.U. n. 115/ 2002, ed analoga formulazione non Ë stata riprodotta nell'odierno T.U. n. 115/2002, a norma del cui art. 168 comma 1, la liquidazione compete ´al magistrato che procedeª;

- rilevato che ai sensi dell'art. 3 del T.U. n. 115/2002, ´magistratoª ´Ë il giudice od il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base...

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