Giurisprudenza di merito

Pagine145-155

Page 145

@TRIBUNALE DI FERMO 11 febbraio 2003. Pres. ed est. Fanuli - Ric. D'Erasmo.

Giudizio penale di primo grado - Dibattimento - Coindagato o indagato in reato connesso o collegato - Archiviazione - Ufficio di testimone - Compatibilità - Escussione - Applicazione delle norme sulla testimonianza assistita.

L'esame dibattimentale di persona che abbia rivestito la qualità di coindagato o di indagato di reato connesso ex art. 12 lett. c) c.p.p. o di reato collegato ex art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p., nei cui confronti sia stato pronunciato provvedimento di archiviazione, non deve essere condotto con le forme previste dall'art. 210 c.p.p., non sussistendo in queste ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 197 c.p.p. Pertanto, l'assunzione delle dichiarazioni di tali soggetti - non essendo agli stessi applicabile, per ragioni di coerenza sistemica, la disciplina prevista per i testimoni «comuni» - va disposta con le forme e le garanzie stabilite per la testimonianza «assistita» di cui all'art. 197 bis c.p.p. (C.p.p., art. 197 bis; c.p.p., art. 371) (1).

    (1) Per utili riferimenti, si vedano Cass. pen., sez. IV, 7 novembre 2002, Ecelestino, in questa Rivista 2002, 665; Trib. pen. Foggia 21 febbraio 2002, Tarricone, ivi 2002, 464.

FATTO E DIRITTO. - A seguito di opposizione a decreto penale di condanna D'Erasmo Sergio veniva tratto a giudizio dinanzi a questo giudice per rispondere del reato di lesioni colpose ai danni di Lattanzi Maria e Marziali Maurizio, come segnato in rubrica.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale venivano escussi i testi Lattanzi Maria, Pulcini Secondo, Tomassini Luciano, M.llo Cordella Marco e, ex art. 197 bis c.p., la parte civile Marziali Maurizio, veniva poi esaminato l'imputato, e quindi, il teste a discarico Malavolta Fabrizio. Veniva acquisita la documentazione, anche fotografica prodotta dalle parti e disposte perizia medico-legale e perizia volta a ricostruire la dinamica del sinistro.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale P.M., difensore della parte civile e difensore dell'imputato concludevano come da separato verbale.

Vanno, anzitutto, esplicitate, in modo più diffuso e ad integrazione della motivazione dell'ordinanza dibattimentale sul punto, le ragioni per cui le dichiarazioni del Marziali Maurizio - odierna parte civile - sono state assunte con le forme di cui all'art. 197 bis c.p.p., sul presupposto di fatto che lo stesso Marziali era stato indagato, in relazione al medesimo sinistro stradale, per il reato di cui all'art. 590 c.p. ai danni dell'odierno imputato (e, quindi, per un reato collegato ex art. 371 comma 2 lett. b c.p.p. a quello per cui si procede in questa sede) e che il realtivo procedimento era stato archiviato.

La questione necessita un approfondimento, sia per la particolare complessità delle problematiche giuridiche che involge, sia perché non esiste alcun precedente giurisprudenziale in materia.

Invero, uno degli aspetti più interessanti e rilevanti della complessa problematica relativa alla delimitazione dei confini tra la figura del testimone e quella della persona da sentire ai sensi dell'art. 210 c.p.p. è stato, sin dall'entrata in vigore del nuovo codice di rito, quello riguardante le modalità di assunzione delle dichiarazioni dell'indagato/imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato - secondo le previsioni di cui all'art. 197 lett. a) e b) c.p.p. - nei cui confronti sia stata pronunziata archiviazione o sentenza di non luogo a procedere.

Trattasi, indubbiamente, di uno snodo cruciale del processo penale, atteso che il diverso «ritaglio» delle rispettive figure soggettive processuali delimita l'ambito di applicazione dei rispettivi statuti, finendo per «condizionare» pesantemente l'esito del giudizio. Altro è infatti qualificare il soggetto da sentire come «testimone», con i connessi obblighi di deporre il vero, altro è inquadrarlo nella categoria della «persona da sentire ai sensi dell'art. 210 c.p.p.», con connessa facoltà di non rispondere e conseguente eventuale dispersione delle dichiarazioni precedentemente rese; senza considerare, poi, i diversi criteri di valutazione delle dichiarazioni medesime.

La «centralità» della questione non sembra essere stata tenuta nella debita considerazione dal legislatore del codice del 1988, che non ha affrontato ex professo la problematica, «delegandone» di fatto la soluzione all'interprete, che non ha certo brillato in chiave di coerenza sistemica e di compatibilità coi valori costituzionali.

La legge n. 63 del 2001, rivisitando la materia dell'incompatibilità a testimoniare, ha introdotto, con l'art. 197 bis c.p.p., una nuova figura normativa di dichiarante, ridefinendo, conseguentemente, i «confini» con le tradizionali posizioni soggettive dl testimone «comune» e delle persone di cui all'art. 210 c.p.p.

È necessario pertanto - senza alcuna pretesa di completezza e sistematicità - prendere in esame il contenuto di alcune nuove norme inserite dalla anzidetta legge, e segnatamente quelle che inevitabilmente, in via diretta o indiretta, giocano un ruolo nella problematica oggetto della trattazione.

Trattasi in particolare del disposto degli artt. 64, 197, 197 bis e 210 c.p.p., che disciplinano - sia pure in modo incompleto - le diverse tipologie di rapporti che possono instaurarsi tra l'imputato nei cui confronti si sta procedendo e la persona che deve essere sentita in quel procedimento.

In estrema sintesi, le anzidette disposizioni disciplinano in modo diretto, nel modo che segue, le seguenti, distinte situazioni:

I coimputati del medesimo reato non possono mai essere assunti come testimoni. Page 146

Viceversa, le persone che erano imputate del medesimo reato, nei cui confronti si è proceduto separatamente, possono sempre essere sentite come testimoni nel processo ancora in corso a carico del coimputato, quando il loro procedimento si è concluso con sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di patteggiamento.

Ancora: le persone che erano imputate di un reato che si trova in rapporto di connessione a norma dell'art. 12, lett. c), c.p.p. con il reato a carico dell'imputato nei confronti del quale si sta procedendo, e le persone che erano imputate di un reato che si trova in rapporti di collegamento a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. con il reato a carico dell'imputato nei confronti del quale si sta procedendo possono sempre essere sentite come testimoni nel processo ancora in corso a carico dell'imputato, quando il loro procedimento si è concluso con sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di patteggiamento.

Inoltre: le persone imputate di un reato che si trova in rapporto di connessione a norma dell'art. 12, lett. c), c.p.p. con il reato a carico dell'imputato nei confronti del quale si sta procedendo, e le persone imputate di un reato che si trova in rapporto di collegamento a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. con il reato a carico dell'imputato nei confronti del quale si sta procedendo, possono essere sentite come testimoni anche prima del passaggio in giudicato della sentenza relativa alla loro posizione processuale, qualora abbiano in precedenza reso dichiarazioni sulla responsabilità dell'imputato e siano state avvisate ai sensi dell'art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p.

Nel caso in cui, viceversa, non abbiano in precedenza reso dichiarazioni contra alios, vengono avvisate in dibattimento ai sensi dell'art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p. nonché, ai sensi del comma 4 dell'art. 210 c.p.p., della facoltà di non rispondere: se decidono di rispondere, assumeranno l'ufficio di testimone, in base all'art. 210 comma 6 c.p.p.

Il sistema si completa con una serie di «nuove» garanzie. Infatti, tutti i soggetti sopra indicati che, come abbiano visto, assumono la veste di testimone, godono delle garanzie variamente previste dall'art. 197 bis, commi 3, 4 e 5 c.p.p.: in dottrina si è parlato al riguardo di testimone «assistito» o «garantito».

In particolare, è sempre prevista l'assistenza di un difensore (comma 3).

Inoltre, il comma 5 dell'art. 197 bis c.p.p. prevede che le dichiarazioni rese da tutti i soggetti previsti dallo stesso articolo non siano in ogni caso utilizzabili contro di loro.

Il sistema della garanzia si chiude con il disposto del comma 4 dell'art. 197 bis c.p.p., composto da due ben distinti periodi, disciplinanti due situazioni profondamente diverse tra loro: secondo il primo periodo del comma 4, nel caso previsto dal comma 1 (ossia di sentenza irrevocabile), il testimone assistito non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione.

In base al secondo periodo del medesimo comma 4, nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 197 bis c.p.p., ossia quando l'imputato in procedimento connesso ex art. 12 comma 1 lett. c) c.p.p. o collegato ex art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p., ritualmente avvisato, ha reso dichiarazioni contra alios, costui non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede nei suoi confronti.

Appare singolare che il legislatore, nel tentativo - rivelatosi velleitario - di disciplinare in modo analitico tutte le possibili ipotesi di «interferenza» tra posizioni soggettive e relative procedimenti, abbia omesso di «considerare», tra le altre, le posizioni - rilevanti anche sotto il profilo quantitativo - del già imputato nei cui confronti sia intervenuta sentenza non più impugnabile di non luogo a procedere e della persona condannata con decreto penale non opposto.

Ma, per quel che qui interessa, deve prendersi atto che il legislatore ha perso un'ottima occasione per intervenire, in modo chiarificatore, sulla intricata problematica afferente natura e modalità di assunzione delle dichiarazioni della persona, già indagata - per lo stesso...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT