Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine809-820

Page 809

@TRIBUNALE CIVILE DI VERCELLI 3 giugno 2003, n. 320. Est. Leonardi - Campisi (avv. Campisi) c. Prefetto di Vercelli

Segnalazioni luminose e acustiche - Dispositivi di illuminazione - Dispositivo anteriore sinistro inefficienteViolazione di cui all'art. 79, comma 4, c.s. - Configurabilità - Esclusione.

Non è sanzionabile ex art. 79, comma 4, c.s., il comportamento del soggetto che circoli con veicolo avente dispositivo di illuminazione occasionalmente inefficiente, ma comunque tale da rendere individuabile la sagoma del mezzo, quando la marcia avvenga su tratto di strada limitato in assenza di comprovate, specifiche, condizioni di pericolo. (Nuovo c.s., art. 79; nuovo c.s., art. 140) (1).

    (1) Interessante fattispecie di cui non risultano precedenti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 27 maggio 1997 l'avv. Filippo Campisi e il sig. Campisi Salvatore proponevano opposizione avverso verbale di contestazione n. 037143P del 4 maggio 1997, immediatamente contestato ed adottato sul presupposto della violazione dell'art. 79, comma 4, c.d.s., per avere circolato alla guida dell'autovettura avente il dispositivo d'illuminazione anteriore sinistro inefficiente.

A sostegno della domanda di annullamento del provvedimento impugnato i ricorrenti contestavano la sussistenza della violazione loro ascritta, in quanto il dispositivo d'illuminazione in parola aveva manifestato un'inefficienza del tutto occasionale, avendo ripreso a funzionare già durante la stesura del verbale di contestazione da parte degli agenti verbalizzanti.

Si costituiva in giudizio il Prefetto di Vercelli chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, con il favore delle spese.

La causa veniva istruita mediante prove documentali e orali e all'udienza del 20 marzo 2003 le parti presenti insistevano nelle già prese conclusioni, dopodiché il Giudice assegnava la causa a sentenza, dando immediata lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Con il verbale di accertamento impugnato è stata contestata al ricorrente la violazione dell'art. 79, comma 4, del c.d.s. il quale, com'è noto, prevede: «Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta», per avere circolato con veicolo dotato di dispositivo d'illuminazione inefficiente.

Tra i dispositivi di cui all'art. 72 vi sono quelli di segnalazione visiva e di illuminazione (comma 1, lett. a), l'elencazione e la definizione dei quali è contenuta nell'art. 151 c.d.s.

I ricorrenti negano che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 79, comma 4, essendo tale norma volta a impedire la circolazione, in primo luogo, con veicoli presentanti alterazioni costruttive e, in secondo luogo, con dispositivi di equipaggiamento non regolarmente installati o non funzionanti: escluso che la fattispecie rientri tra quelle della prima parte del comma 4 dell'art. 79, essa non potrebbe nemmeno essere ricondotta alle due ipotesi prese in considerazione dalla seconda parte della norma, ed, in particolare, al caso di non funzionamento dei dispositivi di equipaggiamento, poiché con tale espressione il legislatore avrebbe inteso riferirsi ad una assoluta incapacità di funzionare e non, invece, ad una momentanea inefficienza prodotta dal distacco del cavo di alimentazione elettrica.

Peraltro, aggiunge il ricorrente che, non essendo la vettura dotata di pannello di chek-control in grado di segnalare eventuali anomalie dell'impianto di illuminazione, egli non avrebbe in ogni caso potuto avvedersi dell'accaduto.

Alla proposta interpretazione dell'articolo in esame si ritiene di dover aderire: ed invero, dettando la norma in contestazione, il legislatore ha voluto evitare la circolazione di veicoli che, per essere dotati di dispositivi di illuminazione non regolarmente installati o non funzionanti, costituiscano pericolo per la circolazione, imponendo all'automobilista di conservare il mezzo in condizioni di massima efficienza o comunque in condizioni di efficienza tale da garantire la sicurezza della circolazione stessa, conformemente al principio generale consacrato nell'art. 140 c.d.s.

Tale principio andrà tenuto presente ai fini di interpretare l'obbligo, ex art. 79, comma 4, c.d.s., incombente sull'automobilista in una fattispecie avente le caratteristiche proprie del caso concreto, per concludersi che non è sanzionabile il comportamento del soggetto che circoli con veicolo avente dispositivo di illuminazione inefficiente, ma comunque tale da rendere individuabile la sagoma del mezzo, quando la marcia avvenga su tratto di strada limitato in assenza di comprovate, specifiche, condizioni di pericolo.

Se è vero che tutti gli obblighi inerenti alla circolazione veicolare incombono sul conducente e fra questi vi è quello di controllare lo stato di efficienza e di sicurezza del mezzo, è anche vero che la diligenza richiesta all'automobilista dall'art. 79, letto alla luce dell'art. 140 c.d.s., è una diligenza media, la quale gli impone di verificare la funzionalità dei dispositivi di illuminazione prima di intraprendere il viaggio, ma non di verificare l'efficienza degli impianti durante la circolazione a bordo di un mezzo che, per essere sprovvisto della strumentazione di bordo necessaria a se-Page 810gnalare eventuali anomalie, lo costringerebbe a frequenti soste.

Ed invero è stato documentalmente provato (vedi estratto del libretto di «Uso e manutenzione» prodotto da parte ricorrente all'udienza dell'8 aprile 2002) che il modello di Alfa Romeo 33, su cui viaggiavano i ricorrenti non è dotato di un pannello di chek-control tale da consentire, attraverso un sistema di spie luminose o diversi dispositivi, l'immediata percezione di guasti alla strumentazione di bordo.

Inoltre, i ricorrenti hanno anche dimostrato (vedi deposizione del trasportato - teste Demichelis - raccolta nel verbale d'udienza del 6 maggio 2002, la quale appare credibile in quanto particolareggiata, logica e priva di contraddizioni) che il non funzionamento del dispositivo di illuminazione è stato del tutto occasionale e prodotto dal distacco del cavo di alimentazione dal gruppo elettrico nel breve tratto di strada che separa l'autogrill dal punto in cui è avvenuto il fermo della vettura: accertato che, in occasione della sosta avvenuta presso l'area di servizio, lo stesso trasportato aveva avuto modo di verificare la perfetta funzionalità dell'impianto di illuminazione e che il proiettore ha ripreso a funzionare in fase di compilazione del verbale di contestazione, non è stato, per converso, provato (incombendo il relativo onere sulla P.A. opposta) in quale esatto momento si sia manifestata l'anomalia, di talché si potrebbe ipotizzare che essa si sia verificata immediatamente prima del fermo e quindi in assenza di qualsivoglia pericolo per la circolazione.

È poi pacifico che sia comunque rimasta in funzione la luce di posizione collegata allo stesso proiettore che ha manifestato l'anomalia di funzionamento del dispositivo anabbagliante: tanto il persistente funzionamento della luce di posizione, la quale verosimilmente consentiva di individuare comunque la parte sinistra del veicolo, quanto l'assunta brevità del tratto di strada percorso, sono elementi che consentono di escludere che la circolazione del veicolo sanzionato abbia costituito un pericolo reale e concreto per gli altri utenti della strada.

Tutto ciò considerato, il ricorso andrà accolto e annullato il provvedimento impugnato.

Motivi di equità inducono alla compensazione delle spese. (Omissis).

@GIUDICE DI PACE CIVILE DI BOLOGNA 24 giugno 2003. Est. Tarantino - Spagna (avv. Rossi) c. Comune di Bologna e Generali Assicurazioni spa (avv. Mazuccato)

Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Opere pubbliche - Strade - Incidente provocato da macchia d'olio presente sull'asfalto - Responsabilità del comune ex art. 2051 c.c. o 2043 c.c. - Esclusione.

Non sussiste la responsabilità di un comune né ex art. 2051 c.c., né ex art. 2043 c.c. in caso di sinistro stradale provocato da una macchia d'olio presente sull'asfalto da attribuirsi a terzi rimasti ignoti. (C.c., art. 2043; c.c., art. 2051) (1).

    (1) Per analoga fattispecie, v. Trib. civ. Milano 30 luglio 1998, n. 9056, in questa Rivista 2000, 234 secondo cui incombe al danneggiato provare la ricollegabilità causale dell'evento dannoso all'inosservanza da parte del comune del dovere di manutenzione (art. 2043 c.c.) della strada aperta al pubblico transito. Nel senso di escludere la responsabilità della P.A. ex art. 2051 per danni cagionati ai cittadini da cause di pericolo insorte sulle strade e di ricondurre tale responsabilità unicamente all'art. 2043 c.c., v. Corte cost. 10 maggio 1999, n. 156, in questa Rivista 1999, n. 775, con nota di D. PELIZZARI, Insidie occulte alla viabilità. Responsabilità della P.A.: niente di nuovo; Cass. civ. 13 gennaio 2003, n. 298, ivi 2003, 197; Cass. civ. 13 febbraio 2002, n. 2067, in Arch. civ. 2003, 166 e Cass. civ. 18 maggio 2000, n. 6463, ivi 2001, 399. A sostegno dell'obbligo di custodia delle strade da parte della P.A. si pone un orientamento minoritario della S.C.: Cass. civ. 20 novembre 1998, n. 11749, ivi 1999, 1080 e Cass. civ. 21 maggio 1996, n. 4673, in questa Rivista 1996, 729. In dottrina, v. SABRINA BOSI, Responsabilità della P.A. per omessa o cattiva manutenzione delle strade, in Uff. tecnico 2000, 1187; V. RAPELLI, Proprietà pubblica delle strade e presunzione di responsabilità della P.A., in Resp. civ. e prev. 1999, 735; R. DALL'AGLIO, Omessa o cattiva manutenzione delle strade. Responsabilità della pubblica amministrazione, in Il Vigile urbano 1994, 1131.

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