Giurisprudenza di merito

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@TRIBUNALE DI BARI Ord. 2 dicembre 2002. Pres. ed est. Di Paola - Imp. De Matteis.

Indagini preliminari - Udienza preliminare - Investigazioni difensive - Accesso a luoghi non pubblici - Ammissibilità - Partecipazione personale dell'imputato - Diniego - Illegittimità - Conseguenze.

È ammissibile svolgere atti di indagine difensiva, consistenti nell'accesso a luogo non pubblico e all'esecuzione di rilievi, anche nel corso dell'udienza preliminare. Ad essi ha diritto di parteciparvi l'imputato, non essendo posti divieti normativi espressi. L'eventuale diniego è censurabile con la nullità ex art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p., che, se tempestivamente eccepita, travolge anche il successivo decreto di rinvio a giudizio, con regresso alla fase in cui è maturata la detta nullità. (C.p.p., art. 178; c.p.p., art. 391 septies; c.p.p., art. 421; Cost., art. 24; Cost., art. 111).

FATTO E DIRITTO. - Premesso che nel corso dell'udienza preliminare la difesa dell'imputato De Matteis aveva rivolto istanza all'ufficio del giudice dell'udienza preliminare affinché fosse autorizzato, presso gli uffici dell'Inpdap di Bari (ente che lo aveva negato), l'accesso del consulente tecnico nominato dalla difesa dell'imputato, dei difensori dell'imputato e dell'imputato stesso per l'esecuzione di rilievi delle cose esistenti al primo ed al secondo piano degli uffici dell'Inpdap siti in Via Oberdan in Bari (in particolare, per visionare i corpi illuminati installati in quei luoghi); che il giudice aveva consentito l'accesso ai detti luoghi, escludendo dai soggetti autorizzati l'imputato, in ragione della mancanza di indicazione espressa nel corpo del titolo VI bis del codice di rito della persona dell'indagato come soggetto autorizzato a presenziare alle attività investigative difensive; rilevato che l'eccezione di nullità del provvedimento pronunciato dal Gup presso il Tribunale di Bari in data 22 dicembre 2001, sollevata dalla difesa nell'udienza preliminare del 18 marzo 2002 e reiterata in questa sede, è fondata, in quanto il divieto di accesso all'imputato è stato motivato in relazione ad un profilo che non appare indicativo né di una prescrizione cogente insita nell'ambito delle disposizioni contenute nel libro VI bis c.p.p., né di una volontà legislativa desumibile attraverso l'interpretazione sistematica delle disposizioni della L. 397/00, che ha introdotto le norme che disciplinano l'istituto delle indagini difensive; considerato, al riguardo, che in...

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