Giurisprudenza di merito

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@TRIBUNALE DI SAVONA Ord. 23 settembre 2004. Pres. ed est. Aschero - P.M. Bogliolo (conf.) - Ric. X ed altri.

Misure cautelari reali - Sequestro conservativo - Istanza- Legittimazione del P.M. - Beneficio indiretto per la parte civile - Presupposti.

Il sequestro conservativo richiesto dal P.M. giova anche alla parte civile, ove il valore eventualmente ecceda quello dei crediti fatti valere dall'erario, ma la necessità e l'adeguatezza della misura deve essere vagliata esclusivamente in riferimento ai soli crediti dello Stato. Ne segue che è improprio ai fini di verificare i presupposti di cui all'art. 316 comma 1 c.p.p., che attengono alle garanzie del soddisfacimento delle somme dovute all'erario a tutela delle quali vi è richiesta di sequestro conservativo del P.M., porre implicitamente in conto anche il pericolo relativo alle obbligazioni civili circa le quali il P.M. non è legittimato. (C.p.p., art. 316).

IN FATTO E IN DIRITTO. - I ricorrenti hanno denunciato l'illegittimità del sequestro:

a) innanzitutto in quanto il pubblico ministero sarebbe stato privo di legittimazione attiva a richiedere il sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p. a tutela anche e soprattutto delle obbligazioni civili nascenti dal reato;

b) inoltre per la carenza di fumus boni iuris e di periculum in mora;

c) i non coimputati in quanto estranei alla vicenda. Premesso: che il P.M. ricostruisce nella propria richiesta l'esito delle indagini condotte, dalle quali è emerso che gli imputati parti del presente procedimento, oltre al X e al Y tutti quali soci palesi ed occulti di tre società poi dichiarate fallite, Sas S. delle C. NGC e Srl Style M., avevano agito con l'intento di provocare intenzionalmente il fallimento delle predette imprese commerciali, di volta in volta aperte ed utilizzate al solo scopo di lucrare indebitamente dalle diverse distrazioni patrimoniali, con una organizzazione di mezzi e di artifizi tali da rendere impossibile per le curatele il recupero di ingenti somme sottratte, attraverso operazioni finanziarie che si sono ramificate anche all'estero, con la creazione di società fittizie in Costarica e nel Principato di Monaco; che il P.M. ha fondato la richiesta sul timore che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario dello Stato, ma soprattutto le garanzie delle obbligazioni civili in favore delle parti civili "costituende" ovvero dei curatori fallimentari delle società fallite; questo Collegio osserva che sulla base del dettato della norma come anche interpretata da pacifica e consolidata giurisprudenza il sequestro conservativo richiesto dal P.M. giova "anche" alla parte civile purché costituita ed ove il valore eventualmente ecceda quello dei crediti fatti valere dall'erario, ma la necessità e la adeguatezza della misura deve essere vagliata esclusivamente in riferimento ai soli crediti dello Stato. Ne segue che improprio ai fini di verificare i presupposti di cui all'art. 316 c. 1 c.p.p. che attengono alle garanzie del soddisfacimento delle somme dovute all'erario a tutela delle quali vi è richiesta di sequestro conservativo del P.M., porre implicitamente in conto anche il pericolo relativo alle obbligazioni civili circa le quali il P.M. non è legittimato (per tutte Cass. 18 maggio 2000); che altra giurisprudenza ha sostenuto altresì che l'affermazione che il sequestro conservativo richiesto dal P.M. giova anche alla parte civile non va inteso nel senso che il P.M. sia legittimato a chiedere il sequestro a garanzia delle obbligazioni civili, bensì nel senso che, sui beni assoggettati a vincolo d'indisponibilità a seguito del sequestro chiesto dal P.M., la parte civile può a sua volta chiedere la misura cautelare conservativa per il soddisfacimento delle proprie ragioni...

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