Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine63-82

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@TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Sez. XII, 28 ottobre 2003, n. 35020. Est. Pernigotti - Eredi Sig. Sammartino (avv. Marrone) c. Nuova Tirrena spa (avv. Emmolo) ed altri.

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Danno biologico - LiquidazioneMorte del danneggiato per cause indipendenti dal fatto lesivo - Risarcimento del danno biologico agli eredi - Determinazione - Riferimento alla durata probabile della vita - Esclusione - Riferimento alla durata effettiva - Necessità.

Qualora il danneggiato in sinistro stradale muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno (nella specie dopo tre anni dall'evento) per cause naturali indipendenti dall'evento lesivo, il danno biologico risarcibile agli eredi iure successionis deve essere determinato non con riferimento alla probabile vita futura del danneggiato, ma alla sua durata effettiva, poiché può essere risarcito solo il danno realmente sofferto. (C.c., art. 2056; c.c., art. 2059) (1).

    (1) Principio ormai consolidato e ribadito di recente dalla S.C. nelle sentenze Cass. civ. 9 agosto 2001, n. 10980, in questa Rivista 2001, 909 e Cass. civ. 20 gennaio 1999, n. 489, in Arch. civ. 1999, 1338.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - L'attore Sammartino Giorgio alla guida della sua Alfa Romeo 33 e con a bordo la sorella Luigina, mentre percorreva la corsia di destra del Grande Raccordo Anulare veniva urtato da tergo da autocarro rimasto sconosciuto ed a seguito dell'urto perdeva il controllo del mezzo, finendo la sua corsa sul gardrail di sinistra. Dopo di che veniva urtato dall'autocarro (assicurato Nuova Tirrena spa) che percorreva la corsia di sinistra di sorpasso del G.R.A.

Pertanto gli attori citavano in giudizio la Nuova Tirrena spa, nonché il proprietario ed il conducente dell'autocarro ATI Fiat Iveco targato AR 155 ZY, per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni patiti.

La Nuova Tirrena spa si costituiva in giudizio resistendo e chiamava in causa l'Assitalia spa quale Impresa designata per il Fondo garanzia vittime della strada, poiché asseriva che il sinistro era addebitabile in via esclusiva o concorrente al veicolo non identificato.

In via istruttoria veniva acquisito il rapporto della Polizia Stradale intervenuta, nonché ascoltato un teste qualificato, il sig. D'Amico, facente parte dell'Arma dei Carabinieri, le cui dichiarazioni sono state anche verbalizzate dall'autorità intervenuta.

È quest'ultimo che ha provveduto ad estrarre dalla macchina in fiamme gli attori.

Sul quantum veniva espletata Ctu medica.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Dal rapporto dell'autorità intervenuta e dalla deposizione del teste D'Amico è risultata chiara la dinamica dell'evento accaduto sul G.R.A., la cui carreggiata in quel tratto è composta da tre corsie per ogni senso di marcia più corsia di emergenza laterale. La circolazione nei due sensi di marcia è separata dal gardrail centrale.

Il veicolo attoreo nel percorrere la corsia di destra, veniva urtato da tergo da autocarro rimasto sconosciuto, a seguito di ciò perdeva il controllo del mezzo e finiva la sua corsa nella corsia sinistra di sorpasso, dopo aver urtato il gardrail centrale.

Dopo di che l'autovettura degli attori veniva urtata violentemente, incendiandosi, dall'autocarro Fiat Iveco che nel mentre percorreva la corsia di sinistra di sorpasso. Dalla deposizione del teste D'Amico è risultata la contestualità degli eventi su descritti.

L'autorità intervenuta, giustamente, ha contravvenzionato ex art. 141 del c.s. il conducente dell'autocarro Fiat Iveco, poiché dalle tracce di frenata e dalla dinamica dell'evento ha desunto una velocità non consona allo stato dei luoghi, in relazione anche al traffico intenso, rilevato nel rapporto dell'autorità e confermato dal teste D'Amico.

Dal rapporto dell'autorità, risulta che il Fiat Iveco ha lasciato sul manto stradale ben 60 metri di tracce di frenata prima dell'impatto con il veicolo attoreo e dopo l'urto ha percorso altri 39 metri, sicuro indice di una velocità non adeguata allo stato dei luoghi. Inoltre il Codice della strada vieta agli autocarri in questione (il Fiat Iveco era di massa complessiva pari a 13,5 tonnellate, come risulta dal rapporto dell'autorità) di superare la velocità di 80 km/h sull'arteria in questione (art. 142 comma 3 lettera g, del c.s.), nonché costituisce grave pericolo per la circolazione, che su una carreggiata a tre corsie e quindi a scorrimento veloce, la terza corsia di sorpasso venga percorsa da un autocarro (per applicazione analogica art. 176 comma 9 del c.s.). Pertanto per tali ragioni al conducente del Fiat Iveco va attribuita una responsabilità concorrente nell'evento, nella misura del 40% mentre il restante 60% di responsabilità va attribuito al veicolo rimasto sconosciuto che tamponava la vettura attorea e che quindi dava inizio alla concatenazione degli eventi.

Gli attori hanno esteso la richiesta risarcitoria nei confronti del F.G.V.S., tardivamente, solo in sede di precisazione delle conclusioni ed in tale sede il F.G.V.S. non ha accettato il contraddittorio sulla nuova domanda, per cui la stessa non può essere presa in considerazione.

Comunque sia agli attori competerà l'intero risarcimento ex art. 2055 comma 1 c.c., a carico dei corresponsabili convenuti. La Nuova Tirrena spa a sua volta, ai sensi del secondo comma del citato articolo, potrà agire in via di regresso nei confronti del F.G.V.S. in relazione alla accertata responsabilità del 60%, per quanto andrà a pagare in esecuzione della presente sentenza.

Ai sensi dell'art. 19 lett. a) L. 990/1969, il Fondo interviene unicamente per risarcire i danni fisici, per cui l'azionePage 64 di regresso non può essere esercitata per quanto attiene al danno materiale.

Legittimamente la Nuova Tirrena spa ha esercitato azione di regresso ex art. 2055 comma 2 c.c., nei confronti dell'Assitalia spa quale Impresa designata dal Fondo garanzia vittime della strada.

QUANTUM

Danno materiale

Dal rapporto dell'autorità è risultato che il veicolo è andato distrutto.

Pertanto risulta da atto pubblico provato «l'an». Il danneggiato non ha prodotto la copia del libretto di circolazione, dal quale poter evincere l'anno di immatricolazione del veicolo, né lo stesso è riportato nel rapporto dell'autorità. Pertanto in mancanza di tale dato fondamentale, il giudice non può procedere ad una liquidazione in via equitativa, poiché per desumere il valore del veicolo al momento del sinistro, occorre necessariamente conoscere tale circostanza.

Danno fisico Sammartino Luigina

L'elaborato peritale risulta logico ed esente da vizi e per di più non contestato dalle parti, per cui ci si riporta ad esso. In relazione alle Tabelle redatte da codesto tribunale ed all'età del soggetto all'epoca del fatto (82 anni) si liquida: ITT 45 gg. × euros 40,00 = euros 1.800,00; ITP 30 gg. × euros 20,00 = euros 600,00; danno biologico 16% = euros 11.726,00; danno morale 1/2 = euros 7.081,00, tenuto conto delle elevate sofferenze fisiche patite e patienti conseguenza inevitabile del trauma riportato dalla danneggiata. Sofferenze accertate anche dal Ctu con dicitura «persistente sintomatologia dolorosa». Complessivamente euros 21.243,00.

Danno fisico Sammartino Giorgio

Lo stesso all'epoca del fatto aveva 70 anni e dopo tre anni è deceduto per cause naturali, indipendenti dall'evento per cui è causa.

La quantificazione del danno biologico dovrà essere determinata sulla scorta della valutazione espressa dal Ctu (logica, esente da vizi e non contestata dalle parti) non con riferimento alla probabile vita futura del danneggiato ma alla sua durata effettiva, poiché può essere risarcito nel caso in esame solo il danno realmente sofferto.

Deve cioè considerarsi il periodo in cui l'invalidità e le sofferenze conseguenti sono state effettivamente patite, ciò a differenza di quanto generalmente avviene nella determinazione equitativa del danno biologico effettuato mediante l'ausilio di tabelle che sono basate sulla presunta vita futura, in tal senso fra le tante Cass. 9 agosto 2001 n. 10980 espressione di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 2 giugno 1995 n. 6196; Cass. 20 gennaio 1999 n. 489; Cass. 7 aprile 1990 n. 3561; Cass. 3 marzo 1997 n. 1865; Cass. 29 maggio 1996 n. 40991; Cass. 27 dicembre 1994 n. 11169).

Pertanto tenuto conto che la vita media di un uomo è pari a 76 anni, agli eredi del de cuius va liquidato il 50% del danno che qui di seguito verrà calcolato attraverso le note tabelle di codesto tribunale: ITT 40 gg. × euros 40,00 = euros 1.600,00; ITP 30 gg. × euros 20,00 = euros 60,00; danno biologico 10% = euros 8.180,00; danno morale 1/2 = euros 5.190,00, tenuto conto delle elevate sofferenze fisiche patite e patiendi, provocate dal trauma e riscontrate anche dal Ctu in «persistente sintomatologia dolorosa»; spese documentate euros 52,00 e così in totale euros 15.627,00, ridotta al 50% per i motivi suesposti = euros 7.811,00, che andrà ripartita tra i due eredi (le sorelle) nella misura del 50% ciascuna.

Nulla a titolo di rivalutazione poiché le tabelle sono aggiornate. A titolo risarcitorio, ex art. 1224 c.c., vanno liquidati gli interessi legali dal fatto al saldo, a ristoro e compensazione del ritardo subito nell'ottenimento della prestazione dovuta. (Omissis).

@TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Sez. XII, 10 luglio 2003, n. 2294. Est. Romagnoli - Di Mico ed altri c. Allianz Subalpina Ass.ni spa ed altri.

Responsabilità da sinistri stradali - Colpa del conducente - Inosservanza delle norme sulla circolazione - Sorpasso in autostrada - Violazione dell'obbligo di accertarsi che vi sia spazio sufficiente per la completa e sicura esecuzione del sorpasso - Configurabilità.

È responsabile esclusivo del sinistro l'automobilista che in violazione degli artt. 148 e 149 c.s. si sia avvicinato pericolosamente all'auto che gli marciava dinanzi sulla corsia di sorpasso di un'autostrada e, nel tentativo di superarla senza attendere che la corsia...

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