Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine323-335

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@TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Sez. XII, 23 gennaio 2003, n. 2975. Est. Pernigotti - Perricone (avv. Amore) c. Toro spa e Chiappa (avv. Romano) ed altro

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Danno biologico - Determinazione - Fattispecie in tema di soggetto affetto da morbo di Little che abbia subito lesioni a seguito di sinistro stradale.

In tema di danno biologico, in conseguenza di sinistro stradale, le eventuali cause preesistenti di menomazione dell'integrità psicofisica, possono far sì che i danni sopravvenuti assumano caratteristiche di maggiore rilevanza dannosa globale, squilibrando situazioni precarie e, comunque, concorrendo nel peggiorare lo stato di salute. Ne consegue che tali eventuali preesistenze implicano un risarcimento maggiore rispetto a casi in cui la stessa menomazione colpisca un soggetto sano. (Nella fattispecie trattavasi di soggetto affetto da paraparesi spastica agli arti inferiori - morbo di Little). (L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 5) (1).

    (1) Sull'applicazione della L. n. 57/2001 che determina i criteri per la liquidazione del danno biologico, v., per utili riferimenti, Trib. civ. Milano 20 settembre 2001, n. 9572 e Trib. civ. Reggio Emilia 19 aprile 2001, n. 525 entrambe pubblicate in questa Rivista 2002, 310, con nota di V. TONINELLI, Applicabilità delle tabelle, di cui alla legge 57/01, ai sinistri pregressi; Trib. civ. Mass. 23 marzo 2002, n. 254, ivi 2002, 487.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - La parte attrice, trasportata sulla vettura Mercedes condotta dal marito, subiva danni fisici a seguito della collisione avvenuta con la vettura Peugeot assicurata Toro spa, per cui chiedeva la condanna di codesta Compagnia in solido con il conducente e proprietario della vettura al risarcimento dei danni subiti per l'incidente accaduto il 15 maggio 1997.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Responsabilità evento.

1) Dal rapporto dell'autorità intervenuta, risulta che la vettura Peugeot assicurata Toro spa, stava effettuando una inversione ad «U» per entrare in un distributore di benzina posto sul lato opposto.

La dinamica presuntiva dell'incidente rilevata dagli agenti accertatori non può essere sconfessata dalle dichiarazioni rese in fase di interrogatorio dal conducente della vettura assicurata Toro spa, poiché parte interessata e poiché processualmente l'interrogatorio formale è diretto unicamente a produrre confessioni sfavorevoli all'interrogato. La dinamica presuntiva del sinistro viene fornita da pubblici ufficiali dotati di notevole esperienza, che nell'imminenza del fatto, prendono visione direttamente dello stato dei luoghi, dello stato di quiete post-urto dei veicoli, dei danni subiti dagli stessi e di quanto altro, quali le tracce di frenata e le dichiarazioni dei conducenti. Tutto ciò se viene appreso direttamente, fa intuire all'accertatore come presumibilmente possa essersi verificato il sinistro, con un elevato grado di attendibilità, sempre che le conclusioni siano logiche e immuni da vizi, come nel caso di specie.

2) L'inversione di marcia posta in essere non esime il Giudice dal verificare le imprudenze o la corresponsabilità del conducente favorito nella causazione dell'evento.

Nella fattispecie l'attrice in sede di interrogatorio, confessa che la vettura su cui era trasportata, procedeva ad una velocità di 80 Km/h circa in violazione del limite di velocità consentito in Lungo Tevere Acqua Cetosa, sita nel centro urbano di Roma, ove è consentita per legge una velocità massima di 50 Km/h.

Anche il conducente di tale vettura ha ammesso in sede di dichiarazioni rese all'autorità intervenuta di essersi comportato in modo imprudente, poiché non appena percepito il pericolo anziché rallentare «suonava il clacson al fine di far notare il suo sopraggiungere». Nella commisurazione della responsabilità il presente organo giudicante ritiene di dover attribuire al veicolo assicurato Toro spa una responsabilità pari a 75% per aver messo in opera una delle manovre più pericolose della circolazione stradale, cioè l'inversione di marcia. Al conducente favorito, va addebitata una corresponsabilità pari al 25% per aver circolato in maniera imprudente ed ad una andatura superiore al limite di velocità, con violazione specifica degli artt. 141 e 142 del c.d.s.

3) In relazione al mancato uso delle cinture di sicurezza, dedotto dalla Toro spa, in via presuntiva sulla base delle lesioni subite dalla danneggiata, il giudice non ritiene sufficiente tale presunzione, poiché occorrerebbe espletare un accertamento tecnico al fine di verificare tale assunto. Accertamento non richiesto, per cui tale tesi non può essere accolta, poiché non fondata su una prova sufficiente.

4) Quantum si condividono pienamente le conclusioni a cui è giunto il Ctu medico-legale, anche se le stesse, per contrapposti interessi sono state criticate dalle parti. In relazione alla quantificazione dell'invalidità permanente il Ctu afferma con ragionamento logico, esente da vizi, poiché il trauma al ginocchio sinistro se avesse colpito un soggetto sano avrebbe dato luogo ad un'invalidità modesta, ma dato che ha colpito un soggetto affetto da paraparesi spastica agli arti inferiori (morbo di Little), ciò ha inciso maggiormente sulla limitazione funzionale degli arti e sullo stato di salute della danneggiata, la quale alla visita peritale «si presenta in carrozzella ed agli arti inferiori affetta da una paraparesi spastica... con limitazione di entrambe le ginocchia di circa il 30% in estensione».

Pertanto appare equa l'invalidità generica stimata nel 15%, nonché l'invalidità temporanea riconosciuta pari a 30+90 gg.

5) Per quanto riguarda la dedotta mancanza del nesso causale tra evento e perdita del posto di lavoro e/o danno da mancato guadagno a causa dell'assenza dal lavoro, si condividono le conclusioni a cui è giunto il Ctu, fondata su unPage 324 ragionamento logico, esente da vizi, per di più fondato sulla documentazione medica della commissione militare prodotta dalla danneggiata. Pertanto va escluso il nesso causale tra evento e perdita del posto di lavoro nonché va escluso il nesso causale tra evento e il lamentato danno da mancato guadagno prospettato in relazione al periodo che va dalla data del sinistro alla perdita del posto di lavoro.

6) Nel liquidare il danno biologico, codesto organo giudicante ritiene di applicare le note Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, poiché offrono un calcolo più analitico e preciso rispetto a quelle elaborate presso il Tribunale di Roma. Tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (pari a 43 anni) si giunge a: IP 15% = Euro 25.199,52; ITT 30 gg. × Euro 40,00 = Euro 1.200,00; ITP 90 gg. 20,00 = Euro 1.800,00; danno morale 1/3 = Euro 9.400,00; spese mediche documentate nulla e così complessivamente il danno ammonta ad Euro 37.599,52 che rivalutato ad oggi diviene pari a Euro 41.976,00. Da tale somma va detratto il 25% del grado di corresponsabilità, per cui alla danneggiata spetta la somma di Euro 31.482,00, su cui devono aggiungersi gli interessi legali dal fatto al saldo. (Omissis).

@TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE 8 maggio 2002, n. 506. Est. Scarpa - Adiletta (avv. D'Ambrosio) c. Amato e Assitalia spa (avv. Crescenzo)

Giudice di pace - Competenza civile - Per valore - Circolazione dei veicoli e dei natanti - Contenimento del petitum nei limiti della competenza del giudice adito - Salva la somma maggiore o minore ritenuta dovuta dal giudice - Causa di valore indeterminabile - Esclusione - Presunzione di competenza del giudice adito - Sussistenza.

In caso di domanda di risarcimento danni da circolazione stradale proposta davanti al giudice di pace, qualora l'attore abbia chiesto nell'atto introduttivo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti, quantificati in una somma inferiore a quella (di trenta milioni di lire, ex art. 7, comma 2, c.p.c.) che segna i limiti della competenza per valore del giudice adito, facendo tuttavia salva «quella maggiore o minore» ritenuta dovuta, la causa non può considerarsi di valore indeterminabile, ancorché il petitum sia stato comunque espressamente contenuto nei limiti della competenza per valore del giudice di pace, atteso che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c., per le cause relative a somme di denaro (e a beni mobili), in mancanza di indicazione o dichiarazione in causa si presume di competenza del giudice adito, e, quindi, di valore pari a lire 30 milioni. (C.p.c., art. 7; c.p.c., art. 14) (1).

    (1) Sostanzialmente in termini, v. Cass. civ. 20 aprile 2001, n. 5914, in questa Rivista 2001, 642. V., inoltre, le citate sentenze Cass. civ. 1 dicembre 1998, n. 12187, in Arch. civ. 1999, 1179 e Cass. civ. 24 aprile 1997, n. 3597, ivi 1998, 210.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con citazione per l'udienza del 5 luglio 2001 Anna Adiletta ha appellato la sentenza del Giudice di pace di Sarno n. 505/2000 emessa in data 22 dicembre 2000, conseguente alla domanda dalla stessa proposta nei confronti di Francesco Amato, di Assitalia spa per il risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro stradale occorso in data 8 luglio 1996. L'appellante critica la liquidazione del danno alla persona operata dal giudice di pace, perché contenuta nei limiti di competenza dei trenta milioni di lire, nonché perché sprovvista di riferimenti ai parametri o alle tabelle seguite in ordine al punto percentuale di invalidità, e perciò inferiore rispetto ai criteri seguiti dal Tribunale di Milano; l'appellante domanda così la condanna degli appellati alla differenza sull'importo risarcitorio accordato in prime cure di lire 22.150.000. L'assicuratrice Assitalia Assicurazioni spa chiedeva il rigetto dell'appello, perché infondato. Le parti costituite precisavano le conclusioni all'udienza davanti al Giudice del 13 febbraio 2002, provvedendosi alla decisione a norma dell'art. 352 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - L'appello risulta palesemente infondato in entrambi i suoi motivi.

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