Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine641-649

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@TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA Sez. lav., 2 gennaio 2004, n. 328. Est. Penna - L.F. ed altro (avv. Biasi) c. Inail (avv.ti Dalla Riva e Montagna).

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Inail - Infortunio - In itinere - Studente caduto dalla bicicletta nel percorso scuola-casa - Configurabilità - Esclusione.

Non può dirsi in itinere l'infortunio occorso a studente che nel percorso scuola-casa cada rovinosamente a terra a causa del distacco della ruota anteriore della bicicletta procurandosi gravi lesioni. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 1; D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4; D.L.vo 23 febbraio 2000, n. 38) (1).

    (1) Sentenza ben motivata della quale non si rinvengono precedenti negli esatti termini. Per qualche riferimento in ordine a fattispecie di infortunio in itinere di lavoratore con utilizzo di bicicletta, v. Cass. civ. 6 marzo 2003, n. 3363, in questa Rivista 2003, 700. In dottrina, v. S. MARINELLO, L'infortunio in itinere. Il punto della situazione, in Assinews n. 118/2002; G. MANNACIO, Infortunio in itinere: vecchi problemi e nuova disciplina, in Il lav. nella giur. 2002, II, 862 e D. FODALE, Infortunio in itinere tra giurisprudenza e successivi interventi normativi (nota a Cass. civ. 11 dicembre 2001, n. 15617), in Riv. giur. lav. 2002, II, 630; M. GAMBACCIANI, L'infortunio in itinere: dall'interpretazione giurisprudenziale alla recente disciplina legislativa (nota a Cass. civ. 18 aprile 2000, n. 5063), in Dir. lav. 2000, II, 428.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso depositato il 9 gennaio 2003 i genitori legali rappresentanti di L.R., studente di un istituto professionale di Vicenza esponevano che il figlio si recava a scuola utilizzando vari mezzi di trasporto: la bicicletta per raggiungere la fermata dell'autobus di linea (percorso di circa 2,5 Km), l'autobus di linea per arrivare in città, e il bus per recarsi dalla stazione autobus alla scuola. Identico percorso inverso e con le stesse modalità lo studente faceva all'uscita da scuola.

Esponevano che il 21 ottobre 2000 verso le 14,00 dopo aver utilizzato bus e autobus il L.R. mentre percorreva con la bicicletta il tratto di strada dalla fermata del pullman a casa cadeva a terra a causa del distacco della ruota anteriore della bici procurandosi gravi lesioni. Esponevano di aver inoltrato all'Inail domanda per la indennità da infortunio, rigettata in sede amministrativa in quanto l'attività esercitata non rientra tra quelle protette e pertanto negava la natura di «infortunio in itinere». Esaurita la fase amministrativa con esito sfavorevole affermavano i ricorrenti che l'infortunio era accaduto mentre lo studente tornava a casa dopo aver svolto la attività di laboratorio ossia la esercitazione pratica connessa alla formazione presso l'istituto scolastico professionale frequentato dal L.R. A fondamento della domanda deducevano:

1) che lo studente addetto ad esperienze pratiche o tecnicoscientifiche o ad esercitazioni di lavoro rientra tra i soggetti assicurati ex art. 1 comma terzo n. 28) e 4 n. 5) del D.P.R. 1124/ 65;

2) che l'incidente occorso doveva qualificarsi in itinere ex art. 12 D.L.vo 38/2000.

Pertanto chiedevano il riconoscimento dell'infortunio in itinere e condanna l'Inail al pagamento dell'indennizzo per il danno patrimoniale biologico da temporanea e da permanente.

Si costituiva l'Inail rilevando che gli studenti sono assicurati solo per rischi derivanti dalle attività previste tassativamente dalle norme sopra citate dal D.P.R. 1124/65 e cioè quelli derivanti da esercitazioni pratiche, di lavoro, esperienze tecnico-scientifiche. Si tratta di norma speciale non estensibile ad altre fattispecie diverse da quelle elencate (Cass. 4272/87), e pertanto non estensibile all'infortunio in itinere, nemmeno dopo entrata in vigore del D.L.vo 38/00 (che recepisce sostanzialmente gli orientamenti giurisprudenziali in materia). Replicavano i ricorrenti che le norme in questione equiparano allievi ed insegnanti dei corsi professionali, e poiché per gli insegnanti la normativa Inail si applica integralmente, analogamente dovrà avvenire per gli studenti; che la circolare Inail 28 del 23 aprile 2003 estende arbitrariamente ai soli insegnanti la protezione da infortunio in itinere, e non anche agli studenti in quanto «non lavoratori», e ciò contravvenendo alla norma che assimila al «lavoratore» lo studente che svolge un corso professionale con attività di laboratorio ossia di tipo pratico.

Rilevava che l'Inail non aveva contestato in fatto la dinamica dell'infortunio e ogni altra questione attinente all'episodio di cui è causa. Depositate note conclusionali in diritto la causa veniva decisa come da dispositivo letto in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Tenuto conto che nessuna contestazione da parte Inail è stata sollevata con riferimento ai fatti e allegati in ricorso, si deve prendere atto che le condizioni di tempo, di luogo, e le modalità esecutive dell'incidente sono quelle dedotte in ricorso.

Dagli atti di causa si deduce che il L.R. si è infortunato mentre tornava a casa da scuola dopo aver espletato attività scolastica consistita nello svolgimento di esercitazione pratica ovvero di laboratorio.

Ciò si evince dalle norme invocate e sulle quali si è instaurato il contraddittorio essendo evidente che la protezione assicurativa invocata non è connessa allo status di studente di istituti professionali tout-court, e presuppone lo svolgimento di attività pratiche.

Ciò premesso in fatto si osserva un diritto che l'art. 1 n. 28) del D.P.R. 1124/65 considera attività protette le esperienze ed esercitazioni pratiche in scuole professionali e l'art. 4 n. 5) individua tra le persone protette gli insegnanti e gli alunni delle scuole che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro.

Dunque lo studente che si infortuni svolgendo queste attività è sottoposto a assicurazione Inail. Da ciò l'attore deduce che essendo attività oggettivamente protetta e rientrando lo studente tra le persone protette, la assicurazione va estesa an-Page 642che agli infortuni in itinere, soprattutto nella ampia accezione dell'art. 12 D.L.vo 38/2000.

Afferma la ricorrente che per gli insegnanti l'estensione è riconosciuta dall'Inail (circolare n. 28 del 23 aprile 2003), che appunto riconosce loro la tutela per infortunio in itinere (con il solo limite del rischio elettivo), e che appare arbitraria la non estensione della protezione agli studenti, equiparati dall'art. 4 n. 5) sotto il profilo delle persone protette ai fini assicurativi. La tesi suggestiva della parte ricorrente non appare condivisibile.

La lettera e la ratio della norma (art. 1 n. 28 e 4 n. 5 del D.P.R. cit.) è quella di tutelare singole situazioni specifiche e per gli specifici rischi analiticamente descritti in ragione del rischio connesso a esercitazioni tecnico-scientifiche, pratiche, di lavoro svolte nel contesto scolastico. La norma non vuole tutelare qualsiasi situazione di rischio possibile per lo studente che è presente nell'edificio scolastico per ogni e qualsiasi attività didattica (teorica o pratica), bensì solo quelli connessi ad attività di tipo lavorativo svolto nell'ambiente scolastico.

Si tratta di norma speciale per rischi specifici, e non di norma generale, a differenza di quanto avviene per il lavoratore dipendente (e per altre posizioni assimilate ad essa) relativamente al quale la protezione assicurativa è generale e generalizzata ad ogni rischio esistente nell'ambiente lavorativo, di tal che essa può sostanzialmente farsi coincidere con lo status di lavoratore.

Pertanto la norma non può essere interpretata allo stesso modo delle norme generali assicurative dei lavoratori, attesa la diversità della situazione oggettiva.

Alle diverse situazioni oggettive l'ordinamento giuridico risponde con diversa regolamentazione, come nel caso di specie, e così come, ad esempio, per altre situazioni particolari pure previste dall'art. 4 D.P.R. cit., quale quella degli artigiani.

Anche in questo caso la copertura assicurativa non è legata allo status dell'artigiano, bensì viene considerato rischio assicurato quello relativo ad attività tipiche-esecutive e non anche quelle inerenti l'organizzazione della impresa, e dunque tutte quelle strettamente connesse alla attività imprenditoriale (non pratico-lavorativa-esecutiva). Anche in questo caso la protezione riguarda specifici rischi, e non ogni e qualsiasi attività posta in essere dall'artigiano.

Tornando al caso di specie, trattandosi di norma speciale, è evidente che il rischio protetto è solo quello generato da una attività strettamente connessa con lo svolgimento di attività para-lavorativa nell'ambiente scolastico, e nulla più. Nessuna estensione è possibile al di fuori di queste singole attività protette, e dunque non può avere rilevanza, per lo studente di istituto professionale la normativa nell'infortunio in itinere.

Se si aderisse alla tesi attorea sulla estensibilità all'infortunio in itinere della normativa che assicura gli studenti addetti al laboratorio o ad attività pratiche, si arriverebbe a risultati paradossali.

Ed invero, se lo studente si infortuna andando da casa a scuola per assistere a lezioni teoriche (o tornando a casa dopo la fine delle lezioni teoriche) non potrebbe avere alcuna valenza la norma dell'art. 4 n. 5 D.P.R. cit. e per l'effetto l'estensione della protezione previsto dall'art. 12 D.L.vo 38/2000.

Se al contrario ciò avvenisse con riferimento alla partecipazione ad attività di laboratorio (ossia lezioni ed esercitazioni pratiche), ossia protette ex art. 4 n. 5) del D.P.R., si estenderebbe la...

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