Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine483-517

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@CORTE DI APPELLO DI MILANO 4 dicembre 2001. Pres. Grechi - Est. Lamanna - Unipol Assic. spa (avv.ti Bretzel e Todeschini) c. Macchi (avv. Della Vedova)

Assicurazione obbligatoria - Modulo di constatazione amichevole - Efficacia probatoria - Confessione per il suo autore - Limiti - Nei confronti dell'assicuratore - Libero apprezzamento del giudice - Fondamento.

Il modulo di constatazione amichevole firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ha valore probatorio di confessione solo nei riguardi dell'autore, mentre è liberamente apprezzabile dal giudice del merito nel caso di litisconsorzio necessario riguardo alle altre parti del giudizio, siano o no condebitori solidali. (C.c., art. 2733; D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 5) (1).

    (1) Confermativa dell'orientamento già affermato dalla S.C. con la citata sentenza: Cass. civ. 3 aprile 1998, n. 3462, in questa Rivista 1998, 873, e Cass. civ. 16 aprile 1977, n. 3276, in Arch. civ. 1998, 232, con riferimento a denuncia di sinistro compilata soltanto da un responsabile e trasmessa all'assicuratore. Sull'efficacia probatoria del modulo di constatazione amichevole, v. Trib.civ. Roma 27 maggio 1996, n. 8126, in questa Rivista 1997, 349; App. civ. Bari 8 marzo 1995, n. 210, ivi 1995; 971; Trib. civ. Asti 30 marzo 1989, ivi 1990, 40; Pret. civ. Catania 4 dicembre 1995, n. 765, ivi 1996, 223; Pret. civ. Taranto 28 dicembre 1992, ivi 1993, 630 e Giud. pace Monza 22 gennaio 1994, n. 24, ivi 1996, 387, con nota di V. SANTARSIERE, Constatazione amichevole di un incidente quale confessione stragiudiziale. In dottrina, cfr. TROJANO, Efficacia confessoria del modulo di constatazione amichevole e limiti alla presunzione di cui all'art. 5 L. n. 39 del 1977, in Riv. giur. circ. e trasp. 1987, 94 e A. ALIBRANDI, Appunti sull'art. 5 della L. 26 febbraio 1977, n. 39, in questa Rivista 1986, 673.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato in data 5 dicembre 1994 il sig. Maurizio Macchi conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano il sig. Gian Maria Farioli e la sua società assicuratrice della responsabilità civile, Compagnia Assicuratrice Unipol spa, chiedendone la solidale condanna al pagamento della somma di lire 11.500.000 (oltre rivalutazione e interessi), a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura Suzuki Samurai (targata VA-B51773) il giorno 22 marzo 1993, alle ore 19,30 circa, allorché, mentre egli si trovava a percorrere, alla guida di tale autoveicolo, la via Samarate in Busto Arsizio a velocità assertivamente moderata, giunto alla «circonvallazione» ivi esistente aveva subito una collisione con la Volvo 245 (targata MI-4U2140) di proprietà e condotto dal sig. Gian Maria Farioli, il quale aveva omesso di dargli la dovuta precedenza (pur provenendo da destra) e lo aveva urtato violentemente, provocando il ribaltamento dell'autovettura Suzuki; aggiungeva che il sig. Farioli si era peraltro assunto la responsabilità del danno, sottoscrivendo a tal fine una «constatazione amichevole d'incidente».

Contumace il sig. Farioli, si costituiva in causa la Unipol per impugnare la denuncia di sinistro sulla cui base aveva agito l'attore (i.e. la constatazione amichevole cui quest'ultimo aveva fatto riferimento), contestando che essa le potesse essere opposta per conseguire il risarcimento del danno, ancorché congiuntamente sottoscritta dai due conducenti venuti a collisione, in quanto, a suo dire, essa conteneva una falsa attestazione, mai essendosi verificato il sinistro in questione, come si proponeva di dimostrare in causa offrendo la prova che i guasti dell'autovettura Suzuki lamentati dall'attore erano stati sì riportati dalla stessa, ma in tutt'altra circostanza, quando alla guida di tale autoveicolo si trovava ancora il precedente proprietario, sig. Giorgio Bossi, e quindi prima che costui perfezionasse il trasferimento a favore del sig. Macchi.

Ammesse ed assunte le prove articolate dalle parti, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1669 pronunciata in data 26 genaio 2000 e depositata in data 17 febbraio 2000, accoglieva la domanda attorea, condannando conseguentemente la Compagnia Assicuratrice Unipol, in solido con il sig. Farioli, al risarcimento del danno in favore dell'attore, liquidato in lire 8.000.000 (oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo), ed alla rifusione delle spese di lite (liquidate nella misura di lire 4.042.000).

Per la riforma di tale sentenza ha interposto gravame la Compagnia Assicuratrice Unipol con atto di citazione notificato in data 23 novembre 2000 al sig. Macchi, e poi con rinnovata notifica al sig. Farioli in data 16 marzo 2001.

Entrambi gli appellati sono rimasti contumaci. Precisate quindi le conclusioni da parte dell'appellante - conformemente all'atto di citazione d'appello - nei termini letteralmente trascritti in epigrafe, la causa è stata infine trattenuta in decisione da questa Corte all'udienza del 20 novembre 2001.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - A sostegno dell'impugnazione l'appellante deduce due articolati motivi di censura della gravata pronuncia:

I) in primo luogo un'erronea individuazione della posizione processuale assunta dalle parti: il tribunale avrebbe infatti errato nel ritenere che la Unipol si fosse costituita in causa oltre che nel proprio interesse, anche per conto del proprio assicurato signor Gian Maria Farioli, contraddicendo in tal modo la dichiarazione di contumacia di costui e trascurando poi di considerare non soltanto che mai essa deducente aveva dichiarato di costituirsi anche nell'interesse del sig. Farioli, ma che aveva addirittura sostenuto la falsità della sua denuncia di sinistro;

II) in secondo luogo una incongrua valutazone delle risultanze istruttorie; a questa stregua il mezzo di gravame si articola peraltro in molteplici profili di critica:

a) il Giudicante avrebbe considerato veritiero il verbale di constatazione amichevole e quindi effettivamente verificatosi il sinistro denunciato come avvenuto in data 22 marzo 1993, senza accorgersi che il vero ed unico incidentePage 484 subito dall'autovettura si era verificato prima, quando alla guida si trovava il precedente proprietario, sig. Giorgio Bossi; costui aveva infatti deciso di sostituire il veicolo con un altro, stipulando in data 9 gennaio 1993 con la società Central Car srl di Busto Arsizio, di cui era socio ed amministratore il sig. Macchi, un contratto di base al quale egli avrebbe conferito in permuta la sua Suzuky, valutata lire 11.200.000, continuando ad usarla in attesa dell'arrivo della nuova vettura contestualmente acquistata (e che sarebbe arrivata presso il venditore solo in data 10 febbraio 1993); tra la data di stipula del contratto e la data di sottoscrizione di una procura a vendere avente ad oggetto la Suzuki (26 febbraio 1993), in tale lasso di tempo il sig. Bossi era incorso appunto in un incidente, l'unico che si era verificato;

b) il tribunale non avrebbe quindi compreso che la procura a vendere era stata rilasciata dopo il sinistro subito dal sig. Bossi e non prima, come aveva affermato in motivazione;

c) non avrebbe compreso, altresì, che l'incidente non si era verificato con il Macchi alla guida, bensì mentre alla guida si trovava l'originario proprietario Giorgio Bossi, tale conclusione potendo desumersi agevolmente dal tenore delle dichiarazioni da costui rilasciate in sede di escussione testimoniale;

d) non avrebbe poi nemmeno rilevato che questa testimonianza non era rimasta isolata, bensì era stata avallata dalla dichiarazione del suocero del sig. Bossi, il sig. Antonio Gulinelli, che aveva confermato l'accadimento dell'incidente occorso al genero;

e) non avrebbe quindi tenuto in alcun conto la circostanza che del fantomatico incidente del 22 marzo 1993 non era rimasta alcuna traccia sulla Volvo di proprietà del sig. Farioli pur essendo questa l'auto investitrice e ben potendo presumersi che il perito inviato a visionare la vettura, e che poi è stato anche assunto come teste, il sig. Salvatore Minella, avrebbe certamente reperito, da esperto, tracce di un pregresso incidente anche se fossero intervenute nel frattempo delle riparazioni;

f) avrebbe infine dato un'indebita rilevanza probatoria alla mancata risposta del sig. Farioli all'interrogatorio formale deferitogli, reputando che tale comportamento potesse dimostrare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella denuncia di sinistro anche con effetto verso la Unipol, ancorché questa fosse una controparte del Farioli ed avesse a sua volta dedotto a prova circostanze atte a dimostrare la falsità della denuncia del sinistro.

  1. - Così sinteticamente illustrati i motivi di gravame prospettati dall'appellante, essi devono giudicarsi fondati.

    Quanto al primo, non v'è dubbio, infatti, che il tribunale sia incorso in una vera e propria svista considerando come unitaria sia dal punto di vista sostanziale, che processuale la posizione della Unipol e del sig. Farioli, finanche affermando che la suddetta società si era costituita in causa anche per conto del suo assicurato.

    Tutt'al contrario, la società Unipol ha agito in giudizio per far valere la falsità della dichiarazione (denuncia di sinistro) anche e soprattutto in quanto rilasciata dal suo assicurato e quindi la suddetta società aveva in causa un interesse diametralmente opposto a quello che poteva caratterizzare la posizione del sig. Farioli. Né a questa stregua si poteva trascurare il fatto che, anche in caso di condanna in via solidale dei due convenuti in prime cure, tuttavia l'effettiva pagatrice sarebbe rimasta solo la Unipol e non certo il sig. Farioli, la cui responsabilità, riconosciuta da quest'ultimo con la sottoscrizione della denuncia di sinistro, avrebbe però comportato per lui un esito condannatorio dagli effetti negativi meramente virtuali. Di conseguenza anche l'efficacia probatoria del verbale di constatazione amichevole e del mancato interpello del sig. Farioli non potevano sic et simpliciter tradursi...

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