Giurisprudenza di merito

Pagine973-985

Page 973

@CORTE DI APPELLO CIVILE DI SALERNO 10 marzo 2005, n. 173. Pres. Ferrante - Est. Siani - Assicurazioni Generali spa (avv. Rosapepe) c. Gorga (avv. Sofia) ed altri.

Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione - Legittimazione passiva - Esclusione - Sinistro causato da trattore anteriormente al 1º ottobre 1993 - Obbligo di assicurazione della responsabilità civileEsclusione - Conseguenze.

Poiché per le macchine agricole (nella specie trattore) anteriormente all'entrata in vigore degli artt. 193 e 237, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con D.L.vo n. 285/92, non vi è obbligo di assicurazione della responsabilità civile secondo la disposizione dell'allora vigente art. 5 L. n. 990/69, gli eventuali danneggiati in sinistri causati da tali macchine agricole nel vigore dell'art. 5 citato non hanno azione diretta nei confronti dell'assicurazione del danneggiante e, posta in liquidazione coatta amministrativa la compagnia di assicurazione presso la quale, a titolo volontario, il proprietario del trattore ha stipulato l'assicurazione del medesimo, il FGVS e, in suo luogo, l'impresa designata ex art. 20 L. n. 990/69, non hanno legittimazione passiva. Da tutto ciò consegue che i danneggiati possono agire soltanto nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 2054 c.c. e l'assicurato a titolo volontario ha la possibilità di chiamare in garanzia l'assicuratore affinché quest'ultimo adempia l'obbligazione assunta nei suoi confronti. (Nuovo c.s., art. 193; nuovo c.s., art. 237; c.c., art. 2054; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 20) (1).

    (1) Nello stesso senso, pur con riferimento all'assicurazione obbligatoria dei ciclomotori, v. Cass. civ. 26 novembre 2003, n. 18053, in questa Rivista 2004, 386 e Cass. civ. 27 novembre 2001, n. 15030, ivi 2002, 189. Per riferimenti in ordine all'esclusione per le macchine agricole dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile, nel regime antecedente al nuovo codice della strada, v. Cass. civ. 5 agosto 1997, n. 7217, ivi 1997, 885.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto notificato il 14 gennaio 1995, Antonio Gorga, Sofia Gorga e Rosa Guarracino avevano convenuto innanzi al Tribunale di Salerno Anastasio Guarracino, Gennaro Ricco, Ezio Reina, la Tirrena Assicurazioni spa in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore pro-tempore, esponendo che: il 12 novembre 1988, in Albanella, Anastasio Guarracino, il Ricco ed il Reina stavano procedendo a raddrizzare il pilastro di cemento del cancello della proprietà Verrone tendendo con un trattore di proprietà del Guarracino una corda d'acciaio legata alla sommità del pilastro, in modo che detta corda si poneva di traverso ed in senso obliquo risposto alla strada S. Sofia sbarrando l'intera carreggiata; sopraggiungeva Francesco Gorga alla guida di una Vespa 50 e - non avendo scorto la corda, non segnalata - urtava contro la stessa, cadeva e riportava lesioni che lo conducevano alla morte; si era aperto procedimento penale a carico di Anastasio Guarracino, del Reina, del Ricco e di Domenico Verrone, con costituzione di parte civile dei deducenti, eredi del defunto (figli i primi due, moglie la terza), con citazione della Tirrena Assicurazioni spa, quale responsabile civile, in quanto assicuratrice del trattore di proprietà di Anastasio Guarracino, tg. SA/15976; il processo penale era stato definito con patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., da cui era sortita la condanna di Anastasio Guarracino alla pena di mesi sei di reclusione e del Reina e del Ricco alla pena di mesi quattro di reclusione, nonché al pagamento della somma di lire 2.100.000 in favore delle costituite parti civili, mentre era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del Verrone, per morte del reo; la sentenza, emessa il 7 ottobre 1994, era divenuta irrevocabile il 20 novembre 1994, e nel relativo fascicolo erano riscontrabili tutti gli elementi di conforto alle deduzioni svolte; intanto, la morte di Francesco Gorga aveva fatto sì che il suo appezzamento di terreno restasse incolto, mentre prima era coltivato con profitto a beneficio economico della famiglia, e comunque la consorte istante Rosa Guarracino aveva perduto un valido sostegno economico e morale, essendole restata solo una misera pensione.

Su tale base, gli attori avevano chiesto che il tribunale dichiarasse i convenuti responsabili del sinistro in data 12 novembre 1988 in cui era morto Francesco Gorga, li condannasse in solido al risarcimento dei danni morali e materiali, da determinarsi in lire 200.000.000 oppure nella misura maggiore o minore che sarebbe stata ritenuta giusta, con interessi e rivalutazione monetaria, e li condannasse altresì alla solidale rifusione delle spese del presente giudizio e di quelle liquidate dal tribunale in sede penale.

Si era costituita la Tirrena Assicurazioni spa in l.c.a., in persona del Commissario liquidatore, avv.

Gregorio Iannotta, la quale aveva dedotto la sua carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di condanna, data la sua posizione, che imponeva ai creditori di seguire le regole concorsuali e conferiva alla deducente l'unica qualità di litisconsorte necessa- Page 974 rio del presente processo, rispetto a cui andava evocata l'impresa designata dal FGVS ex art. 20 L. n. 990/69 per l'eventuale pronunzia di condanna, pur nel limite di lire 200.000.000, costituente il massimale all'epoca operante; essa aveva aggiunto che, in ogni caso, non sussisteva per la fattispecie in esame l'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 L. n. 990/69, trattandosi di macchina agricola per la quale non sussisteva il relativo obbligo; inoltre, il trattore non poteva considerarsi in circolazione al momento del sinistro, poiché stava svolgendo un'attività di servizio in favore del Gorga stesso.

Pertanto, la compagnia convenuta aveva invocato la declaratoria di improcedibilità od il rigetto della domanda, con il conforto delle spese.

Si era costituito altresì il Reina il quale aveva osservato che: sussisteva carenza di legittimazione passiva in capo a lui in quanto egli, al pari del Ricco, all'epoca era dipendente di Anastasio Guarracino, titolare di impresa edile, il quale stava svolgendo lavori di ristrutturazione in favore del Verrone; egli, pertanto, quando successe l'incidente, stava lavorando sulla base delle direttive impartitegli e si trovava al lato opposto rispetto a quello da cui era sopraggiunto il Gorga, sicché nulla poteva essergli addebitato.

Alla stregua di siffatto assunto, il convenuto aveva chiesto la reiezione della pretesa nei suoi riguardi, con vittoria di spese.

Era stata disposta la chiamata in causa dell'impresa designata e gli attori avevano notificato l'atto di chiamata nei confronti dell'Assicurazioni Generali spa, nella precisata qualità, e della Nuova Tirrena Assicurazioni spa.

Si era costituita la spa Assicurazioni Generali, nella qualità, eccepndo l'estraneità del sinistro alla sfera dell'assicurazione obbligatoria ex L. n. 990/69, non ricorrendo obbligo di assicurazione per i trattori e per i mezzi agricoli, l'estraneità della circolazione del trattore nella causazione dell'incidente, giacché l'unica reale causa dell'evento era stato il fatto che era stato lasciato senza le dovute segnalazioni un cavo teso al centro della strada, indipendentemente dal punto ove esso fosse ancorato, nonché l'esorbitanza del risarcimento richiesto.

Di conseguenza, la Compagnia chiamata aveva chiesto la reiezione della domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese.

Si era costituita la Nuova Tirrena Assicurazioni spa eccependo la carenza della sua legittimazione passiva, in quanto, ex art. 3 D.M. 31 maggio 1993, l'unico legittimato era il Commissario liquidatore della Tirrena Assicurazioni spa in l.c.a. che aveva, tra l'altro, curato la sua costituzione in giudizio.

Per questa ragione, essa aveva chiesto la reiezione della domanda, con il conforto delle spese.

Non si erano costituiti il Ricco ed Anastasio Guarracino.

L'istruzione aveva contemplato autorizzazione alla produzione degli atti del procedimento penale, previa loro acquisizione, ammissione di prova testimoniale, espletata con l'escussione di Luigi Cammarano, Carmine Mazzarella, Dario Perillo, Vincenzo Pellegrino e Giuseppe Pinto.

All'esito, il tribunale, senza ammettere le altre prove richieste, aveva deciso la causa emettendo la sentenza n. 1627/99 del 14 settembre-13 dicembre 1999 con cui aveva dichiarato responsabili dell'incidente che aveva determinato la morte di Francesco Gorga, Anastasio Guarracino e la Tirrena Assicurazioni spa in l.c.a., nella qualità, ed aveva condannato Anastasio Guarracino e la spa Assicurazioni Generali spa, nella qualità, al pagamento della somma di lire 30.000.000 in favore di Rosa Guarracino, della somma di lire 30.000.000 in favore di Sofia Gorga e della somma di lire 35.000.000 in favore di Antonio Gorga, oltre interessi e rivalutazione, dalla data della sentenza al soddisfo effettivo, nonché alla solidale rifusione delle spese processuali in favore degli attori, aveva rigettato la domanda nei confronti della Nuova Tirrena Assicurazioni spa, condannando gli attori alla rifusione delle spese in suo favore, ed aveva rigettato la domanda nei confronti del Ricco e del Reina, compensando le spese con riferimento al Reina, costituito.

Avverso questa decisione la Assicurazioni Generali spa, nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., interponeva appello innanzi a questa Corte notificando il relativo atto di citazione nei confronti di Antonio Gorga, Sofia Gorga, Rosa Guarracino, Anastasio Guarracino, Gennaro Ricco, Ezio Reina, della Tirrena Assicurazioni spa, in l.c.a., e della Nuova Tirrena Assicurazioni spa in data 22-23-25-26 maggio 2000 ed affidando il gravame ai seguenti motivi: 1) in primo luogo, andava ribadito che, nonostante la singolare motivazione resa dal tribunale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT