Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine595-598

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@TRIBUNALE DI CAMERINO Ufficio G.i.p., 11 luglio 2005. Pres. ed Est. Giudice Potetti - Imp. X.

Giudizio abbreviato - Procedimento - Indagini difensive - Acquisizione - Prima dell'ammissione al giudizio abbreviato - Utilizzabilità - Ragioni. Giudizio abbreviato - Procedimento - Indagini difensive - Acquisizione - Fase successiva all'ammissione del giudizio abbreviato - Ammissibilità. Giudizio abbreviato - Procedimento - Indagini difensive - Atti depositati per ottenere provvedimenti relativi allo status cautelare dell'imputato - Utilizzabilità - Esclusione.

Le indagini difensive sono utilizzabili nel giudizio abbreviato, perché esse possono avervi ingresso, prima che venga disposto il giudizio abbreviato, quali atti che, dopo la conclusione delle indagini preliminari, vanno a far parte del fascicolo del pubblico ministero, trasmesso al Gup ex art. 416 comma 2 c.p.p.; inoltre, eventualmente, in quanto atti difensivi raccolti ex art. 419 comma 3 c.p.p.; infine, in quanto «prove assunte nell'udienza», per il combinato disposto degli artt. 421 comma 3 e 391 octies comma 1 c.p.p. (C.p.p., art. 391 octies; c.p.p., art. 416; c.p.p., art. 419; c.p.p., art. 421) (1).

Le indagini difensive possono inoltre avere ingresso nella fase successiva all'ammissione del giudizio abbreviato, sia ai sensi del combinato disposto degli artt. 441 comma 1 c.p.p. e 391 octies comma 1 c.p.p., che ai sensi degli artt. 438 comma 5 e 441 comma 5 c.p.p. (C.p.p., art. 391 octies; c.p.p., art. 441; c.p.p., art. 438) (2).

Non possono essere invece utilizzati nel giudizio abbreviato atti di indagine difensiva depositati, fuori udienza, per ottenere un provvedimento relativo allo status cautelare dell'imputato. (C.p.p., art. 391 octies) (3).

    (1-3) Interessanti pronunce in relazione alle quali non constano precedenti giurisprudenziali.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Qualche osservazione merita la questione dell'utilizzabilità, ai fini della decisione di merito, delle dichiarazioni (astrattamente assai favorevoli all'imputato) già rese al Difensore da tale..., depositate in cancelleria in data successiva al decreto che disponeva il giudizio immediato e alla stessa richiesta di giudizio abbreviato (ma prima della sua ammissione), e finalizzate ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare già applicata all'imputato che qui si giudica con il rito abbreviato medesimo.

In proposito occorre dire che le indagini difensive sono astrattamente utilizzabili nel giudizio abbreviato, perché tali atti possono avervi ingresso quantomeno per le due vie seguenti:

a) Prima che venga disposto il giudizio abbreviato, mediante i canali previsti dall'art. 442 comma 1 bis c.p.p., e cioè:

- in quanto atti che, dopo la conclusione delle indagini preliminari, vanno a far parte del fascicolo del P.M. (così intendendo il rinvio all'art. 433, contenuto nel comma 3 dell'art. 391 octies c.p.p.), trasmesso al Gup ex art. 416 comma 2 c.p.p.;

- eventualmente, in quanto atti difensivi raccolti ex art. 419 comma 3 c.p.p., come mod. ex art. 13 della L. n. 397 del 2000; - in quanto «prove assunte nell'udienza», che tali possono essere per il combinato disposto degli artt. 421 comma 3 («... atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione...») e 391 octies comma 1 c.p.p. (accesso delle indagini difensive nell'udienza preliminare).

b) Nella fase successiva all'ingresso del giudizio abbreviato, sia ai sensi del combinato disposto degli artt. 441 comma 1 c.p.p. (rinvio alla disciplina dell'udienza preliminare, con la riserva di compatibilità) e 391 octies comma 1 c.p.p. (indagini difensive nella udienza preliminare), che ai sensi degli artt. 438 comma 5 e 441 comma 5 c.p.p. (utilizzabilità delle indagini difensive nei limiti dettati dai criteri di ammissibilità ivi previsti).

Nel nostro caso, invece, l'atto di indagine difensiva è stato versato nel fascicolo fuori e prima dell'udienza di giudizio abbreviato, e in tema di richiesto provvedimento sullo status cautelare dell'imputato; tema, ovviamente, per sua natura, ben diverso e distinto da quello del merito dell'accusa, che caratterizza il giudizio abbreviato.

Pertanto detto atto di indagine difensiva non è utilizzabile nel presente giudizio abbreviato; né questo giudice ritiene di attivarsi in proposito ai sensi dell'art. 441 comma 5 c.p.p., sembrando assai chiare e pienamente sufficienti le altre emergenze istruttorie, e considerando che in proposito è mancata un'espressa richiesta di parte, che infatti non è contenuta nella (già proposta) richiesta di giudizio...

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