Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE DI APPELLO DI FIRENZE Ord. 20 luglio 2005. Pres. Bellagamba - Est. Romoli - Imp. X.

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia penale - Estradizione - Estradizione passiva - Domanda di riparazione per ingiusta detenzione - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di estradizione passiva, è inammissibile la domanda di riparazione per ingiusta detenzione fondata su una misura di carcerazione cautelare subita in Italia a richiesta di una autorità giudiziaria di uno Stato estero. (C.p.p., art. 314; c.p.p., art. 714).

(Omissis) - La richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva venne respinta con ordinanza 23 dicembre 2002 della Corte che ritenne di non poter sindacare la fondatezza degli indizi di reità a carico del predetto (la difesa adduceva elementi asseritamente idonei ad escludere che X potesse essere stato l'autore dei delitti ascrittigli). L'istante dichiara di avere impugnato in Cassazione sia la convalida dell'arresto che l'ordinanza della Corte.

Medio tempore pervenne - tramite il Ministero della Giustizia - la domanda di estradizione ed il P.G. ne chiese l'accoglimento.

Sennonché, con fonogramma urgente del 31 gennaio 2003 il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, comunicò all'A.G. procedente che «il collaterale ufficio Interpol rumeno ha fatto conoscere che dalla comparazione delle impronte digitali loro trasmesse a cura di quest'ufficio è emerso che la persona attualmente detenuta per estradizione verso la Romania non è l'autore dell'omicidio commesso a Timisoara. L'autore del reato in argomento è stato identificato Y ...».

Per effetto di quanto sopra, su conforme richiesta della difesa e del P.G., la Corte in data 4 febbraio 2003 ordinò l'immediata liberazione dell'estradando.

Costituitesi il contraddittorio, l'Avvocatura dello Stato, per il Ministero convenuto, con la consueta comparsa a ciclostile, si è rimessa alla valutazione di questa Corte.

Il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento della domanda «avendo agito l'A.G. italiana in sede di estradizione per l'estero ed essendo stata revocata la misura cautelare in carcere non appena è pervenuta notizia dell'estraneità al fatto del prevenuto».

La Corte è dell'avviso che la domanda sia inammissibile.

Ciò perché:

a) l'art. 314 c.p.p. attribuisce il diritto alla riparazione al «prosciolto» con decisione irrevocabile (ovvero all'indagato nei cui confronti sia disposta l'archiviazione o il non luogo a procedere). Nella specie non risulta esservi stato un «proscioglimento», che, ovviamente, compete al giudice rumeno. La normativa in realtà presuppone, che il giudice italiano sia competente a decidere il merito della regiudicanda, il che per definizione non avviene nell'estradizione passiva;

b) a prescindere dall'esito del processo, la custodia cautelare può dar luogo alla riparazione «quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento cautelare è stato emesso o mantenuto al di fuori delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 288». Fermo restando che anche in tal caso è richiesta una decisione irrevocabile di proscioglimento o condanna, da un lato manca, nella specie, l'«accertamento» di cui sopra, relativo alla illegittimità formale della detenzione (dovendosi al contrario presumere, in difetto di allegazione contraria, che i ricorsi per cassazione siano stati respinti); dall'altro, in materia di estradizione gli artt. 273 e 280 c.p.p. non sono applicabili per l'espressa deroga contenuta nell'art. 714, secondo comma c.p.p. Appunto per...

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