Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Sez. XII, 26 aprile 2006, n. 9482. Est. Pernigotti - Tusha (avv. Pennetta) c. Le Assicurazioni di Roma spa (avv. Rigoni) ed altro.

Responsabilità da sinistri stradali - Concorso di colpa - Investimento di pedone - Sussistenza - Fattispecie in tema di investimento di pedone da parte di autobus.

La presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., a carico del conducente di un autobus non esclude il concorso di colpa del pedone nella causazione dell'incidente qualora quest'ultimo abbia attraversato la carreggiata in maniera imprudente ed il conducente non abbia fatto tutto il possibile per evitare l'urto. (C.c., art. 1227; c.c., art. 2054) (1).

    (1) Principio già sostanzialmente affermato da Cass. civ. 9 giugno 2005, n. 12127, in questa Rivista 2006, 148; Cass. civ. 7 agosto 2000, n. 10352, ivi 2001, 296 e Cass. civ. 27 febbraio 1998, n. 2216, in Arch. civ. 1999, 1391.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - L'attore, pedone, deduceva che alle ore 06,25 del mattino del 13 agosto 1999, veniva investito da autobus dell'Atac.

Si costituiva solo l'assicuratore resistendo. Sull'an veniva prodotto, dall'attore, rapporto dell'autorità pubblica intervenuta e consulenza cinematica di parte, nonché escussi due testi per ogni parte.

Sul quantum veniva disposta Ctu medica.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Preliminarmente va dichiarata infondata l'eccezione sollevata dall'assicuratore convenuto, ai sensi dell'art. 16 delle preleggi del codice civile, poiché dal certificato rilasciato dal Consolato Albanese (prodotto ritualmente nei termini di cui all'art. 184 c.p.c.), viene attestata l'esistenza del diritto di reciprocità con lo Stato Italiano.

Responsabilità

Non possono essere giudicati attendibili le dichiarazioni rese dai due testi indotti dalla parte attrice.

Il teste Davide Berni afferma: «non ricordo l'ora esatta del sinistro, però ricordo che avvenne di pomeriggio», il sinistro è accaduto alle ore 06,25 del mattino.

Alla luce di tale dichiarazione non appare attendibile la deposizione del teste citato.

Il teste Tushai Bardhok ha dichiarato di essere sceso da un autobus insieme al Tusha, di aver attraversato via Boccea insieme al Tusha, trovandosi alla sua sinistra e di essere riuscito ad evitare l'investimento poiché si è spostato prontamente in avanti rispetto al punto d'urto.

Tale ultima circostanza non è credibile ed è smentita dai dati oggettivi ricavabili dal rapporto della Polizia Municipale, cioè dal punto d'urto.

Infatti il punto d'urto è ricavabile al centro della carreggiata, i pedoni hanno attraversato via Boccea da sinistra verso destra, al centro della carreggiata, l'attore veniva urtato con l'angolo anteriore dell'autobus dell'Atac, che aveva, prima dell'urto, azionato il sistema frenante, lasciando alcuni metri di tracce di frenata sulla carreggiata.

L'autobus concludeva la sua posizione di quiete al centro destra della carreggiata di sua percorrenza, cioè nel posto in cui sarebbe dovuto essere il teste Tushai per evitare l'urto.

Tale teste per evitare l'urto anziché spostarsi in avanti avrebbe dovuto spostarsi indietro.

Per cui non appare credibile la versione dei fatti del teste citato. Inoltre nell'imminenza del fatto i testi citati non fornivano le proprie generalità ai vigili intervenuti, i quali rilevavano solo la presenza del teste Campitiello, indotto dalla parte convenuta.

I due testi indotti dalla parte convenuta vanno dichiarati attendibili poiché hanno reso delle dichiarazioni che non contrastano con gli elementi oggettivi presenti nel rapporto dell'autorità (tra cui il punto d'urto).

La teste Mara Terzoli ha dichiarato di essersi trovata alla fermata dell'autobus posta in via Boccea, cioè dal lato opposto in cui hanno iniziato ad attraversare un gruppo di viaggiatori che erano scesi da un autobus e che «di corsa hanno iniziato l'attraversamento».

Il teste Campitiello (escusso anche dagli agenti intervenuti) è il conducente dell'autobus dal quale, tra gli altri, era sceso il Tusha, ha dichiarato: «Ho visto nel retrovisore che un gruppo di giovani scendeva di corsa e subito dopo sono passati dietro al mio autobus ed hanno attraversato la strada... l'attraversamento da parte dei pedoni e l'arrivo dell'autobus è stato quasi simultaneo».

Da tale testimonianza si deduce, che il pedone ha attraversato la sede stradale in maniera imprudente. È pacifico che l'attraversamento non è avvenuto su strisce pedonali, le quali non erano presenti, neanche nel raggio di 100 metri.

Altra circostanza che si deduce dalla traccia di frenata lasciata dall'autobus prima del punto d'urto e che il conducente ha avvistato l'attraversamento, avendo anche un buon campo di visibilità, poiché l'incidente è avvenuto su strada rettilinea.

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Per giurisprudenza costante in caso di investimento di pedone, si applica la responsabilità presunta del conducente del veicolo ex art. 2054 primo comma.

Responsabilità che può essere vinta solo dimostrando che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare l'urto o che il fatto è imputabile esclusivamente al pedone per aver posto in essere un attraversamento assolutamente repentino ed improvviso ed a distanza ravvicinata dal conducente del veicolo (Cass. 5993/ 98).

Nel caso in esame è risultato che il pedone abbia attraversato la carreggiata in maniera imprudente, ma anche che il conducente dell'autobus non ha fatto tutto il possibile per evitare l'urto, poiché l'incidente si è verificato su un rettilineo e nei pressi di fermate dell'autobus esistenti su entrambi i lati, per cui ai sensi dell'art. 141 del c.d.s., il conducente dell'autobus avrebbe dovuto tenere una condotta di guida assai prudente, tenuto conto dello stato dei luoghi e della prevedibile presenza di pedoni su entrambi i lati della carreggiata.

Pertanto la responsabilità va ripartita nella misura del 70% a carico del conducente dell'autobus che non ha fornito una sufficiente...

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