Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine631-634

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@TRIBUNALE DI PISA Ord. 1 giugno 2007. Est. Salutini - Ric. Meucci.

Avvocato - Esercizio dell'ufficio - Sciopero indetto dalla categoria - Adesione - Legittimo impedimento del difensore - Sussistenza - Compimento di attività processuale nei confronti dell'imputato - Conseguenze. Giudizio penale di primo grado - Dibattimento Persona offesa dal reato - Inosservanza di norme a tutela di interessi processuali distinti od opposti rispetto ai suoi - Eccezione - Legittimazione - Esclusione.

L'adesione dell'avvocato difensore ad uno sciopero proclamato dalla categoria che comporti l'astensione dalle udienze, costituisce legittimo impedimento e determina la nullità ex art. 178, lett. c), c.p.p., non tuttavia insanabile, di qualsiasi attività processuale (nella specie compimento delle formalità introduttive del dibattimento) compiuta nei confronti dell'imputato il cui difensore abbia dichiarato per l'appunto di aderire alla predetta manifestazione di categoria. (C.p.p., art. 178; c.p.p., art. 179; c.p.p., art. 484; D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 30) (1).

La persona offesa dal reato non è legittimata ad eccepire l'inosservanza di norme (nella specie in tema di controllo della regolare costituzione dell'imputato) poste a presidio di interessi processuali distinti od opposti rispetto ai suoi. (C.p.p., art. 182) (2).

    (1, 2) La sentenza in epigrafe riveste particolare interesse in quanto non risultano editi precedenti né di legittimità né di merito. Relativamente alla prima delle massime in epigrafe, vi è da ricordare la giurisprudenza che legittima l'impedimento del difensore, nel caso che qui interessa per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dagli organi rappresentativi della categoria, solo qualora sia prontamente comunicata. In proposito si rinviene un precedente (Cass. pen., sez. I, 3 giugno 1998, Sileno, in Riv. pen. 1998, 913) che ha ritenuto intempestiva la comunicazione di adesione allo sciopero pervenuta il giorno stesso dell'udienza ed inidoneo il mezzo di trasmissione a mezzo fax della comunicazione in quanto non consentiva la verifica dell'autenticità della sua provenienza. Si contestava, infatti, che la dichiarazione di adesione non fosse accompagnata dalla dimostrazione dell'avvenuta comunicazione all'assistito. Si veda anche Cass. pen., sez. V, 13 agosto 1998, Centamore, pubblicata integralmente in questa Rivista 1998, 705, per la quale l'adesione all'astensione dalle udienze in virtù dello sciopero di categoria, in quanto dipendente da libera scelta del professionista, che non è giuridicamente vincolato alla decisione dell'associazione, non costituisce legittimo impedimento a comparire, a norma dell'art. 486, comma quinto, c.p.p. Secondo tale precedente, l'adesione, tempestivamente comunicata, facultizza il giudice soltanto a contemperare le esigenze dell'ufficio con le ragioni di opportunità del rinvio, collegate al legittimo esercizio del diritto di sciopero, costituzionalmente garantito, che priva l'imputato della prescelta assistenza. In tal senso anche Cass. pen., sez. V, 1 ottobre 1997, Scurto, in Riv. pen. 1998, 97. Infine, per Cass. pen., sez. IV, 22 febbraio 1996, Padano, in Cass. pen. 1997, 2753, l'astensione dalle udienze degli avvocati è un evento che può assumere la rilevanza del fatto notorio, a meno che non si tratti di fatti locali ed isolati. Tuttavia, poiché non è possibile accertare in sede di legittimità i tempi e i modi di tali manifestazioni, l'interessato, che deduce con il suo ricorso per cassazione la violazione del diritto di difesa per essere stata l'udienza celebrata nonostante l'astensione proclamata degli avvocati, ha l'onere di fornire la prova di quanto asserisce.


MOTIVI DELLA DECISIONE. - Meucci Fiorenzo ha proposto ricorso avverso il decreto in data 27 novembre 2006 del Giudice di pace di Pisa che respingeva la sua richiesta di fissazione di una nuova udienza nel processo a carico di...

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