Giurisprudenza di merito

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@CORTE DI APPELLO DI MILANO Sez. II, 7 aprile 2006. Pres. Nese - Est. Spina Rosario - Imp. C.G.

Atti e provvedimenti del giudice penale - Declaratoria di determinate cause di non punibilitàPrevalenza del proscioglimento nel meritoCondizioni.

Il proscioglimento nel merito, ex art. 129 comma 2 c.p.p., si impone non solo quando in presenza di una causa estintiva manchi la prova dell'innocenza dell'imputato, ma anche allorché manchi del tutto la prova della sua colpevolezza. (C.p.p., art. 129) (1).

    (1) Cass. pen., sez. V, 6 maggio 2005, Martelli, in D&G - Dir. e Giust. 2005, f. 25, 51 con nota di CASCONE ha specificato che l'art. 129, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui impone al giudice di pronunciare sentenza nel merito, in luogo di dichiarare la prescrizione del reato, non addossa affatto all'imputato l'onere della prova della propria innocenza, ma semplicemente si limita a prevedere che: a) ove sia in atti una prova evidente dell'innocenza, ovvero manchi la prova positiva della colpevolezza, il giudice pronuncerà sentenza di proscioglimento nel merito; b) ove, per contro, sia in atti la prova evidente della colpevolezza, ovvero vi sia una prova incerta ed ambigua di essa, il giudice si limiterà a dichiarare la causa di estinzione del reato. Cfr., inoltre, Cass. pen., sez. II, 22 aprile 2004, Sabatini, in questa Rivista 2004, 405.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con sentenza in data 13 gennaio 2005 il Tribunale di Milano in composizione monocratica dichiarava G.C. colpevole dei reati di minaccia e lesioni commessi in danno di M.B. e del reato di lesioni sempre in danno del medesimo M.B. e, ritenuta la continuazione tra i vari reati e concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 600,00 di multa oltre alle spese. Il fatto nasceva dalla querela del 23 febbraio 1998 con la quale il M.B. aveva riferito di avere avuto un alterco con il C.G., presso la sede di lavoro della E. Spa di Buccinasco, della quale erano entrambi dipendenti. Il C.G. pretendeva che il M.B. lasciasse l'attività presso una macchina per occuparsi di un altro lavoro con altra macchina; al rifiuto, il C.G. lo aveva minacciato di spaccargli la testa se non lo avesse ascoltato; rivistisi dopo al termine dell'orario di lavoro si erano dati appuntamento per chiarire, ma il C.G. lo aveva colpito con calci e pugni, provocandogli una contusione cranio facciale, lesione giudicata guaribile in giorni cinque.

Il M.B. riferiva un altro episodio: egli era stato aggredito dal medesimo che lo aveva circondato con altre quattro o cinque persone e lo aveva picchiato, il M.B. precisava che il prevenuto aveva reagito in questo modo perché egli in relazione all'episodio precedente aveva riferito che si sarebbero visti in tribunale.

Il giudice riteneva provata la penale responsabilità dell'imputato attraverso la testimonianza della persona offesa, ritenuta attendibile ed ai referti medici.

Proponeva appello l'imputato chiedendo l'assoluzione. Riteneva che non fosse stata raggiunta la prova della sua responsabilità, atteso che la stessa era stata ritenuta solo sulla base di una supposta maggior attendibilità della persona offesa, che in realtà era portatrice di un interesse antagonista rispetto a quello dell'imputato.

Chiedeva in subordine la riduzione della pena ai minimi edittali.

Osserva la Corte come sia maturato il termine massimo di prescrizione previsto in anni sette e mesi sei per tutti i reati. Nella fattispecie non si ravvisano elementi per poter invocare il disposto dell'art. 129 comma 2 c.p.p. che imporrebbero il proscioglimento nel merito nell'evidenza della prova della sua innocenza.

Peraltro, secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, il proscioglimento nel merito, ex art. 129 comma 2 c.p.p., si impone non solo quando in presenza di una causa estintiva manchi la prova dell'innocenza dell'imputato, ma anche allorché manchi del tutto la prova della sua colpevolezza (Cass. 3 maggio 1991, G., in Cass. pen. 1992, 2773). In realtà così non può dirsi nella fattispecie, in virtù delle medesime considerazioni svolte in sentenza dal giudice di prime cure e condivise da questa Corte.

Va pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarato non doversi procedere nei confronti del C.G. in ordine ai reati ascrittigli, essendo gli stessi estinti per intervenuta prescrizione. (Omissis).

@TRIBUNALE DI PIACENZA Ord. 11 aprile 2006. Est. Mazza - Imp. A.M.

Notificazioni in materia penale - All'imputato non detenuto - Disposto di cui al comma 8 bis, art. 157 c.p.p. - Ambito di applicazione.

In tema di notificazioni all'imputato non detenuto, ferma l'operatività, per la prima notificazione, delle disposizioni di cui agli artt. 157 e 161 c.p.p., le notifiche successive devono effettuarsi Page 86 sempre mediante la consegna al difensore di fiducia, a prescindere dall'eventuale dichiarazione o elezione di altro domicilio, con conseguente prevalenza, quindi, del disposto di cui al comma 8 bis, art. 157 c.p.p. (C.p.p., art. 157).

MOTIVI DELLA DECISIONE. - A.M., per mezzo del suo difensore, domanda - ex art. 670 c.p.p. - la sospensione dell'esecuzione della sentenza di cui in epigrafe, assumendo che tale provvedimento di condanna non è divenuto esecutivo poiché la sentenza contumaciale emessa dalla Corte d'appello di Bologna, confermativa di quella del Tribunale di Piacenza, è stata notificata all'imputata presso il proprio difensore e non presso il diverso domicilio tempestivamente dichiarato dall'imputata, e conseguentemente, stante la nullità della notificazione, non vi è stata decorrenza del termine di cui all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), per proporre utilmente ricorso per cassazione avverso la sentenza.

In subordine, la ricorrente chiede di essere rimessa nel termine, ex art. 175, comma 2, c.p.p...

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