Giurisprudenza di merito

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@CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 2 febbraio 2007, n. 824. Pres. D'Arienzo - Est. Giannelli - P.G. Galasso (conf.) - Imp. Di Palma.

Giudizio civile e penale (rapporto) - Cosa giudicata penale - Autorità nei giudizi civili o amministrativi - Fondamento - Conseguenza.

Il giudice penale, fuori dei casi contemplati dall'art. 3 c.p.p., non è mai vincolato dalle decisioni del giudice civile, attesa la prevalenza delle decisioni penali su quelle civili (ed amministrative) ex art. 651 ss. c.p.p. (C.p.p., art. 3; c.p.p., art. 651) (1).

    (1) In argomento si veda quanto ha espresso la Cassazione civile, con sentenza del 27 febbraio 1996, n. 1501, in Foro it. 1997, I, 1758 con nota di TRISORIO LIUZZI, secondo cui, poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata più riprodotta la disposizione di cui all'art. 3 comma 2 del codice abrogato, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75 comma 3 del nuovo c.p.p., il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile dedotti in giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - La sentenza del primo giudice dev'essere confermata, con la conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Duolesi l'appellante non aver tenuto conto, il giudice di primo grado, degli esiti del giudizio civile in fase cautelare, ove è stato ritenuto non provato il possesso del diritto di passaggio da parte di Di Leone e Civitello; sostiene non potersi discutere di sussistenza del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 392 c.p., avendo operato, l'odierno appellante, in rem propriam.

Quanto al primo punto, osserva questa Corte che, anche ben al di là della fase cautelare, la sentenza del giudice civile non farà mai stato nel processo penale.

Invero, le uniche pregiudizievoli vincolanti a judice civili sono quelle di cui all'art. 3 c.p.p., in tema di status familiae e di status civitatis; fuori di questo contesto vige l'inesorabile dettato degli artt. 651 e 652 c.p.p., a norma dei quali è la decisione del giudice penale ad essere imprescindibile in sede civile.

Tanto precisato, è a dirsi che bene il primo giudice ha motivato circa gli elementi comprovanti l'utilizzazione del passaggio, inibito dal Di Palma, da parte di Civitillo Teresa e Di Leone Elia: la circostanza in esame, non solo, è affermata dalle due suddette persone, ma anche da parte dei testi D'Oria Anna, Fabbri Emilia e Buonomo Anna, che hanno, tutte, sostenuto di essere state solite passare proprio lungo il vialetto poi trovato chiuso con lucchetto, operazione constatata dal maresciallo Altobelli, della stazione locale dei carabinieri.

Che esistesse un contrasto quanto al passaggio inibito, sostanzialmente, confermano anche i testi della difesa: Grieco Francesco, genero dell'imputato, pur sostenendo di non aver mai visto la Di Leone utilizzare il passaggio - il che non toglie, peraltro, che la Di Leone possa esser passata quando egli non...

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