Giurisprudenza di merito

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@TRIBUNALE DI MONZA Sez. dist. di Desio, 2 aprile 2007. Est. Brambilla

Imp. A. Azione penale - Querela - Persona giuridica - Procura speciale - Necessità - Rilascio in data anteriore al fatto-reato - Inammissibilità - Conseguenza - Fattispecie.

È improcedibile l'azione penale per carenza di querela, per mancanza di valida procura speciale, nel caso di querela proposta nell'interesse di una società da una persona, che quindi deve essere munita di procura speciale, se tale procura è stata rilasciata in data anteriore al fatto-reato non indicando i fatti cui si riferisce, ma categorie di fattireati non ancora accaduti e suscettibili di venire ad esistenza solo successivamente al suo rilascio, al fine di abilitare quella persona a presentare querele. L'art. 122 c.p.p., infatti, prescrive che la procura speciale contenga la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e di fatti determinati ai quali si riferisce. (Fattispecie di tentato furto in un supermercato, contestato come non aggravato e quindi procedibile a querela di parte). (C.p.p., art. 122; c.p.p., art. 336; c.p., art. 625) (1).

    (1) Di identico tenore Trib. pen. Milano, 3 maggio 2004, X, in Foro ambrosiano 2005, 53. Si veda anche Corte app. pen. Milano, 23 gennaio 2003, Badea, in questa Rivista 2006, 1074, per la quale, ai sensi dell'art. 122 c.p.p., l'atto di procura per la presentazione di una querela da parte di una persona giuridica deve, a pena di inammissibilità, essere conferita in relazione ad un fatto specifico già accaduto, non rilevando all'uopo una semplice procura alle liti che conferisca ampi poteri processuali al procuratore.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Rilevato che il reato di tentato furto ascritto all'imputato al capo a) è procedibile a querela di parte, non essendo aggravato ai sensi degli artt. 61 n. 7 e 625 c.p., e che il presente procedimento ha avuto inizio a seguito di querela del procuratore speciale della parte offesa, Esselunga spa, che non può ritenersi validamente proposta, atteso che la procura speciale risulta conferita in epoca anteriore alla commissione del fatto-reato e, pertanto, appare necessariamente priva dei requisiti, richiesti a pena d'inammissibilità, dall'art. 122 c.p.p., onde dovrà pervenirsi ad una pronuncia di improcedibilità dell'azione penale.

Il citato articolo prevede, infatti, che la procura a presentare querela debba contenere, tra gli altri requisiti, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce.

La procura in atti, come detto, essendo stata conferita in epoca di gran lunga antecedente la commissione del fatto non contiene alcuna specifica menzione di esso ma ha genericamente ad oggetto una serie indistinta di fatti-reati non ancora accaduti e suscettibili di venire ad esistenza solo successivamente al suo rilascio e, per tale motivo, privi di specifiche connotazioni ontologiche.

Il tenore letterale della procura in atti non consente di ritenerla procura speciale ad actum, rilasciata cioè per fatti determinati ma induce a ritenerla procura speciale, ovvero ad acta, valida cioè per fatti generali, per una serie di fattispecie di reati non accaduti e suscettibili di venire ad esistenza, con esclusione, pertanto, del potere-dovere di specifica valutazione ad opera del titolare del diritto (e non del suo procuratore) di valutazione in ordine all'opportunità di proporre querela o di non farlo, per esempio a causa dello scarso interesse derivante dalla minima gravità per il valore oggettivamente irrisorio dell'oggetto sottratto.

Alla luce di quanto sopra deve dichiararsi l'improcedibilità dell'azione penale.

Quanto al reato di cui al capo b), non sussistono elementi di penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato a lui ascritto, a seguito dell'ammissione della Romania nella Comunità Europea, atteso che i cittadini rumeni non rivestono più la qualità di stranieri extracomunitari, prevista dalla norma contestata e di cui all'art. 6 del D.L.vo 286/98.

Poiché, ai sensi dell'art. 2 c.p., nessuno può essere punito per un fatto non più considerato come reato dalla legge successivamente intervenuta, deve escludersi la punibilità dell'imputato per il principio del favor rei.

Quanto sopra induce, come ovvio, all'assoluzione dello stesso, ai sensi dell'art. 529 c.p.p., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. (Omissis).

@TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ALESSANDRIA Ord. 6 marzo 2007. Est. Vignera - Imp. M.Z.

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