Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine957-975

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@TRIBUNALE CIVILE DI SALA CONSILINA 3 giugno 2008, n. 148. Est. Russillo - X (avv. Giuliano) c. Y ed altri (avv.ti Cappelli, Papaleo ed Errico)

Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Danno esistenziale - Perdita o compromissione della capacità sessuale - Conseguente a sinistro stradale - Risarcibilità. Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Danno esistenziale - Perdita o compromissione della capacità sessuale - Conseguente a sinistro stradale - Coniuge della persona rimasta lesa - Spettanza del danno esistenziale.

La perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità in conseguenza a sinistro stradale, incidendo sulla sfera relazionale e sulla serenità della vita familiare, costituisce un danno esistenziale che deve essere autonomamente valutato. (Nella specie in ragione della grave lesione subìta dal conducente di un veicolo, tale da azzerare le modalità di relazione sessuale col partner, è stato liquidato un danno esistenziale pari ad un terzo di quello biologico). (C.c., art. 2059) (1).

Qualora la gravità dei postumi residuati a conducente di veicolo in conseguenza di sinistro stradale abbia compromesso lo svolgimento della vita familiare ed in particolare i rapporti sessuali con il proprio coniuge, a quest'ultimo, che ne abbia fatta espressa domanda in qualità di interveniente volontario, spetta il risarcimento del danno esistenziale in misura pari ad un terzo di quanto generalmente liquidato in caso di morte del coniuge. (C.c., art. 2059) (2).

    (1) La sentenza si colloca sulla scia di Cass. civ., 2 febbraio 2007, n. 2311, in questa Rivista 2007, 510. Sul riconoscimento del danno esistenziale quale autonoma voce di danno, v., inoltre, Cass. civ., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572, in Giur. it. 2006, 1359 e Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13546, in questa Rivista 2006, 1051.

    In dottrina, v. L. TRAMONTANO, Il danno esistenziale e il suo risarcimento, Tribuna Juris, Ed. La Tribuna, Piacenza 2007.

    (2) Sul riconoscimento del danno esistenziale ai congiunti di persona morta in un sinistro stradale, v. Cass., 19 febbraio 2007, n. 3758, in questa Rivista 2008, 269.

    In genere, sulla spettanza iure proprio ai congiunti di persona che abbia subìto lesioni personali del risarcimento del danno morale, v. Cass. civ., sez. un., 1 luglio 2002, n. 9556, in Arch. civ. 2003, 572.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione regolarmente notificato ... conveniva dinanzi a questo Tribunale la ... già ... Spa, ...

L'attore esponeva che:

- il giorno 13 febbraio 1996 alle ore 18,00 circa ... viaggiava come trasportato sul fuoristrada Nissan Patrol tg. SA/... assicurato con l'Italica Spa ora Ras Spa, di proprietà della ... e condotto da ... e che percorreva la SS 19 proveniente da Atena Lucana e diretto verso Polla;

- che era già buio e il Nissan Patrol finiva con la parte anteriore destra contro la parte posteriore sinistra dell'autocarro OM tg/... assicurato con la Siad Spa ora Aurora Spa, di ... e parcheggiato a luci spente lungo la SS. 19 all'altezza dell'auto demolizioni Coppola, posto sulla destra rispetto al senso di marcia dell'autoveicolo sul quale viaggiava l'esponente;

- per l'urto violento ... perdeva il controllo del fuoristrada che si poneva di traverso sulla sede stradale e con la fiancata destra verso Polla;

- che sopraggiungeva, proveniente proprio da Polla, l'auto BMW tg.SA/... condotta da ..., di proprietà di ... e assicurata con la Sapa Spa ora Aurora Spa, e finiva contro la fiancata destra del Nissan Patrol per poi fermarsi con la parte anteriore contro il muro di contenimento posto sulla sinistra rispetto al suo senso di marcia e fuori dalla sede stradale;

- che per la serie di urti susseguitisi ..., subiva lesioni gravissime e rimaneva in stato di coma grave per cinque giorni, dopo aver riportato un ematoma subdurale, trauma cervicale, trauma contusivo frattura spalla sinistra, frattura seconda costa di destra, e fu ricoverato prima a Polla e poi presso l'Ospedale S. Carlo di Potenza;

- guariva dopo un'invalidità totale di gg. 180 e parziale al 50% di gg. 120 con postumi invalidanti del 33% e una disfunzione erettile da cause iatrogene;

- nel frattempo, poiché non poteva dedicarsi alla sua attività di geometra e di imprenditore edile fu dichiarato fallito con sentenza n. 14 depositata il 2 agosto 1996 del Tribunale di Sala Consilina.

Concludeva pertanto chiedendo che i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento dei danni cagionati in occasione del suddetto sinistro.

I convenuti si costituivano regolarmente, negando qualsiasi responsabilità dei propri assicurati e la R.A.S insisteva per la responsabilità del danneggiato per l'omesso uso delle cinture di sicurezza.

La ..., restavano contumaci.

Si costituiva ed interveniva in giudizio, per l'accoglimento della domanda attrice, la sig.ra che, quale coniuge dell'attore, richiedeva il risarcimento dei danni a lei derivati dal sinistro subìto dal ...

Nel corso dell'istruzione venivano acquisiti documenti, assunta prova testimoniale, disposta consulenza tecnica medico-legale sulla persona dell'attore.Page 958 Esaurita l'istruzione e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2007.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - 1) dell'ammissibilità dell'intervento.

La prima questione da affrontare è l'ammissibilità dell'intervento di ..., sia sotto il profilo della tempestività, sia sotto quello dell'attinenza all'oggetto della causa.

L'eccezione relativa alla pretesa tardività dell'intervento spiegato dal congiunto di ... vittima primaria in seguito alle lesioni riportate in occasione del sinistro del 13 febbraio 1996 e alla inammissibilità delle domande di risarcimento dalla stessa proposta con la comparsa di intervento depositata il 10 giugno 2001, appare infondata, atteso che, secondo l'interpretazione che appare preferibile in quanto pienamente rispettosa della ratio della previsione normativa che attribuisce la facoltà di intervenire fino al momento in cui vengono precisate le conclusioni (art. 268, comma 1, c.p.c.), in ogni ipotesi di intervento (ivi compresa quella, che sembra ricorrere nel caso di specie, di intervento adesivo autonomo), le preclusioni che il terzo incontra sono quelle che riguardano l'attività istruttoria, preliminare e probatoria, non consentita alle altre parti in caso di processo pervenuto ad una fase avanzata, ma non possono estendersi alla c.d. attività assertiva dell'intervenuto a cui va riconosciuta anche la facoltà di proporre domande nuove, negata alle parti originarie, perché la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile (v. in tal senso Cass. 14 maggio 1999, n. 4771, con riferimento ad una fattispecie sottoposta al c.d. vecchio rito, ma nel contesto di una disamina dell'istituto che conduce all'affermazione di un principio valido anche per le cause più recenti essendo anche rimasto sostanzialmente immutato l'art. 268 c.p.c.).

La tesi riportata (Cass. n. 4771 del 1999) che si basa su di una lettura rigorosa dell'art. 268 c.p.c. ha trovato adesione nelle più recenti pronunce di legittimità (Cass. n. 21060 del 2004 e Cass. 15787 del 2005) ove è precisato che l'interveniente ha la facoltà di introdurre proprie istanze in seno al procedimento sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, ma ha l'obbligo di accettare lo stato del processo in relazione alle oramai verificatesi preclusioni, tenuto conto che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 268 c.p.c. secondo i principi del giusto processo, impone di ricercare un processo celere nel quale non siano consentite manovre dilatorie (tale impostazione ha ricevuto l'avallo anche dal giudice delle leggi con ordinanza del 31 maggio 2005, n. 215).

Questo Tribunale presta adesione a tale indirizzo interpretativo del giudice di legittimità, non rinvenendo ragioni per discostarsene. La domanda proposta dall'interveniente volontario ..., deve pertanto dirsi ammissibile.

La stessa dovrà essere oggetto di decisione sulla base degli elementi probatori acquisiti al giudizio prima dell'intervento.

2) Della responsabilità.

Tanto premesso, le rispettive domande di ... e di ... sono fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.

Nel caso di specie risulta, infatti, provato lo scontro tra i veicoli ed il nesso causale tra questo ed il danno riportato dal trasportato ...

Quest'ultimo, trasportato sul veicolo Nissan Patrol tg. SA/... può invocare la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2 c.c. nei confronti di tutti i conducenti coinvolti nel sinistro, ai sensi dell'art. 2055 c.c.

Tale presunzione, come meglio si dirà più avanti, non è stata superata da alcuno dei convenuti.

In particolare, ... e la Siad Spa, non hanno provato che l'autocarro fosse agevolmente avvistabile ed evitabile; mentre ... Spa, da un lato, e ... Aurora Spa (già Winterthur Ass.ni S.p.a.), dall'altro lato, non hanno provato che i rispettivi veicoli procedevano a velocità moderata, o comunque adeguata al pericoloso stato dei luoghi. Tutti i convenuti, dunque, vanno perciò condannati in solido al risarcimento dei danni patiti dall'attore, nonché al risarcimento del danno c.d. riflesso patito dall'interveniente ...

La dinamica del sinistro del quale è causa può essere così ricostruita: ..., alla guida del veicolo Nissan Patrol, a causa della velocità non adeguata rispetto alle condizioni dei luoghi (scarsa visibilità) ed al fondo stradale bagnato urtava a tergo con estrema violenza l'autocarro Fiat OM 170 di ..., fermo sul lato destro della corsia di marcia della Nissan, e si poneva di traverso rispetto all'asse stradale. Poco dopo sopraggiungeva ... il quale, proveniente da Polla in direzione Atena Lucana, a causa anch'egli della velocità non moderata, non riusciva ad evitare l'urto col veicolo Nissan Patrol.

L'autovettura BMW tg. SA/... condotta da ... dopo l'urto procedeva la propria corsa e andava a schiantarsi...

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