Giurisprudenza di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine853-888

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 24 marzo 2004, n. 5889. Pres. Olla - Est. Cappuccio - P.M. Uccella (conf.) - Franchi (avv. Mina) c. Prefetto di Savona (n.c.).

Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Autovelox - Omologazione del modello - Necessità - Omologazione della singola apparecchiatura - Necessità - Esclusione.

In tema di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada (nella specie, eccesso di velocità), la necessità di omologazione dell'apparecchio autovelox ai fini della validità del relativo accertamento va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume sul piano logico e letterale dell'art. 345, secondo comma, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 197 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, secondo cui «le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici». (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) (1).

    (1) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. civ. 25 agosto 1998, n. 8437, in questa Rivista 1998, 983, secondo cui la mancata omologazione dell'apparecchio autovelox modello 104/c2 non spiega influenza sulla validità del relativo accertamento, potendo legittimamente ritenersi estesa, a tale apparecchio, l'omologazione concessa, in data 2 aprile 1982, al precedente rilevatore modello 103, poiché il nuovo strumento di rilevazione, attesane l'affinità di caratteristiche tecniche con il precedente, non necessita di alcuna formale e specifica dichiarazione di idoneità, e ben può essere impiegato a seguito di un mero «richiamo» dell'atto autorizzativo del 1982, senza necessità di ulteriori omologazioni.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Paolo Franchi proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione elevato il 21 settembre 1998 dalla Polstrada di Savona per violazione dell'art. 142 settimo comma c.d.s., avendo la Polstrada accertato, mediante apparecchio autovelox Mod. 102 C, che l'autovettura di proprietà del Franchi circolava a 141 km/h su tratto stradale con limite di velocità di 90 km/h. Proponeva altresì opposizione, per gli stessi motivi, avverso il decreto con cui il Prefetto di Savona sospendeva, per i medesimi fatti, la patente di guida.

Le due cause venivano riunite ed il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, rigettava le due opposizioni con sentenza 19 giugno 2000, rilevando, quanto ai motivi dedotti con i due atti di opposizione (erroneità dell'accertamento; irregolarità del mezzo accertatore perché non omologato e noleggiato), che erano rimasti indimostrati, dal momento che gli accertamenti esperiti avevano dimostrato che l'autovelox utilizzato per l'accertamento della infrazione era debitamente omologato, regolarmente funzionante ed in dotazione della Polstrada di Savona; quanto ai motivi dedotti all'udienza di discussione - relativi alla mancata identificazione della persona del trasgressore ed alla mancata indicazione dell'importo in euro della sanzione - che erano improcedibili perché tardivamente proposti.

Ricorre, con atto notificato il 29 giugno 2001 Paolo Franchi, censurando la sentenza per violazione dell'art. 345 D.P.R. 495/92 e vizio di motivazione, in quanto non ha rilevato che dalla legge è prevista l'approvazione specifica, da parte del Ministero, di ogni singolo esemplare di auto-velox e che tale specifica approvazione era, nel caso, mancante; per violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e vizio di motivazione, perché ha attribuito fede privilegiata a quanto rilevato dall'apparecchiatura e perché ha ritenuto inammissibili le domande introdotte all'udienza di discussione, pur dovendosi ritenere l'accettazione implicita del contraddittorio da parte della P.A.

La Prefettura intimata non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il ricorso, nei tre motivi nei quali sostanzialmente si articola, è infondato e va rigettato.

Anzitutto, pur ammettendo che l'espressione «singole apparecchiature» utilizzato dal comma primo dell'art. 345 D.P.R. 495/92 possa essere momentaneamente decettiva, è pur tuttavia chiaro, sulla base di ragioni attinenti alla logica ed al tenore letterale della disposizione, che l'approvazione va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare. Sul piano letterale, è sufficiente la lettura della seconda parte dello stesso articolo, introdotta dall'art. 197, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, per contrastare la diversa interpretazione proposta mentre, sul piano logico, è evidente che un controllo ministeriale così capillare sarebbe impossibile, oltre che inutile.

L'accettazione, da parte del giudice a quo, dell'indicazione di velocità fornita dall'autovelox utilizzato nell'accertamento, non si basa, come assume il ricorrente, sull'attribuzione, a tale strumento, di una affidabilità superabile solo con la querela di falso, ma dal rilievo che il Franchi pur sostenendo l'errore, non aveva fornito alcuna prova che l'apparecchio fosse mal costruito, mal installato o mal funzionante, o che la lettura fosse errata.

Nel giudizio di opposizione trovano indubbiamente applicazione gli artt. 183 e 184 c.p.c. (S.U. 3271/90 e successive) con il duplice limite costitutivo, da un lato, dalla indisponibilità del diritto da parte della P.A. - il che rende critico il discorso in termini di accettazione di contestazioni tardive - e, dall'altro, dal fatto che - come rilevato dalle S.U. 4712/96 e, da ultimo, da Cass. 4769/02 - l'accettazione non può presumersi sulla base del mero silenzio o difetto di reazione (nel caso, la P.A. non era comparsa all'udienza di discussione, nella quale furono formulate le nuove domande): anche il terzo motivo di ricorso va quindi rigettato.

Non luogo a provvedere sulle spese perché la controparte non ha svolto attività difensiva. (Omissis).

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 24 marzo 2004, n. 5875. Pres. De Musis - Est. De Chiara - P.M. Russo (conf.) - Comune di Cesena (avv.ti Panariti e Manuzzi) c. Ceccaroni.

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Preavviso di accertamento della violazione - Equiparazione al verbale di contestazione immediata o al verbale di accertamento notificato - Esclusione - Conseguenze - Opposizione - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, è inammissibile il rimedio dell'opposizione di cui alla legge n. 689/1981 avverso il mero preavviso di contravvenzione (solitamente apposto sul parabrezza del veicolo del trasgressore), che è atto prodromico all'ordinanza-ingiunzione e non può essere equiparato né al verbale di contestazione immediata, né al verbale di accertamento notificato al trasgressore, in quanto, a differenza di essi, atto non idoneo - se non impugnato - a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, terzo comma, del codice della strada. (Nuovo c.s., art. 205; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23) (1).

    (1) Il verbale di accertamento, per la sua idoneità a divenire titolo esecutivo, è assimilato, in relazione ai rimedi giurisdizionali esperibili contro di esso, all'ordinanza-ingiunzione, posto che la disposizione dell'art. 205 c.s. deve essere interpretata estensivamente, nella parte in cui richiama e rende operanti gli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 per l'opposizione contro i provvedimenti irrogativi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice medesimo, includendovi l'impugnazione del verbale di accertamento. Così, v. Cass. civ. 21 febbraio 2001, n. 2494, in questa Rivista 2001, 372 e Cass. civ. 5 aprile 2000, n. 4145, ivi 2001, 230.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Si ricava dalla sentenza impugnata, nonché dalle concordi enunciazioni del ricorso e del controricorso, che la sig.ra Simona Ceccaroni, con ricorso depositato il 3 gennaio 1996, propose opposizione, ai sensi della L. 689/1981, avverso il preavviso di accertamento della contravvenzione al codice stradale, per sosta abusiva in area regolata da parcometro, emesso in data 2 gennaio 1996 dalla Polizia municipale di Cesena. Resistette il Comune e l'adito Tribunale di Forlì - sez. distaccata di Cesena, con la sentenza in esame, accolse l'opposizione ed annullò l'atto impugnato con condanna dell'amministrazione soccombente alle spese, osservando, in particolare, che:

- secondo la giurisprudenza di legittimità, sono impugnabili anche gli atti diversi e prodromici all'ordinanza-ingiunzione prefettizia, e quindi anche «il verbale di accertamento che qui si impugna»;

- nella specie, l'opponente aveva prodotto regolare scontrino di pagamento attestante l'inizio della sosta alle ore 18, orario coincidente con quello riportato nel «verbale»;

- il «verbalizzante o meglio chi ha redatto il preavviso di contravvenzione poteva redigere direttamente il verbale e quindi contestualmente all'accertamento, perché il collega era provvisto di apposito libretto», e «nulla ostava alla redazione immediata del verbale ex art. 14 legge 689/81».

Ricorre per cassazione il Comune di Cesena con due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Ceccaroni.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Occorre preliminarmente verificare la tempestività della notifica del ricorso, eseguita il 25 gennaio 2001, dunque entro il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza impugnata (28 gennaio 2000). La questione sorge in relazione all'affermazione, contenuta nel controricorso, che la sentenza sarebbe stata notificata il 23 febbraio 2000, anche se la controricorrente non solleva eccezione di inammissibilità del ricorso (che tuttavia sarebbe rilevabile di ufficio). Si tratta, però, di affermazione infondata, non essendovi in atti altra traccia di tale notifica se non quella - del tutto insufficiente - costituita dall'annotazione «sentenza notificata il 23 febbraio 2000», seguita da una sigla illeggibile, che figura in una copia del provvedimento prodotta dalla controricorrente...

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