Giurisprudenza di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1045-1094

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@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 3 luglio 2006, n. 22890 (c.c. 30 maggio 2006). Pres. Fabbri - Rel. Chieffi - P.M. (conf.) - Ric. Contraffatto.

Responsabilità da sinistri stradali - Responsabilità del proprietario - Presupposti - Uso del veicolo come mezzo di locomozione e non come strumento di offesa - Configurabilità - EsclusioneFattispecie in tema di utilizzo di autovettura per schiacciare la vittima contro altra autovettura.

Perché operi la presunzione di responsabilità del proprietario dell'automobile ex art. 2054, comma 3 c.c., è necessario che ricorra il presupposto della circolazione, intesa come uso del veicolo come mezzo di locomozione e non come strumento di offesa. Un uso distorto dell'autovettura come strumento di offesa per schiacciare la vittima contro altra autovettura al fine di ucciderlo non rientra nel concetto di circolazione stradale. Perciò - poiché la condotta dolosa del conducente, per la sua totale imprevedibilità, esclude che l'evento possa ricollegarsi al concetto di circolazione del veicolo, inteso come mezzo di locomozione - il fatto illecito non può essere attribuito a titolo di corresponsabilità al proprietario del veicolo. (Mass. Redaz.) (C.c., art. 2054).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con sentenza 15 novembre 2005 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza 29 giugno 2004 del Tribunale di Enna, con la quale Contraffatto Narciso, con esclusione dell'aggravante contestata e con le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, alla quale veniva riconosciuta una provvisionale di euro 250.000,00, siccome dichiarato colpevole di tentato omicidio per avere investito, procedendo a retromarcia alla guida dell'autovettura «Panda», Paolo Nicotra, che scagliava violentemente contro l'auto «Fiat Fiorino» in sosta, schiacciandolo e cagionandogli gravi lesioni multiple, che ne imponevano il ricovero in via di urgenza con prognosi riservata e pericolo di vita.

Nella motivazione la Corte territoriale riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle convergenti dichiarazioni della parte offesa e di suo fratello Sergio Nicotra, che avevano trovato ulteriori riscontri negli elementi di generica e di specifica puntualmente indicati. In particolare la Corte disattendeva la versione dei fatti fornita dall'imputato, secondo cui egli, non potendo proseguire la marcia in avanti, in quanto la strada era occupata dal gregge di pecore, aveva innestato la retromarcia nel tentativo di fuggire per sottrarsi all'aggressione dei fratelli Nicotra. Infatti tale tesi difensiva era in contrasto con lo stato dei luoghi risultanti dagli accertamenti dei Carabinieri, che escludevano la possibilità di una via di fuga con manovra di retromarcia, in quanto la sede stradale era ostruita dall'auto «Fiorino», tenuto conto della inesistenza di un'area di sosta e della ristrettezza della strada, che non consentiva il passaggio delle due auto. Inoltre la volontà omicidiaria dell'imputato si desumeva dalla ricostruzione della dinamica dell'investimento, accertata sulla base delle dichiarazioni rese dai due Nicotra, che avevano trovato riscontro sia nelle due macchie di sangue rinvenute sulla strada a distanza di circa un metro, sia nei danni riportati dalle due autovetture, sia nella entità delle lesioni riportate dalla parte offesa. Da tali risultanze era emerso che il corpo della vittima era stato prima investito e poi trascinato fino allo schiacciamento contro la parte frontale sinistra e laterale sinistra dell'auto «Fiorino». La Corte escludeva altresì che nella fattispecie potessero ravvisarsi gli estremi della provocazione, non solo perché mancava una prova certa dell'aggressione subìta dall'imputato, ma anche perché la sua reazione doveva considerarsi del tutto inadeguata.

Secondo la Corte, anche la provvisionale, liquidata dal primo giudice in euro 250.000,00, doveva ritenersi congrua, tenuto conto dei danni cagionati alla parte offesa, alla quale era stata riconosciuta dal consulente medico una percentuale di invalidità per danno biologico di circa l'80%, tanto che la deambulazione era possibile solo con l'uso di «doppio appoggio a bastoni canadesi e per breve tratto».

La Corte infine rigettava l'appello proposto dalla parte civile avente ad oggetto il mancato riconoscimento della domanda risarcitoria anche nei confronti di Catalano Filippo, responsabile civile nella sua qualità di proprietario dell'autovettura «Fiat Panda», ritenendo che il comportamento doloso dell'imputato, per la sua totale imprevedibilità, non consentiva di attribuire il fatto, a titolo di corresponsabilità, anche al proprietario dell'autovettura.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per vizio della motivazione e per violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 575 c.p., deducendo da un lato che la ricostruzione dell'episodio era manifestamente illogica, sia perché non si era tenuto conto dell'aggressione subìta dal ricorrente, sia perché l'autovettura, procedendo a retromarcia, doveva avere una velocità particolarmente ridotta, sia perché non vi era prova che il corpo del Nicotra fosse stato trascinato per terra fino allo schiacciamento contro l'auto «Fiorino». Né dal rinvenimento delle macchie di sangue poteva de-Page 1046sumersi il trascinamento del corpo, non potendosi ipotizzare che nel breve tempo di qualche secondo l'aggredito potesse già sanguinare. Pertanto errata doveva ritenersi la qualificazione giuridica del fatto come tentativo di omicidio non solo perché mancava la prova della volontarietà dell'investimento, ma anche perché gli atti non erano comunque idonei alla commissione dell'omicidio.

Con il secondo motivo il difensore ha lamentato il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione sul rilievo che la Corte non aveva considerato che lo stato d'ira derivava dal fatto che l'imputato era stato aggredito dai fratelli Nicotra, che avevano danneggiato con un bastone il lunotto posteriore e i fari della sua autovettura.

Con successiva memoria, presentata ai sensi della L. 46/2006, il difensore ha dedotto che, contrariamente a quanto affermato nella motivazione, dal rapporto dei Carabinieri risultava che per terra vi era una sola grande macchia di sangue e altre gocce di sangue a stella, di guisa che la ricostruzione dell'investimento operata dalla corte di merito era manifestamente illogica, mancando la prova del trascinamento del corpo della vittima, tanto più che la «Fiat Panda» non era sporca di sangue e che non era ipotizzabile che l'aggredito avesse cominciato subìto a sanguinare.

Il difensore ha lamentato, inoltre, la carenza della motivazione in relazione all'importo della somma liquidata a titolo di provvisionale, mancando la prova che la parte offesa avesse subìto un danno per tale importo.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso anche il difensore della parte civile, che ne ha chiesto l'annullamento limitatamente alla mancata condanna del responsabile civile al risarcimento del danno sul rilievo che lo stesso, in quanto proprietario dell'autovettura investitrice, doveva considerarsi corresponsabile ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il ricorso dell'imputato non merita accoglimento.

Invero, quanto al primo motivo, va rilevato che la corte di merito ha proceduto alla ricostruzione dell'episodio sulla base di specifici elementi risultanti sia dalle dichiarazioni dei due testi Nicotra, sia dagli accertamenti eseguiti dai Carabinieri a breve distanza di tempo. In tale ricostruzione non è dato cogliere alcuna nota di illogicità, tenuto conto da un lato che la tesi dell'investimento involontario sostenuta dal ricorrente è stata chiaramente smentita dallo stato dei luoghi, che non consentiva alcuna via di fuga con la manovra di retromarcia, dall'altro che il violento schiacciamento della parte offesa contro l'auto «Fiorino» ed il suo trascinamento tra le due autovetture trovano conferma nella entità delle lesioni riportate dalla parte offesa, nei brandelli di carne e nelle macchie di sangue rinvenute nella parte sinistra dell'auto «Fiorino» e nella localizzazione dei danni riportati dalle due autovetture. Né gli atti indicati e prodotti dal difensore ai sensi della L. 46/2006 consentono una diversa ricostruzione della dinamica dell'investimento, tenuto conto che le macchie di sangue ed i brandelli di carne rinvenuti nella parte sinistra dell'auto «Fiorino» legittimano il convincimento che la vittima, oltre ad essere stata schiacciata violentemente contro l'auto «Fiorino», fu anche trascinata all'indietro tra le due autovetture.

Ne consegue che le censure dedotte dal ricorrente sul punto devono ritenersi al limite dell'ammissibilità, essendo tutte dirette a prospettare una diversa ricostruzione della dinamica dell'investimento sulla base di circostanze di fatto già valutate in modo diverso nella sentenza impugnata. Infatti, qualora si deduca con il ricorso per cassazione la mancanza, l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione, il ricorrente ha l'onere di dimostrare che il testo del provvedimento impugnato è carente di motivazione o manifestamente illogico, non essendo sufficiente contrapporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una propria ricostruzione della vicenda.

Quanto alla qualificazione giuridica del fatto come tentativo di omicidio, è sufficiente rilevare che la corte di merito - adeguandosi al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la volontà omicidiaria deve ritenersi sussistente non soltanto quando l'agente abbia agito con l'intenzione di uccidere, ma anche quando egli si sia rappresentato l'evento morte come conseguenza altamente probabile della sua condotta che ciononostante ha posto in essere (Cass., Sez. un. del 12 ottobre 1993 n. 26)...

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