Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine185-225

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 4 dicembre 2008, n. 45060 (ud. 6 novembre 2008). Pres. Grassi - Est. Onorato - P.M. D. Popolo (conf.) - Ric. Arzam

Misure cautelari personali - Procedimento applicativo - Ordinanza del giudice - Indagato alloglotta - Traduzione integrale anche nelle parti del provvedimento che riguardano indagati diversi - Esclusione - Fattispecie.

Il diritto all’assistenza linguistica, previsto dall’art. 143 c.p.p., richiede che l’ordinanza cautelare sia tradotta nelle parti che riguardano l’indagato alloglotta restando, invece, escluso che la traduzione debba riguardare quelle parti dell’ordinanza relative ad altri indagati. (Fattispecie nella quale il G.i.p. aveva provveduto alla traduzione parziale dell’ordinanza cautelare, ovvero nelle sole parti riguardanti un indagato alloglotta cui erano contestati reati in materia di stupefacenti commessi in concorso con altri soggetti). (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 143) (1).

    (1) Per approfondimenti sull’argomento si vedano: Cass. pen., sez. I, 2 aprile 2008, Zlataru, in Ius&Lex dvd n. 6/08, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 2007, Hadi, in questa Rivista 2008, 486 e Cass. pen., sez. IV, 17 febbraio 2006, Delic, ivi 2007, 109.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. – Con ordinanza del 27 giugno 2008 il Tribunale collegiale di Torino, in sede di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, disposta in data 21 gennaio 2008 dal G.i.p. dello stesso tribunale, a carico di Said Arzam, siccome indagato:

– (capo 8) del reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990, per aver importato dall’Olanda, in concorso con tale Abdelillah Ayare, avvalendosi di un corriere non identificato (tale Abdeljabbar), un quantitativo imprecisato di cocaina superiore a 8 chilogrammi: in Torino, nel mese di novembre 2006;

– (capo 14) del reato di cui all’art. 73 D.P.R. 390/1990, per avere, in concorso col predetto Ayare e con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto e venduto a persone non identificate un quantitativo imprecisato di stupefacente tipo eroina o cocaina, per un valore comunque non inferiore a 75.000 euro: in Torino nel mese di settembre 2007.

In estrema sintesi, il giudice del riesame, premesso che la posizione dell’istante si inseriva nel contesto di una indagine concernente undici indagati coinvolti nel commercio di stupefacenti, ha osservato che i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’Arzam si desumevano dall’esito di numerose intercettazioni telefoniche, dai risultati di servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria, da arresti e da sequestri di stupefacenti, nonché – in rari casi – dalle s.i.t. degli acquirenti delle sostanze e dalle dichiarazioni dei coindagati.

In ordine alle esigenze cautelari, il tribunale ha ravvisato il pericolo di fuga e quello di reiterazione di reati della stessa indole, fronteggiabili soltanto con la custodia carceraria.

In ordine al pericolo di recidiva, ha sottolineato come l’Arzam, benché incensurato, risultava un personaggio di estremo rilievo nel traffico internazionale di stupefacenti, dotato di autorità e capace di raffinata organizzazione, con la disponibilità di notevoli quantità di denaro: se ne doveva dedurre che era un professionista del narcotraffico, che traeva da questo la sua primaria fonte di guadagno, anche se aveva dichiarato di svolgere l’attività di panettiere, senza peraltro offrire alcuna prova al riguardo.

In relazione al pericolo di fuga, ha evidenziato non tanto la sua condizione di straniero residente all’estero, quanto gli indici di particolare mobilità: si trattava di un marocchino, con appoggi indiscutibili nella sua terra d’origine, residente formalmente in Olanda, ma abitante da qualche tempo in Belgio, dove ha dichiarato di essere senza fissa dimora.

L’esecuzione della misura carceraria si era perfezionata il 9 maggio 2008, attraverso la procedura del mandato di arresto europeo eseguito in Belgio.

Al riguardo, il giudice del riesame ha respinto l’eccezione di nullità dell’ordinanza impugnata per difetto di traduzione della stessa nella lingua madre dell’indagato.

Ha osservato in primo luogo che non vi erano elementi da cui potersi desumere che l’Arzam non conoscesse la lingua italiana, considerati anche i suoi frequenti viaggi in Italia, e atteso che il verbale di interrogatorio reso il 7 settembre 2007 davanti alla Squadra Mobile di Torino, con l’ausilio di una interprete di lingua francese, era pervenuto in ritardo al pubblico ministero.

In secondo luogo, l’ordinanza era stata debitamente tradotta nella lingua francese e notificata all’indagato al momento della esecuzione del mandato di arresto europeo, limitatamente alle accuse rivolte contro di lui e agli elementi indiziari raccolti a suo carico. A dimostrazione dell’effettivo rispetto dei diritti difensivi, stanno le dichiarazioni rese dall’Arzam davanti al giudice belga, nel corso delle quali ha fornitoPage 186 la sua versione dei fatti. Senza considerare che l’indagato ha affrontato l’interrogatorio di garanzia (per rogatoria davanti al giudice di Busto Arsizio) con l’ausilio di un interprete, anche se in quella sede si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

  1. – Il difensore dell’Arzam ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi violazione di norme processuali penali, nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione.

    Col primo motivo censura le motivazioni rese dal primo giudice e integrate dal giudice del riesame in ordine alle esigenze cautelari, in quanto frutto di travisamento delle risultanze investigative o assolutamente generiche, perché prive di riferimento specifico alla persona dell’indagato.

    Col secondo motivo, sostiene la nullità dell’ordinanza dispositiva della misura cautelare, in quanto non tradotta nella lingua francese, comprensibile all’indagato, e per conseguenza di quella del giudice del riesame, che ha respinto la relativa eccezione.

    Osserva al riguardo che non può avere rilevanza la circostanza che il verbale di interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria in data 7 settembre 2007 (da cui risultava la mancata conoscenza della lingua italiana) sia stato esaminato e prodotto dal pubblico ministero solo in data 27 maggio 2008, dal momento che era stato regolarmente trasmesso alla Procura della Repubblica: le disfunzioni dell’ufficio della pubblica accusa non potevano vanificare il diritto di difesa dell’indagato.

    Quanto alla circostanza – ritenuta dirimente dal tribunale del riesame – che l’ordinanza cautelare era stata tradotta e notificata al momento dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, rileva che in realtà ne erano state tradotte soltanto alcune parti.

  2. – Il ricorso è infondato e va respinto. In ordine al primo motivo, che è logicamente preliminare, pur ammesso che l’Arzam non padroneggiasse la lingua italiana (non rileva al riguardo l’asserito ritardo con cui era stato trasmesso al P.M. il verbale di interrogatorio davanti alla p.g., dal quale risultava che aveva necessità di un interprete in lingua francese), va osservato che l’ordinanza dispositiva della misura carceraria è stata tradotta in lingua francese e notificata in questa lingua all’indagato, nel momento in cui è stato eseguito a suo carico il mandato di arresto europeo.

    Con tutta evidenza, per rispettare il diritto all’assistenza linguistica dell’indagato alloglotta, consacrato nell’art. 143 c.p.p., è sufficiente che l’ordinanza cautelare (nella specie, molto complessa e articolata) sia tradotta nelle parti che lo riguardano, non essendo invece necessario che siano tradotte le parti che riguardano altri indagati: sicché è priva di pregio la censura sollevata sul punto dal difensore, il quale non specifica se le parti non tradotte riguardassero, direttamente o indirettamente, l’Arzam.

    Correttamente il giudice del riesame, come conferma che l’indagato alloglotta ha fruito dell’assistenza linguistica necessaria per fargli comprendere l’accusa contro di lui, ha sottolineato la circostanza che l’Arzam ha potuto difendersi davanti al giudice belga, rendendo la sua versione dei fatti.

    Quanto al secondo motivo, anch’esso è destituito di ogni fondamento.

    Come già riferito in narrativa, il giudice del riesame ha ravvisato le esigenze cautelari di cui alle lettere b) e c) dell’art. 274 c.p.p. con motivazione puntuale e legittima, che valorizza circostanze specificamente relative all’Arzam e non smentite dalle risultanze processuali. In particolare, con argomentazione logicamente irreprensibile, la impugnata ordinanza ha ravvisato nell’Arzam un professionista di notevole caratura del narcotraffico internazionale, dotato di rilevanti risorse pecuniarie e capace di spiccata mobilità geografica. Di qui il pericolo di reiterazione criminosa e il pericolo di fuga.

  3. – Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

    Va disposta la comunicazione all’istituto penitenziario competente per territorio. (Omissis).

    @CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI, 26 novembre 2008, n. 44128 (ud. 6 novembre 2008). Pres. De Roberto - Est. Serpico - P.M. Iacoviello (diff.) - Ric. Napolitano ed altri

    Prova penale - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Registrazione di conversazione effettuata con videoripresa - Assenza di autorizzazione del giudice - Inutilizzabilità.

    In assenza di autorizzazione del giudice, sono inutilizzabili ex art. 191 c.p.p. le registrazioni di conversazioni effettuate con videoripresa da un soggetto extraneus, dotato di strumenti di captazione predisposti e fornitigli dalla polizia giudiziaria, realizzandosi in tal modo un surrettizio aggiramento delle regole che impongono il ricorso a strumenti tipici per comprimere il bene costituzionalmente protetto della segretezza delle comunicazioni. ...

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