Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine25-36

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973. Pres. Carbone - Est. Preden - P.M. Iannelli (parz. diff.) - G.M. ed altri c. Z.E. ed altri.

Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Risarcibilità - Limiti.

Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Nozione - Contenuto.

Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Danno esistenziale - Nozione - AmmissibilitàEsclusione.

Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Danni c.d. bagatellari - Risarcibilità - Esclusione.

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Inadempimento contrattuale - Danno non patrimoniale - Risarcibilità - Limiti. Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale

Risarcibilità - Integrale - Limiti. Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Onere della prova - Presunzioni semplici - Ammissibilità.

Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, ovvero nelle ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso, come nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato, e quella in cui la risarcibilità, pur non essendo espressamente prevista, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione. (Mass. Redaz.). (C.c., art. 2059).

Il danno non patrimoniale, è una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. È, pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. "danno morale soggettivo", inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante. (Mass. Redaz.). (C.c., art. 2059).

Non è ammissibile nel nostro ordinamento un danno "esistenziale", inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato. Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina "esistenziale" sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 c.c. (Mass. Redaz.). (C.c., art. 2059).

Non sono risarcibili i danni non patrimoniali cc.dd. "bagatellari", ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità. Pertanto, la liquidazione, specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità, di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia. (Mass. Redaz.). (C.c., art. 2059).

Anche dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l'inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione. (Mass. Redaz.). (C.c., art. 1174; c.c., art. 2059).

Il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico; come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo. (Mass. Redaz.). (C.c., art. 2059).

La prova del danno non patrimoniale può essere fornita anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio. (Mass. Redaz.). (C.c., art. 2059; c.c., art. 2697; c.c., art. 2729).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con citazione, G.M., F.S. e G.M., rispettivamente genitori e fratello di G.L., convenivano davanti al Tribunale di Roma Z.E., M.R. e Z.M., quali eredi di Za.Ma., e la S.p.a. Nuova Tirrena, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniali conseguenti all'incidente stradale avvenuto il (omissis), che aveva causato la morte di G.L., trasportato sull'auto condotta da Za.Ma., e di quest'ultimo e di altro occupante.

I convenuti resistevano. Chiedevano la riunione del giudizio a quello instaurato davanti al Tribunale di Vigevano dagli eredi di altra trasportata. La richiesta era respinta.

Il tribunale, con sentenza del 14 dicembre 2000, dichiarava l'esclusiva responsabilità di Za.Ma. e con-Page 26 dannava la Nuova Tirrena al risarcimento dei danni, liquidati in L. 271.932.800 per G.M., L. 260.805.000 per F.S., L. 92.747.000 per Gr.Ma.

Appellavano gli attori, chiedendo che i danni fossero liquidati in misura più elevata.

La Nuova Tirrena chiedeva la conferma della sentenza impugnata e, in ogni caso, il contenimento dei danni entro il limite del massimale.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 7 maggio 2003, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la Nuova Tirrena al pagamento in favore degli attori dell'ulteriore somma di Euro 5.000,00, da suddividere in proporzione delle quote di legge, a titolo di danno morale e danno biologico sofferti da G.L.

Avverso la sentenza gli originari attori hanno proposto ricorso, articolato in sei motivi.

Ha resistito la Nuova Tirrena, con controricorso recante ricorso incidentale condizionato.

All'udienza del 19 dicembre 2007, la terza sezione, rilevato che il ricorso investe questione di particolare importanza, in relazione al c.d. danno esistenziale, ha rimesso la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in base alle considerazioni svolte con l'ordinanza resa nel ricorso n. 10517/2004, trattato nella medesima udienza, che ha assunto il n. 4712/2008.

Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - A) Esame della questione di particolare importanza

  1. - L'ordinanza di rimessione n. 4712/2008 - relativa al ricorso n. 10517/2004, alla quale integralmente rinvia l'ordinanza della terza sezione che eguale questione ha ritenuto sussistere nel ricorso in esame - rileva che negli ultimi anni si sono formati in tema di danno non patrimoniale due contrapposti orientamenti giurisprudenziali, l'uno favorevole alla configurabilità, come autonoma categoria, del danno esistenziale - inteso, secondo una tesi dottrinale che ha avuto seguito nella giurisprudenza, come pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno biologico, in assenza di lesione dell'integrità psico-fisica, e dal c.d. danno morale soggettivo, in quanto non attiene alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare areddituale del soggetto - l'altro contrario.

    Osserva l'ordinanza che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno ridefinito rispetto alle opinioni tradizionali presupposti e contenuti del risarcimento del danno non patrimoniale. Quanto ai presupposti hanno affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica. Quanto ai contenuti, hanno ritenuto che il danno non patrimoniale, pur costituendo una categoria unitaria, può essere distinto in pregiudizi di tipo diverso: biologico, morale ed esistenziale.

    A questo orientamento, prosegue l'ordinanza di rimessione, ha dato continuità la Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 233/2003, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., ha tributato un espresso riconoscimento alla categoria del «danno esistenziale», da intendersi quale terza sottocategoria di danno non patrimoniale.

    Ricorda ancora l'ordinanza di rimessione che altre decisioni di legittimità hanno ritenuto ammissibile la configurabilità di un tertium genus di danno non patrimoniale, definito «esistenziale»: tale danno consisterebbe in qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana (quali la lesione della serenità familiare o del godimento di un ambiente salubre), e si distinguerebbe sia dal danno biologico, perché non presuppone l'esistenza di una lesione in corpore, sia da quello morale, perché non costituirebbe un mero patema d'animo interiore di tipo soggettivo. Tra le decisioni rilevanti in tal senso l'ordinanza menziona le sentenze di questa Corte n. 7713/2000, n. 9009/ 2001, n. 6732/2005, n. 13546/2006, n. 2311/2007, e, soprattutto, la sentenza delle Sezioni unite n. 6572/ 2006, la quale ha dato una precisa definizione del danno esistenziale da lesione del fare areddittuale della persona, ed una altrettanto precisa distinzione di esso dal danno morale, in quanto, al contrario di quest'ultimo, il danno esistenziale non ha natura meramente emotiva ed interiore.

    L'ordinanza di rimessione osserva poi che al richiamato orientamento, favorevole alla configurabilità del danno esistenziale come categoria autonoma di danno non patrimoniale, si è contrapposto un diverso orientamento, il quale nega dignità concettuale alla nuova figura di danno.

    Secondo questo diverso orientamento il danno non patrimoniale, essendo risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, tra i quali rientrano, in virtù della interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. fornita dalle sentenze n. 8827 e n. 8828/2003, i casi di...

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