Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1019-1041

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@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 3 ottobre 2008, n. 37986 (ud. 7 luglio 2008). Pres. Brusco - Est. Amendola - P.M. Di Casola (conf.) - Ric. Baldassari

Veicoli - Trasporto eccezionale - Segnalazione - Adeguata segnalazione da parte degli agenti di polizia ai veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia - Insussistenza - Conseguenze - Responsabilità per colpa dei predetti agenti in caso di collisione tra i veicoli.

In tema di eventi lesivi connessi alla circolazione stradale, rettamente deve ritenersi affermata la responsabilità per colpa di un agente della polizia stradale il quale, comandato di scorta ad un trasporto eccezionale le cui dimensioni impedivano la possibilità di incrocio dinamico con i veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, per cui sarebbe stato necessario segnalare ai conducenti di detti veicoli l'obbligo di arrestarsi e di portarsi all'esterno della carreggiata ed accertarsi quindi che tale obbligo venisse adempiuto, si sia limitato ad effettuare segnalazioni con i fari abbaglianti dell'autovettura di servizio, con una torcia elettrica e con la paletta in dotazione, così non impedendo che un conducente proseguisse, ciononostante, la marcia e venisse quindi a collisione con il trasporto eccezionale, riportando, a causa di ciò, lesioni di esito mortale. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 51; nuovo c.s., art. 146; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 181) (1).

    (1) Sulla questione affrontata nella sentenza in epigrafe v. Trib. civ. Firenze 13 gennaio 2001, in questa Rivista 2001, 399 che ha affermato, in analogo caso di trasporto eccezionale il dovere della polizia di scorta al convoglio di adottare tutte le misure idonee ad evitare pericoli nella circolazione, e la conseguente responsabilità della stessa nel caso d'incidente per non avere bloccato la circolazione alternata nell'unica galleria autostradale a doppio senso di marcia a causa di lavori, pur permanendo a carico degli utenti della strada l'obbligo di adeguare la velocità, ed anche di fermarsi, qualora l'incrocio col trasporto eccezionale si appalesi difficile o quasi impossibile. La Circolare (Min. int.) 19 giugno 1997, Prot. n. 300/A/23649/101/21/2, Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità. Scorte della Polizia Stradale e scorte tecniche autorizzate dalla Polizia Stradale, citata in motivazione, è leggibile nella sezione «Circolari» di questo stesso fascicolo.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1.1. - Con sentenza del 14 aprile 2005 il Tribunale di Sondrio, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava Baldassari Fabio Ivan colpevole del reato di omicidio colposo in danno di Cerasa Federico, commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, condannandolo per l'effetto a pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

L'imputato, agente della polizia stradale, era stato tratto a giudizio con l'accusa che il giorno 2 marzo 2002, incaricato di effettuare il servizio di scorta a bordo di un'autovettura con colori d'istituto a un convoglio eccezionale, costituito da un trattore stradale e da un rimorchio largo metri 5,27, alle ore 1.05, giunto in località Ardenno su un tratto di strada privo di illuminazione pubblica e largo metri 6,70, notando al termine del rettilineo una curva destrorsa a visuale non libera, aveva distanziato il trasporto eccezionale al fine di segnalarne la presenza, con sufficiente anticipo, ai veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia; direttosi quindi verso la predetta curva e intercettata l'autovettura condotta dal Cerasa, si era limitato a effettuare segnalazioni luminose con abbaglianti e torcia nonché a mezzo della paletta in dotazione, senza avvisare il conducente del pericolo imminente e senza accertarsi che lo stesso si portasse fuori della sede stradale fino al passaggio del convoglio, col quale non era possibile un incrocio dinamico. Era così accaduto che il Cerasa, proseguita la marcia, era andato a cozzare contro il convoglio, riportando nell'urto lesioni gravissime che ne avevano determinato il decesso il successivo 8 marzo, presso l'ospedale di Sondrio.

Proposto gravame, la Corte d'appello di Milano in data 19 marzo 2007, confermava l'impugnata pronuncia.

In motivazione il giudicante, ripercorse le «puntuali e condivisibili» argomentazioni svolte dal giudice di prime cure e ricordate le prescrizioni della circolare ministeriale 300/A/23648/101/21/2 del 19 giugno 1997, rilevava che la larghezza del convoglio imponeva che, al suo passaggio, gli autoveicoli provenienti dal lato opposto dovessero spostarsi completamente fuori della carreggiata, la quale presentava sia a destra che a sinistra delle banchine, rispettivamente di ottanta e cinquanta centimetri.

Evidenziava quindi il decidente che lo stesso Baldassarri, nella sua relazione, aveva affermato di avere semplicemente visto il conducente dell'autovettura rallentare e accostarsi al margine destro della strada, mentre avrebbe dovuto accertarsi che rimanesse fermo fino al completamento del transito eccezionale. Né la condotta del Cerasa si prestava a essere qualificata causa sopravvenuta, da sola sufficiente a cagionare l'evento, siccome prospettato dalla difesa, posto che tale può essere considerata solo quella del tutto avulsa dall'attività dell'agente, mentre, nella fattispecie, il comportamento della parte offesa si era inserito in unaPage 1020 situazione di pericolo determinata dall'imputato. Infine, ad avviso del giudice di merito, neppure ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 c.p., posto che il prevenuto aveva comunque discrezionalità nello svolgimento del compito affidatogli.

1.2. - Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Baldassari Fabio Ivan, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

- violazione degli artt. 27, comma 2, della Costituzione e 530, comma 2, c.p.p., per avere la corte d'appello confermato il giudizio di colpevolezza sulla base di una dinamica del sinistro sostanzialmente diversa da quella acclarata dal giudice di primo grado, avendo affermato che il Cerasa, nonostante le segnalazioni, non si era neppure fermato, ma aveva solo rallentato, laddove, secondo il tribunale, l'automobilista, arrestatosi, non era tuttavia rimasto dov'era, né si era portato fuori della sede stradale ma, proseguendo nella marcia, era andato a collidere con il convoglio. Evidenzia anche l'esponente che l'assunto secondo cui la sua condotta colposa sarebbe consistita nel non avere posto in essere le «segnalazioni opportune» prescritte dalla circolare ministeriale 300/A/23648/101/21/2 del 19 giugno 1997, sarebbe affetto da inemendabile genericità: e invero, posto che tali segnalazioni erano comunque quelle previste e disciplinate dal codice della strada, il decidente, da un lato, non aveva chiarito quale tra queste egli avrebbe potuto e dovuto porre in essere, dall'altro non aveva considerato che l'attesa del passaggio del convoglio, al fine di verificare che il Cerasa rimanesse fermo, avrebbe comportato l'inosservanza della prescrizione della circolare, secondo cui la pattuglia doveva precederlo di circa cento metri. Denuncia poi il ricorrente l'errore logico in cui sarebbe incorso il giudice di merito, inferendo dall'effetto - nella specie il mancato arresto del veicolo per tutto il tempo necessario a scongiurare lo scontro con il mezzo eccezionale - la prova dell'insufficienza della segnalazione;

- contraddittorietà e insufficienza della motivazione in punto di significato di «ALT» attribuito dal codice della strada alla esposizione della paletta, in contrasto con il chiaro disposto dell'art. 146 D.L.vo n. 285 del 1992, in relazione agli artt. 24 e 43 della medesima fonte e all'art. 181 del Regolamento di esecuzione;

- contraddittorietà e insufficienza della motivazione per non avere il giudice di merito considerato che il mancato arresto del veicolo, da parte del Cerasa, e anzi la prosecuzione della marcia a velocità sostenuta, malgrado la presenza di un'autovettura della Polizia stradale con lampeggiante acceso e frecce azionate, accompagnata dalla esibizione della paletta di ordinanza, costituiva condotta in sè gravemente colposa, imprevista e imprevedibile, del tutto slegata da quella a lui addebitata, idonea, in quanto tale, a interrompere il nesso eziologico tra l'omissione contestatagli e l'evento e a porsi come causa unica e determinante di questo. Osserva anche il ricorrente che, in ogni caso, compito della polizia stradale nel frangente, era di garantire la sicurezza della circolazione, non già l'incolumità individuale di ciascun automobilista, e che dall'ordine di servizio emesso, conforme alla circolare ministeriale del 19 giugno 1997, esulava l'ipotesi di una regolamentazione del traffico a senso unico alternato;

- violazione dell'art. 27 della Costituzione, in relazione agli artt. 360 e 442 c.p.p., per avere il giudice di merito utilizzato le risultanze di una perizia che, oltre a non essere a lui opponibile - trattandosi di mezzo disposto dal P.M. quando egli non aveva ancora assunto la qualità di imputato - era in ogni caso errata nella misurazioni della carreggiata, riportate in metri 6.70, senza considerare l'esistenza all'uno e all'altro margine di banchine, rispettivamente di 80 e 50 centimetri, che portavano lo spazio residuo, al netto della larghezza del convoglio, a metri 2.73;

- contraddittorietà e insufficienza della motivazione, per non avere il giudice di merito considerato che la sua condotta era stata assolutamente conforme all'ordine di servizio impartitogli dal superiore gerarchico, di guisa che ricorreva nella fattispecie la scriminante di cui all'art. 51 c.p. Né l'operatività di tale causa di non punibilità poteva essere esclusa dal rilievo che lo svolgimento del compito affidatogli implicava comunque un margine di discrezionalità, vero essendo invece che egli si era scrupolosamente attenuto alle istruzioni ricevute.

Il...

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