Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 22 aprile 2009, n. 9556. Pres. Di Nanni - Est. Uccella - P.M. Russo (parz. diff.) - N.S. ed altro (avv. Masotti) c. M.P. ed altri (avv. Giordano)

Responsabilità civile - Genitori e tutori - Prova liberatoria - Contenuto - Fattispecie in tema di sinistro stradale cagionato da motociclo condotto da minore senza casco.

Per sottrarsi alla presunzione di responsabilità posta a loro carico dall’art. 2048 c.c. per fatti illeciti commessi dal figlio minore con essi convivente i genitori devono dimostrare non solo di averlo adeguatamente educato ai sensi dell’art. 147 c.c., ma anche di averlo sorvegliato ai fini educativi, in modo che l’eventuale assenza di colpa in educando non esclude che i genitori possono essere convenuti con l’azione di risarcimento se vi è stata colpa in vigilando, e viceversa. Per fornire tale prova non è sufficiente dimostrare di avere genericamente impartito una educazione al minore, ovvero di averlo avviato al lavoro, ma è necessario dimostrare in modo rigoroso di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione. (In applicazione di questi principi la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato le prove testimoniali, aventi ad oggetto una generica dimostrazione dell’educazione impartita ad un minore che aveva causato un sinistro stradale a bordo di un ciclomotore, condotto senza casco e trasportando un passeggero anch’esso privo di casco). (Mass. Redaz.). (C.c., art. 147; c.c., art. 2048) (1).

    (1) Nel medesimo senso per quanto concerne la prova che i genitori devono fornire per superare la presunzione di colpa ex art. 2048 c.c. in caso di fatto illecito commesso dal figlio minore, v. Cass. civ., 20 ottobre 2005, n. 20322, in questa Rivista 2006, 511. Questa stessa sentenza unitamente a Cass. civ., 7 agosto 2000, n. 10357, in Arch. civ. 2001, 687 precisa inoltre che l’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere ritenuta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell’art. 147 c.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – 1. - Con sentenza del 16 marzo 2005, la Corte di appello di Potenza, su appello di N.S. e L.A. e sull’appello incidentale di M.P., B.D. M., M.D. e N.V., appellati, accoglieva il terzo motivo dell’appello principale, nonchè per quanto di ragione il quarto e quinto motivo dell’appello dei N., inerente al quantum dei danni morali, accordato ai congiunti della vittima e ai relativi accessori.

  1. - In punto di fatto, con atto di citazione notificato il 9 maggio 1991, M.P. e B.D.M. (quali genitori di M.R.) e M.V. e M.D. (quali germani di M.R.) convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Potenza N.V. ed i suoi genitori - N.S. e L.A. - chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale in cui aveva perso la vita il loro figlio M.R.

    L’incidente mortale si era verificato il ****, mentre alla guida del proprio ciclomotore e, percorrwendo la strada provinciale *****, M.R. si scontrava con la vespa Piaggio cc. 50 condotta da N.V. all’epoca minore e con a bordo Lo.Vi.

    A seguito dello scontro il N. e il Lo. riportavano gravi lesioni.

    Il Lo. era ricoverato in stato di coma e riprendeva conoscenza solo dieci giorni dopo l’accaduto, mentre M.R. decedeva il 12 agosto successivo.

    Si costituivano i convenuti che contestavano la pretesa attorea ed asserivano che colpa esclusiva del sinistro era da attribuirsi a M.R.M.

    All’esito della relativa istruttoria, con sentenza del 29 agosto 2002, il G.O.A. di Potenza accoglieva per quanto di ragione la domanda risarcitoria e, affermata la responsabilità di M.V. nella causazione del sinistro nella percentuale del 70%, condannava in solido i convenuti al risarcimento dei danni morali spettanti jure proprio, nonché delle spese sostenute dagli attori a titolo di esborsi conseguenti a detto incidente, oltre interessi nella misura del 4% sulle somme originariamente dovute e via via rivalutate dalla data del 5 agosto 1990 al deposito della sentenza, oltre al 50% delle spese di lite, previamente compensato il residuo 50%.

  2. – Con atto di appello del 12 novembre 2002 M.S. e L.A.L. impugnavano la decisione con cinque motivi.

    Si costituivano, resistendo al gravame M.P.B., D.M., M.V.M. e D.M., che proponevano appello incidentale inteso ad ottenere l’affermazione di responsabilità esclusiva di N.V. e, per l’effetto, la rideterminazione proporzionale del risarcimento.

    Si costituiva N.V. che faceva proprie le doglianze degli appellanti principali e spiegava appello incidentale del medesimo tenore di quello principale.

    All’esito della istruttoria la Corte emetteva la sentenza indicata in epigrafe.

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    Contro questa sentenza insorgono N.S. e L.A. con ricorso affidato a tre motivi. Resistono con controricorso M.P., B.D.M., M.D.

    Non si è costituito N.V.

    I resistenti hanno presentato memoria.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. l. – In ordine logico ritiene il Collegio di dover esaminare per primo il secondo motivo.

  3. – Con esso i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., in quanto la dichiarazione del teste Lo.Vi unico presente al fatto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, era credibile e avrebbe, se ritenuta tale, escluso ogni responsabilità di N.V. e, quindi, ogni responsabilità in vigilando dei suoi genitori, perché a dire del L.O. il N.V. in occasione del sinistro, procedeva sulla destra.

    La testimonianza del L.O. sarebbe stata sempre lineare e lo stesso non sarebbe mai stato sottoposto, in virtù di essa, a procedimento per falsa testimonianza.

    La censura propone una ricostruzione del fatto che, come è noto, è di competenza del giudice del merito e che, nella specie, è stata operata sulla base dei documenti in atti (v.p. 5 sentenza impugnata) e, quindi, va respinta.

  4. – Con il primo motivo sostanzialmente i ricorrenti deducono di non essere affatto responsabili ex art. 2048 c.c. dei danni pretesi dalle controparti e si dolgono del fatto che in sede di appello avevano chiesto l’ammissione di alcuni capitoli di prova, tendenti a dimostrare l’adempimento da parte loro in modo compiuto e irreprensibile degli obblighi ex art. 147 c.c. nei confronti del loro figlio, ma questi capitoli di prova sarebbero stati dichiarati inammissibili dal giudice di appello con motivazione o difettosa o insufficiente.

    A loro avviso, inoltre, la Corte d’appello non avrebbe considerato che il M.V. quando è accaduto l’incidente – il 5 agosto 1990 –, era prossimo a diventare maggiorenne, essendo nato il 2 ottobre 1972 e, quindi, aveva quasi tutti, se non tutti, gli elementi per agire e per rispondere da solo.

    Contrariamente all’assunto dei ricorrenti, il giudice di appello si è fatto carico di esaminare analiticamente i capitoli prospettati e correttamente ha ritenuti inammissibili i primi due perché non erano diretti a provare qualcosa, quanto ad esprimere giudizio.

    Questi capitoli di prova, oltre che inammissibili, sono stati ritenuti, correttamente, inidonei a fornire adeguatamente la prova liberatoria prevista dall’art. 2048 c.c.

    Come è noto, questa prova consiste nella positiva dimostrazione da parte dei genitori del minore autore di un illecito aquiliano, come quello in esame, di aver osservato l’obbligo di cui all’art. 147 c.c., a parte la considerazione che al momento del sinistro il N.V. e il Lo.Vi. suo passeggero, non avevano il casco.

    Il che conferma la inidoneità del capitolo di prova, stante la palmare evidenza dell’omessa vigilanza, ai fini educativi, sul comportamento del figlio da parte di essi genitori (v.p. 3-4 sentenza impugnata).

    I genitori dovevano dimostrare che era stata impartita al figlio un’educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità (Cass. n. 7459/97).

    La valutazione della positività o meno della dimostrazione offerta è stata operata dal giudice del merito con una motivazione appagante sotto ogni profilo e, quindi, come tale, si rivela insindacabile (Cass. n. 4945/97).

    Né rileva il fatto che il figlio abbia avuto due esperienze di lavoro «presso un fabbro e una autocarrozzeria», perché se ciò può valere ad escludere la presunzione di culpa in vigilando, non è sufficiente a fornire la prova liberatoria della presunzione della culpa in educando.

    Né, tanto meno, assurge a rilievo il fatto che il figlio fosse quasi diciottenne al momento del sinistro, in quanto l’art. 2048 comma 1 c.c. si riferisce al figlio comunque minorenne verso il quale i doveri di cui all’art. 147 c.c. sono di natura inderogabile e finalizzati a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito.

    Peraltro, lo stato di (im)maturità, il temperamento e l’educazione del minore – come sottolinea il giudice di appello, che richiama decisioni di questa Corte (p. 4 sentenza impugnata), da cui non vi è motivo per discostarsi – possono desumersi anche dalle modalità del fatto ed è pacifico che il figlio non indossava il casco, aveva una certa dimestichezza con i veicoli, pur essendo minorenne. Si tratta di elementi decisivi che avrebbero dovuto indurre i genitori, data l’età del minore, a dare una prova decisiva della efficacia del loro impegno educativo, rigorosamente articolandola in riferimento al grave fatto illecito, che cagionò la morte di M.R.

    Il che non solo non si rinviene nella linea difensiva svolta avanti ai giudici del...

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