Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 6 maggio 1999, n. 1018 (c.c. 11 marzo 1999). Pres. Papadia - Est. Grillo - P.M. De Nunzio (diff.) - Ric. Ndricim.

Indagini preliminari - Arresto in flagranza e fermo - Convalida - Udienza tenuta da giudice territorialmente incompetente - Ordinanza di convalida - Nullità - Ordinanza di adozione d'urgenza di misura cautelare - Nullità - Interrogatorio effettuato in occasione dell'udienza - Interrogatorio del fermato - Validità quale interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. - Esclusione.

Quando l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo sia tenuta da giudice incompetente ratione loci, rispetto al criterio stabilito dall'art. 390, comma 1, c.p.p., sono da considerarsi nulle tanto l'eventuale ordinanza di convalida quanto quella di applicazione d'urgenza di una misura cautelare, con l'ulteriore conseguenza che anche l'interrogatorio effettuato in occasione dell'udienza anzidetta non può essere considerato valido ed efficace, quale interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., ai fini del mantenimento della misura cautelare disposta poi dal giudice competente. (Mass. redaz.). (C.p.p., art. 390; c.p.p., art. 294) (1).

    (1) Per una completa panoramica della giurisprudenza in argomento, si rinvia ai richiami contenuti in motivazione, di cui si riportano gli estremi di pubblicazione: Cass. pen., sez. un., 3 luglio 1996, Moni, in questa Rivista 1996, 558; Cass. pen., sez. I, 11 giugno 1998, Ciccarelli, ivi 1998, 744; Cass. pen., sez. II, 16 ottobre 1997, Ciotola, ivi 1998, 275; Cass. pen., sez. VI, 19 luglio 1996, Mistretta, ivi 1997, 224; Cass. pen., sez. VI, 28 maggio 1996, Di Sarno, ivi 1996, 923; Cass. pen., sez. VI, 1 settembre 1994, Ceriello, ivi 1995, 315; Cass. pen., sez. I, 13 maggio 1994, Latina, ivi 1994, 722 e Cass. pen., sez. V, 11 febbraio 1994, De Masi, ivi 1994, 44.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1.1. - Il 17 ottobre 1998, personale della Squadra Mobile della Questura di Bergamo procedeva, in Milano, al fermo di Ndricim Cela in ordine al reato di sfruttamento della prostituzione in danno di Dobi Valbona (art. 3, comma 1 n. 8, L. n. 75/1958), commesso in Milano.

1.2. - Tempestivamente, ritenendo sussistenti le condizioni di legge, il P.M. presso il Tribunale di Bergamo ne richiedeva la convalida al Gip presso quel tribunale, ex art. 390, comma 1, c.p.p.

1.3. - Il Gip presso il Tribunale di Bergamo, con ordinanza 21 ottobre 1998, non convalidava il fermo, essendo competente - ex art. 390 c.p.p. - il Gip presso il Tribunale di Milano e non consentendolo il titolo del reato, ma emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere del predetto - ex art. 291, comma 2, c.p.p. - ravvisando le condizioni legittimanti il provvedimento; indi, ritenendosi incompetente per territorio in relazione al delitto in questione, trasmetteva gli atti al Gip presso il Tribunale di Milano.

1.4. - Questi, con ordinanza 12 novembre 1998, disponeva - ex art. 27 c.p.p., e senza sottoporlo ad interrogatorio di garanzia - analoga misura cautelare nei confronti dell'indagato, reputando ovviamente sussisterne le condizioni.

1.5. - Di tale provvedimento veniva ritualmente chiesto il riesame ed il Tribunale di Milano, con l'ordinanza indicata in premessa, confermava integralmente quella impugnata.

  1. - Ricorre per cassazione l'indagato, deducendo: 1) violazione di legge, in particolare degli artt. 27-291-294 c.p.p., e conseguente inefficacia della misura ex art. 302 c.p.p., non essendo stato egli sottoposto a valido interrogatorio di garanzia, tale non potendosi ritenere quello effettuato dal Gip presso il Tribunale di Bergamo, giacché era incompetente funzionalmente in ordine al reato ipotizzato, nonché alla convalida del fermo; 2) violazione di legge per non avere il tribunale disposto la perdita dell'efficacia della misura coercitiva ex art. 309, comma 10, c.p.p., per mancata trasmissione al tribunale del verbale di perquisizione e di sequestro del denaro; 3) violazione del diritto di difesa, per avere la polizia avvertito il difensore di fiducia del suo arresto solo 21 ore dopo il fermo, e conseguente nullità di ogni altro atto successivo; 4) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi e mancata indicazione del fatto-reato ascrittogli.

  2. - All'odierna udienza camerale il P.G. conclude come riportato in premessa.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 4. - La prima doglianza, dalla quale le altre restano assorbite, merita accoglimento.

    Essa prende le mosse dalla circostanza fattuale sopra riportata, e cioè che l'indagato, pur essendo stato «fermato» a Milano, venne portato - per la convalida - avanti alle Autorità giudiziarie di Bergamo, assolutamente incompetenti sia in ordine al procedimento ex artt. 390-391 c.p.p., sia in relazione al reato ipotizzato (sfruttamento della prostituzione), commesso pacificamente in Milano.

    Il Gip di Bergamo, come si è detto, dopo aver interrogato Ndricim Cela, non convalidò il fermo, rilevando la propria incompetenza territoriale, ma emise ordinanza di custodia cautelare in carcere - ex art. 291, comma 2, c.p.p. - dichiarandosi territorialmente incompetente e trasmettendo gli atti al suo omologo milanese, che tempestivamente emise nuova ordinanza custodiale ex art. 27 c.p.p., senza reiterare l'interrogatorio di garanzia.

    Orbene ritiene il ricorrente che, essendo nullo l'interrogatorio effettuato dal giudice bergamasco nel corso dell'udienza di convalida del fermo, in quanto il predetto non era funzionalmente competente in ordine alla stessa, devono ritenersi affetti da nullità - per violazione dell'art. 294 c.p.p. - anche le ordinanze custodiali emesse da entrambi i Gip, con conseguente perdita di efficacia della misura, ai sensi del successivo art. 302.

  3. - Preliminarmente deve valutare questo Collegio la ammissibilità del primo motivo di ricorso, giacché lo stesso è stato ritenuto non deducibile dal tribunale del riesame, alla luce dell'orientamento delle Sezioni unite (17 aprile 1996 n. 1812, Moni).

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    Secondo tale decisione, infatti, le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare previste nel Titolo I del Libro IV del codice di rito non intaccano la intrinseca legittimità del provvedimento e quindi debbono essere proposte non al tribunale del riesame, ma al giudice di merito attraverso la richiesta di revoca prevista dall'art. 306 c.p.p., da decidersi con ordinanza, prima appellabile ex art. 310 c.p.p., indi ricorribile ai sensi del successivo art. 311.

    Con la stessa sentenza, però, le Sezioni unite hanno ribadito la vis actractiva del ricorso per cassazione, con radicamento della competenza del giudice di legittimità, quando - come nel caso in esame - oltre che l'inefficacia, vengano prospettate questioni relative alla legittimità del provvedimento.

    Il motivo di gravame è dunque ammissibile.

    6.1. - Thema decidenda, allora, sono due: innanzi tutto, stabilire se il giudice non competente per la convalida dell'arresto o del fermo (in relazione al luogo di esecuzione dell'atto coercitivo da parte della polizia giudiziaria) possa applicare una misura cautelare ex art. 291, comma 2, c.p.p. e, in secondo luogo, se l'interrogatorio, effettuato in sede di convalida dal giudice incompetente ratione loci, possa non essere reiterato dal giudice competente, in sede di riapplicazione della misura, ex art. 27 c.p.p.

    6.2. - Per la soluzione delle questioni che precedono, in mancanza di riferimenti giurisprudenziali esattamente in termini, è opportuno e necessario innanzi tutto richiamare dei principi affermati da questa Corte Suprema nelle materie de quibus, che rappresentano altrettanti affidabili capisaldi.

    A) L'interrogatorio di garanzia resta valido ed efficace, ai fini del mantenimento della misura, anche se sia stato occasionalmente eseguito nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, indipendentemente dal contenuto o dalla sorte del provvedimento emesso all'esito dell'udienza stessa (sez. I, 11 giugno 1998, n. 511, Ciccarelli).

    B) L'ordinanza di convalida dell'arresto emessa da Gip incompetente costituisce un provvedimento nullo nei confronti del quale non trova applicazione il principio della limitata protrazione temporale previsto dall'art. 27 c.p.p. solo per le misure cautelari (sez. VI, 19 luglio 1996, n. 2216, Mistretta).

    C) La competenza per la convalida del fermo o dell'arresto, in capo al Gip competente ratione loci, ha carattere assolutamente inderogabile ed è regola valida per ogni tipo di reato che abbia determinato il provvedimento restrittivo, data la specificità della normativa che individua tale criterio, in ossequio all'esigenza che l'arrestato o il fermato venga messo a disposizione del giudice nel più breve tempo possibile, sottoponendo così all'immediato controllo giurisdizionale una misura restrittiva adottata per iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero (sez. I, 13 maggio 1994, n. 1696).

    D) Nel caso di misure cautelari disposte dal Gip del luogo dell'arresto o del fermo non si è in presenza di un intervento surrogatorio o d'urgenza, bensì dell'esercizio di giurisdizione da parte di organo competente, con esclusione dell'operatività del disposto dell'art. 27 c.p.p. (sez. II, 16 ottobre 1997, n. 1286, Ciotola; sez. V, 11 febbraio 1994, n. 180, De Masi).

    E) L'interrogatorio dell'arrestato da parte del giudice incompetente per territorio, qualora sia rispettoso delle prescritte formalità, assicura comunque le esigenze di difesa dell'indagato, e pertanto un nuovo interrogatorio da parte del giudice competente costituisce una inutile formalità, essendo rimessa a tale giudice la verifica definitiva della validità dell'atto compiuto e della opportunità, ai fini delle indagini, di procedere ad ulteriore interrogatorio (sez. VI, 28 maggio 1996, n. 1122, Di Sarno; sez. VI, 1 settembre 1994, n. 2744, Ceriello).

    6.3. - Alla luce di tali principi, sostanzialmente coerenti e logici, che esigono, per quanto concerne il caso in esame, un...

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