Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine17-43

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@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 8 novembre 1999, n. 3394 (c.c. 21 ottobre 1999). Pres. Fattori - Est. Savino - P.M. (conf.) - Ric. Pinna

Patente - Revoca e sospensione - Patteggiamento - Durata della sospensione - Determinazione - Criteri - Sospensione disposta dal prefetto - Irrilevanza.

Qualora alla sentenza di patteggiamento consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice, nel determinare la durata, deve decidere autonomamente, senza considerare la durata di eventuale sospensione disposta in sede diversa dal prefetto. (Mass. redaz.). (Nuovo c.s., art. 218; c.p.p., art. 445) (1).

    (1) La sentenza in epigrafe recepisce, sul punto, l'orientamento espresso da Cass. pen., sez. un., 21 luglio 1998, Bosio, in questa Rivista 1998, 852.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con sentenza del 21 dicembre 1998 il Pretore di Pistoia, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per il reato di cui all'art. 186 cpv. c.s. (accertato in Pistoia il 12 febbraio 1997), ha applicato a Pinna Gavino la pena di giorni 6 di arresto e lire 400.000 di ammenda, calcolata la diminuzione di sanzione prevista per il patteggiamento e con sostituzione della pena detentiva con lire 450.000 di ammenda; ha disposto altresì la sospensione della patente di guida per la durata di un mese.

2. - Avverso la sentenza indicata il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alla irrogazione della sospensione della patente, non prevista dalla proposta di patteggiamento e che, secondo l'impugnante, non potrebbe conseguire a sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti, in presenza tra l'altro, nel caso specifico in esame, di sospensione per uguale periodo già disposta dal Prefetto di Pistoia.

3. - Il ricorso non è fondato, va perciò rigettato. La sentenza applicativa di pena per il reato di cui all'art. 186 cpv. c.s. comporta inflizione della sentenza amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dallo stesso art. 186, in quanto la sanzione amministrativa accessoria non è compresa tra gli effetti non derivanti dalla sentenza di patteggiamento ex art. 445 primo comma c.p.p.

La sospensione va fissata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge, come conseguenza necessitata ed automatica della sentenza di patteggiamento per il reato su indicato, prescindendo dalla relativa indicazione nella proposta di patteggiamento; i criteri di determinazione della durata della sospensione sono quelli stabiliti dall'art. 218 c.s. (secondo comma). Nel caso in esame il Pretore di Pistoia, tra il limite minimo (15 giorni) e quello massimo (3 mesi), stabiliti dalla legge, ha fissato una durata di sospensione più vicina al limite minimo (1 mese).

La circostanza che la patente sarebbe stata già sospesa per ugual periodo dal prefetto in via amministrativa è irrilevante, essendo i due provvedimenti dell'autorità amministrativa e del giudice, distinti, oggetto di competenze diverse.

Il giudice nel fissare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di sua competenza, deve decidere autonomamente, senza considerare la durata di eventuale sospensione disposta in sede diversa dal prefetto.

La questione della incidenza di quest'ultima nella determinazione della durata di sospensione oggetto in concreto di esecuzione, si pone in sede esecutiva, di competenza esclusiva del prefetto anche riguardo al provvedimento emesso dal giudice (art. 224 c.s.); ciò nel senso che il prefetto, nell'adottare il provvedimento di sospensione della patente per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria, dovrà in concreto detrarre il periodo di tempo di sospensione già eventualmente scontato dall'interessato per effetto di sospensione ordinata dallo stesso prefetto.

Con questa puntualizzazione viene recepita ed interpretata la sentenza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione n. 8488 del 21 luglio 1988 (Bosio, rv. 210981).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 29 ottobre 1999, n. 12193. Pres. Iannotta - Est. Preden - P.M. Palmieri (conf.) - Prefettura Gorizia (Avv. gen. Stato) c. Clarig e altro (n.c.)

Contravvenzioni - Contestazione - Processo verbale di accertamento - Opposizione ex artt. 22 e 23 della L. n. 689/1981 - Rigetto - Qualità di titolo esecutivo del verbale di accertamento - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di opposizione a norma degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 avverso il processo verbale di accertamento di violazione alle norme del codice della strada, in caso di rigetto dell'opposizione il titolo esecutivo è costituito dal processo verbale impugnato, a norma dell'art. 203 c.s., e non dalla sentenza di rigetto. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza del pretore che aveva annullato il ruolo esattoriale, considerando che, rigettata l'opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada, il titolo esecutivo non era più costituito dal processo verbale, bensì dalla sentenza di rigetto e ritenendo che l'esecuzione doveva essere effettuata secondo le forme ordinarie del codice di procedura civile). (Nuovo c.s., art. 203; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22) (1).

    (1) Le citate sentenze Corte cost. 21 settembre 1995, n. 437 e Corte cost. 23 giugno 1994, n. 255 si trovano pubblicate rispettivamente in questa Rivista 1995, 1049 ed ivi 1995, 267.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso al Giudice di pace di Gorizia, Antonio Lacapra e Rosanna Clarig impugnavano il processo verbale di accertamento di violazione al codice della strada contestata il 17 gennaio 1995.

Il giudice di pace, con sentenza del 16 ottobre 1995, rigettava l'opposizione.

Il Prefetto di Gorizia, decorso il termine per il pagamento della sanzione pecuniaria, fatto nuovamente decorrere dalla notificazione della sentenza agli interessati, procedeva all'iscrizione a ruolo della somma dovuta.

Il Lacapra e la Clarig proponevano opposizione, davanti al Pretore di Gorizia, avverso la cartella esattoriale.

Il pretore, con sentenza del 2 ottobre 1997, in accoglimento dell'opposizione, annullava il ruolo. Considerava che, a seguito della pronuncia del giudice di pace, recante condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, il titolo esecutivo non era più costituito dal processo verbale, ai sensi dell'art. 203 c.s., bensì dalla sentenza dell'autorità giudiziaria, sicché l'esecuzione doveva essere effettuata secondo le forme ordinarie del codice di procedura civile.

Avverso tale sentenza il Prefetto di Gorizia ricorre per cassazione, con ricorso notificato il 17 dicembre 1997 al Lacapra ed alla Clarig, sulla base di unico mezzo.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con l'unico mezzo il ricorrente denuncia: violazione degli artt. 202, 203 e 206 c.s., degli artt. 17, 22 e 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689; dell'art. 1230 c.c.; degli artt. 91 e 92 c.p.c.; omessa, erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Deduce che erroneamente il pretore ha ritenuto la sentenza del giudice di pace assorbente di ogni situazione sostanziale, attribuendole carattere novativo, ed individuando nella detta decisione il titolo esecutivo.

Sostiene che la pronuncia del giudice che respinge l'opposizione di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981 non diviene un nuovo titolo esecutivo, ma conferma soltanto la validità e legittimità dell'atto impugnato, ancorché rechi condanna al pagamento della sanzione, dovendosi intendere tale statuizione come meramente confermativa e conseguenziale della riconosciuta legittimità dell'atto impugnato.

2. - Il motivo è fondato.

L'opposizione davanti all'autorità giudiziaria del processo verbale di accertamento di violazione alle norme del codice della strada - ammissibile secondo le pronunce della Corte costituzionale n. 255/1994 e n. 437/1995 - si inquadra nella generale figura dell'opposizione disciplinata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981.

Consegue che, nel caso in cui l'opposizione sia respinta, acquista carattere definitivo il processo verbale impugnato, che assume quindi la qualità di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 203, comma 3, c.s.

Si verifica, cioè, una situazione analoga a quella prevista dall'art. 653 c.p.c. in tema di opposizione a decreto ingiuntivo: nel caso in cui l'opposizione sia rigettata, acquista efficacia esecutiva il decreto opposto.

A tale principio non si è attenuto il pretore, che ha invece considerato come titolo esecutivo la pronuncia di rigetto dell'opposizione, e pertanto la sentenza va cassata con rinvio.

Il giudice di rinvio, a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 51 del 1998 sull'istituzione del giudice unico di primo grado, va individuato nel Tribunale di Gorizia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 29 ottobre 1999, n. 12192. Pres. Iannotta - Est. Amatucci - P.M. Iannelli (conf.) - Comune di Roma (avv.ti Delfini e Murra) c. Soc. Banca Monte dei Paschi di Siena (avv. Scognamiglio)

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Notificazione - Omissione - Cartella esattoriale - Opposizione - Ammissibilità. Veicoli - Veicolo concesso in locazione finanziaria - Violazioni delle norme del codice della strada - Sanzione pecuniaria - Pagamento - Responsabilità solidale del conducente e dell'utilizzatore del veicolo - Sussistenza - Responsabilità solidale del proprietario del veicolo - Esclusione.

In caso di omessa notifica dell'ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ed in caso di violazione del codice della strada anche di omessa notifica del verbale di accertamento, l'opposizione prevista dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (e per le violazioni del codice della strada dagli artt. 203, 205...

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