Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine295-318

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 4 febbraio 2000, n. 1241. Pres. Sommella - Est. Amatucci - P.M. Apice (diff.) - Comune di Civitavecchia (avv. Lungarini) c. Carlevaro (avv. Carlevaro)

Cassazione civile - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma - Procura a margine del ricorso - Requisito della specialità - Sussistenza. Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Omissione - Per decorso del termine di legge - Deduzione di vizi del verbale di accertamento in sede di opposizione alla cartella esattoriale - Inammissibilità.

Nel giudizio di cassazione il requisito della specialità della procura rilasciata al difensore (artt. 365 e 370 c.p.c.) deve ritenersi soddisfatto quand'anche la procura a margine del ricorso, non contempli specificamente il giudizio di cassazione, in base al principio secondo cui la procura a margine fa corpo unico con l'atto cui accede. (C.p.c., art. 370; c.p.c., art. 365) (1).

Il destinatario di una rituale notificazione del verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada che abbia lasciato inutilmente decorrere il termine di legge per l'opposizione, non può dedurre in sede di opposizione alla cartella esattoriale vizi del verbale che avrebbero dovuto farsi tempestivamente valere con l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione o il verbale di accertamento. (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23) (2).

    (1) Nello stesso senso, v. Cass. civ. 13 ottobre 1999, n. 11516 in CED, Archivio civile, RV 530623; Cass. civ. 20 febbraio 1999, n. 1430, in Arch. civ. 1999, 1398 e Cass. civ. 3 aprile 1998, n. 3422, ivi 1999, 216.

    (2) Nulla in termini. Per utili riferimenti, v. Cass. civ. 2 settembre 1997, n. 8380, in Arch. civ. 1998, 856 e Cass. civ. 26 agosto 1996,n. 7830, ivi 1997, 533.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso al pretore di Civitavecchia depositato il 3 dicembre 1995, proposto ai sensi dell'art. 22 della L. n. 689 del 1981, Antonio Maria Carlevaro, premesso che il 3 novembre 1995 l'esattore comunale Monte dei Paschi di Siena gli aveva comunicato l'iscrizione a ruolo della somma di lire 193.550, dovute per sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, rappresentava (a) che la cartella era priva di sottoscrizione e (b) che non gli era mai stato notificato «nei modi e termini di legge, alcun provvedimento amministrativo di accertamento di infrazione valido ai sensi di legge, su cui si fonderebbe il documento». Chiedeva, dunque, che fosse annullata la richiesta di pagamento e/o dichiarata la nullità di qualsiasi atto riguardante la sanzione cui faceva riferimento la cartella. Il ricorso fu notificato anche all'esattore Monte dei Paschi di Siena.

Il comune di Civitavecchia resistette affermando che il verbale di accertamento era stato ritualmente notificato e che non occorreva che la cartella fosse sottoscritta. All'udienza di comparizione il ricorrente rilevò che non era sottoscritto neanche il modulo contenente la contestazione della violazione.

Con sentenza n. 206/96 il (vice) pretore di Civitavecchia dichiarò «la nullità dell'accertamento di violazione n. 203/00809» e conseguentemente annullò «la comunicazione di iscrizione a ruolo n. 09740003694».

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il comune di Civitavecchia sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso Antonio Maria Carlevaro.

L'esattore non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - 1. Il controricorrente prospetta l'inammissibilità del ricorso:

a) per nullità della procura derivante dalla mancata indicazione del nome e dalla illeggibilità della sottoscrizione del rappresentante pro tempore del Comune che l'aveva conferita;

b) per difetto del requisito della specialità della procura stessa, non essendo stato fatto specifico riferimento al giudizio di cassazione;

c) per difetto di indicazione della deliberazione in virtù della quale era stata sottoscritta la procura impugnata.

  1. 1. - L'eccezione è priva di pregio sotto ognuno dei profili in cui si articola.

    Il ricorso, come risulta dall'intestazione dell'atto, è stato proposto dal «Comune di Civitavecchia in persona del Sindaco suo legale rapp.te pro tempore ed in carica avv.to Pietro Tadei, rapp.to e difeso dall'avv. . . . , in virtù di delibera di giunta n. 1475 del 23 settembre 1997 e procura speciale a margine del presente atto».

    Risultano dunque puntualmente indicate in ricorso sia la deliberazione autorizzativa sia l'identità della persona del sindaco, che non occorre siano ripetute nel testo della procura speciale ad litem.

    Il Sindaco ha inoltre rilasciato la procura, come risulta dal suo testo («nella qualità di Sindaco del comune di Civitavecchia ed a ciò autorizzato»), sicché è del tutto irrilevante l'illeggibilità della sua sottoscrizione, che è stata certificata come autentica dal difensore.

    Quanto alla mancata indicazione del giudizio di cassazione nel testo della procura rilasciata al difensore a margine dell'atto, dal consolidato principio secondo il quale la procura a margine fa corpo unico con l'atto cui accede, discende che il requisito della specialità di cui all'art. 365 c.p.c. è soddisfatto quand'anche la procura a margine non contempli specificamente il giudizio di cassazione e pure se il suo testo faccia impropriamente riferimento ad ogni stato e grado del giudizio.

    2.1. - Col primo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 99/101 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. - il comune ricorrente si duole che il pretore non abbia tenuto conto dei limiti conoscitivi costituiti dai motivi di opposizione, con i quali l'opponente aveva esclusivamente dedotto che la cartella esattoriale non eraPage 296 sottoscritta e che non gli era stato notificato il verbale di accertamento, e non anche che esso fosse nullo.

    2.2. - La doglianza è infondata in quanto il ricorrrente si era doluto della mancata notificazione di un accertamento «valido ai sensi di legge», onde l'ambito della devoluzione si estendeva anche all'aspetto esaminato dal pretore, che ha ritenuto il verbale di accertamento notificato nullo, in quanto non sottoscritto.

    3.1. - Col secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 112-156 c.p.c., 14, L. 24 novembre 1981, n. 689, 14, L. 20 novembre 1982, n. 890, 200 e 201 c.d.s., 383 e 384 reg. c.d.s., nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

    Dolendosi che il pretore abbia dichiarato la nullità del verbale notificato perché non sottoscritto, il ricorrente sostanzialmente sostiene: a) che il verbale era stato (validamente) redatto con sistema meccanizzato su modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio, b) che la notifica era stata validamente eseguita sicché, in base ai principi generali posti dall'art. 156 c.p.c. in materia di nullità degli atti processuali, l'eventuale nullità non avrebbe potuto essere pronunciata, avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato; c) che, non avendo il contravventore proposto opposizione al verbale di accertamento nei termini di legge, non poteva far valere i vizi del verbale stesso in sede di opposizione alla cartella esattoriale.

    3.2. - L'ultimo profilo di censura, il cui esame è logicamente preliminare, è fondato.

    In fattispecie nella quale il ricorrente aveva proposto opposizione avverso l'iscrizione a ruolo esattoriale deducendo l'inesistenza dei verbali di contestazione perché privi di adeguata motivazione ed illeggibili nella firma del vigile, questa Corte ha recentemente chiarito (Cass., n. 482/99) che, in tal caso, il termine per proporre opposizione decorre «non già dalla notifica della cartella esattoriale (ipotesi questa che si verifica solo in mancanza di notifica del processo verbale o dell'ordinanza ingiunzione), ma dalle notifiche dei processi verbali di contestazione».

    Che con l'opposizione alla cartella esattoriale non possano farsi valere vizi che non concernano la regolarità della notifica, ma quella dell'atto notificato (tuttavia contenente gli estremi della violazione e tale da consentire al destinatario la chiara comprensione dello specifico fatto ascrittogli) direttamente discende, del resto, dalle ragioni per le quali il giudice delle leggi e quello di legittimità hanno ritenuto che l'opposizione prevista dagli artt. 22 e 23 della L. n. 689/81 possa essere indirizzata anche avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa: ragioni costituite dall'esigenza di garantire al destinatario della cartella esattoriale l'esercizio del diritto di difesa e di recuperare il momento di garanzia giurisdizionale che, a causa della omessa rituale notifica dell'ordinanza ingiunzione, ovvero del verbale di accertamento per le violazioni del codice della strada, gli era stato dapprima negato (Cass., nn. 8380/97 e 7830/96).

    Per contro, allorché l'esigenza di recupero del momento giurisdizionale non sia configurabile per essere stato il destinatario della notifica della cartella esattoriale posto in condizione, a seguito della rituale notifica del verbale di accertamento della violazione del codice della strada ovvero dell'ordinanza ingiunzione della sanzione amministrativa, di insorgere immediatamente avverso tali atti, non è consentito dedurre in sede di opposizione alla cartella vizi o ragioni difensive che avrebbero dovuto farsi tempestivamente valere con l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione o il verbale di accertamento.

    A tanto consegue che l'opposizione alla cartella, nella parte in cui il ricorrente si era doluto (giusta l'interpretazione della domanda operata dal giudice del merito) della mancata sottoscrizione del verbale di accertamento notificatogli (secondo quanto è stato documentalmente provato dall'amministrazione nel corso del giudizio pretorile di opposizione e riconosciuto dal controricorrente a pagina 4 del controricorso), avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

    4.1. - Col...

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