Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 8 maggio 2000, n. 6 (c.c. 23 febbraio 2000). Pres. Viola - Est. Gemelli - P.M. Toscani (conf.) - Ric. D'Amuri.

Prova penale - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Tabulati di conversazioni telefoniche - Utilizzabilità - Autorizzazione - Necessità - Esclusione - Provvedimento motivato del P.M. - Sufficienza. - Prova penale - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione dele operazioni - Durata - Decorrenza.

Ai fini dell'acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici dal gestore del servizio è sufficiente il decreto motivato dell'autorità giudiziaria, non essendo necessaria, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l'osservanza delle disposizioni relative all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui agli articoli 266 e seguenti cod. proc. pen. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che il controllo giurisdizionale sul provvedimento acquisitivo, che attiene ad un mezzo di ricerca della prova, si attua mediante la rilevabilità anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, dell'eventuale inutilizzabilità, essendo l'art. 191 cod. proc. pen. applicabile anche alle c.d. prove "incostituzionali" perchè assunte con modalità lesive dei diritti fondamentali). (C.p.p., art. 267) (1).

In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la durata delle operazioni deve calcolarsi, ai fini del controllo del rispetto del termine per il quale è intervenuta l'autorizzazione del giudice, dal momento di inizio effettivo delle intercettazioni. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili gli esiti di intercettazioni telefoniche - durate trentasette giorni - le quali, autorizzate dal giudice per quaranta giorni, avevano avuto effettiva esecuzione oltre un mese dopo la data fissata per il loro inizio dal decreto del pubblico ministero che le aveva disposte). (C.p.p., art. 268) (2).

    (1) Importante decisione con la quale le Sezioni Unite fanno chiarezza sulla legittimità o meno dell'utilizzazione dei tabulati di conversazioni telefoniche acquisiti col solo decreto motivato del P.M. Il chiarimento si è reso necessario dopo la pronuncia di due sentenze, l'una di queste stesse sezioni, l'altra della Corte costituzionale che hanno ingenerato qualche dubbio circa l'applicazione dell'art. 267 c.p.p. Con sentenza 24 settembre 1998, Gallieri, in questa Rivista 1998, 539, le sezioni unite hanno affrontato una questione analoga a quella in esame, ovvero la utilizzabilità dei tabulati acquisiti su iniziativa della P.G. ma senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, risolvendola in senso negativo. Mentre, con la pressoché contestuale sentenza 17 luglio 1998, n. 281, in Giur. cost. 1998, 2167, la Corte costituzionale, affermando la diversità delle discipline che regolano l'acquisizione del contenuto delle intercettazioni e quella dei dati esterni delle medesime, ha ritenuto sufficiente per l'acquisizione di questi ultimi un provvedimento motivato del P.M. A sostegno di quest'ultima tesi è intervenuta, di recente, anche la sentenza Cass. pen., sez. IV, 12 aprile 2000, Ben Nouir, inedita.

(2) Giurisprudenza consolidata. Ex plurimis, v. Cass. pen, sez. VI, 4 giugno 1996, Falsone, in questa Rivista 1997, 242; Cass. pen., sez. I, 2 giugno 1994, Sonnino, ivi 1994, 738; Cass. pen., sez. II, 21 maggio 1993, Ciampà, ivi 1994, 134; Cass. pen., sez. I, 3 agosto 1992, Filannino, ivi 1993, 172 e Trib. Sciacca, ord. 12 luglio 1993, xy, ivi 1993, 595.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - A Domenico D'Amuri, indagato per partecipazione ad associazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per concorso nei relativi reati-fine commessi il 23 e 24 settembre ed il 6 e 10 ottobre 1998, il Gip del Tribunale di Lecce con ordinanza del 23 marzo 1999 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere.

Su richiesta di riesame, il Tribunale di Lecce ha confermato il provvedimento, respingendo l'eccezione di inutilizzabilità dei «tabulati» telefonici acquisiti dalla polizia giudiziaria in esecuzione del decreto motivato del pubblico ministero «non essendo affatto necessario un decreto del Gip così come espressamente chiarito anche dalle sezioni unite del Supremo Collegio (v. Cass., sez. un., 13 luglio 1998, Gallieri), in conformità alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 1993».

Ha altresì precisato che le intercettazioni sull'utenza cellulare (Omissis), autorizzate dal Gip e disposte per quaranta giorni decorrenti dalle ore 16 del 9 luglio 1998 (decreto del P.M. in data 7 luglio 1998), ma in effetti iniziate il 13 agosto 1998 e proseguite fino al 17 settembre successivo, erano utilizzabili, dovendosi ancorare il termine iniziale all'epoca effettiva delle operazioni, sicché la scadenza dei quaranta giorni sarebbe maturata solo il 22 settembre.

Nel merito, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base delle conversazioni in arrivo e in partenza sul cellulare suindicato, in uso al cittadino albanese Jacupi Agron, coordinatore di un'intensa, articolata e programmata attività, posta in essere tra il settembre e l'ottobre 1998, finalizzata all'ingresso clandestino in Italia di cittadini extracomunitari, ad opera di un gruppo di italiani diretti da Fabrizio Geusa.

Il diretto coinvolgimento del D'Amuri, quale individuo che per il suo contributo avrebbe dovuto beneficiare della divisione degli illeciti proventi, è risultato da alcune telefonate intercorse fra il medesimo ed il Geusa e tra quest'ultimo ed un altro associato. Individuato nel soggetto indicato come «Domenico», quello della «Uno» rossa, con riferimento all'autoveicolo risultato effettivamente nella sua disponibilità nell'episodio dello sbarco del 9 ottobre 1998, il D'Amuri in tale circostanza era stato visto dagli agenti di polizia, alla guida di detto mezzo lungo la superstrada Lecce-Brindisi, avvicinarsi all'autovettura del Geusa, dopo che questi aveva concordato con l'Agron il prelevamento dei clandestini sbarcati, peraltro rinviato a causa della notata presenza delle forze dell'ordine lungo quella materia stradale.

L'esistenza delle esigenze cautelari, sotto il profilo del pericolo di recidiva, è stata desunta dalle circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato, pluripregiudicato per Page 252 gravi delitti contro la persona, il patrimonio e in materia d'armi; la proporzione è stata ritenuta in riferimento all'entità del fatto ed alla misura della pena che potrebbe essere irrogata.

Avverso l'ordinanza, emessa il 12 aprile 1999, il difensore avv. Iacovazzi ha proposto ricorso, eccependo l'inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni eseguite, in quanto protrattesi oltre i quaranta giorni autorizzati, a partire dal termine iniziale prefissato alle ore 16 del 9 luglio 1998 con scadenza, quindi, alle ore 16 del successivo 18 agosto: le operazioni, iniziate il 13 agosto, si sono protratte fino al 17 settembre.

Sostiene, altresì, l'inutilizzabilità dei tabulati telefonici relativi alla medesima utenza, acquisiti senza il decreto motivato dell'autorità giudiziaria, nonché dei risultati probatori riguardanti il traffico informatico documentato dagli stessi, sulla base della decisione del Supremo Collegio (sentenza Gallieri cit.), che ha ritenuto che anche i dati esterni delle conversazioni, strumentali al trattamento del flusso informatico, del quale costituiscono la documentazione in forma intellegibile, possono essere acquisiti e utilizzati ottemperando alle formalità previste dall'art. 267 c.p.p.

Censura, infine, la ritenuta gravità degli indizi basata su elementi inconcludenti, quali la presenza del D'Amuri sulla superstrada Brindisi-Lecce alla guida di una Fiat Uno rossa; e chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

Il ricorso è stato assegnato alla II sez. pen. della Cassazione che, in riferimento all'acquisizione dei tabulati telefonici, ha rilevato che alle sezioni unite col ricorso Gallieri era stata devoluta la questione relativa all'utilizzabilità del tabulato acquisito senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, su iniziativa della polizia giudiziaria; e pertanto, non essendo in quel caso rilevante, non era stato chiarito se ai fini della legittimità dell'acquisizione fosse sufficiente il decreto del pubblico ministero ovvero occorresse anche quello del Gip, con l'integrale osservanza del disposto dell'art. 267 c.p.p. I giudici della II sezione hanno osservato che in riferimento al presente ricorso quest'ultima questione è rilevante poiché prima il Gip e successivamente il tribunale hanno posto a fondamento dei rispettivi provvedimenti anche la valutazione delle notizie desunte dai tabulati, ritenuti indispensabili ai fini dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Hanno altresì posto in rilievo che qualche giorno dopo la decisione delle sezioni unite del 13 luglio 1998 è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 281/98 che, decidendo la medesima questione, ha ribadito la diversità delle discipline che regolano l'acquisizione del contenuto delle intercettazioni e quella dei dati esterni delle medesime comunicazioni, per la diversa forma d'intrusione nella sfera della riservatezza, ritenendo sufficiente per l'acquisizione di questi ultimi un provvedimento motivato del P.M., senza la necessità dell'intervento del giudice.

Potendo ingenerare la decisione del giudice delle leggi una lettura dell'art. 267 c.p.p. diversa da quella accolta con la sentenza Gallieri, ha rimesso il ricorso alle sezioni unite per esaminare, ora in via principale, la specifica questione della competenza ad emettere il decreto motivato che dispone l'acquisizione dei tabulati telefonici, che nella precedente pronuncia è stata oggetto soltanto di apprezzamento incidentale espresso con una conclusione interpretativa.

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