Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine739-759

Page 739

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 6 settembre 2000, n. 11756. Pres. Baldassarre - Est. Napoletano - P.M. Gambardella (diff.) - Soc. Rossi Veicoli Industriali (avv. Roccella) c. Soc. Nessi e Malocchi (avv. Martinelli)

Vendita - Garanzie per i vizi della cosa venduta - Vendite a catena di autoveicoli - Autonomia di ciascuna vendita - Ritardata o mancata consegna dei documenti - Azione risarcitoria del compratore danneggiato nei confronti dei precedenti venditori - Esclusione - Azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del proprio venditore - Configurabilità.

Nelle vendite a catena di autoveicoli, il principio dell'autonomia di ciascuna vendita, pur non consentendo di trasferire automaticamente nei confronti del primo venditore l'azione risarcitoria esercitata da taluno dei successivi compratori, che si ritenga danneggiato a causa dell'omessa o ritardata consegna dei documenti che consentono la circolazione dell'autoveicolo, non impedisce al rivenditore di proporre nei confronti del proprio venditore domanda di risarcimento del danno, ravvisabile anche in quello da lui risarcito al suo avente causa, quando tra l'inadempimento del venditore a monte e tale danno sussista il necessario rapporto di causalità; tale rapporto non è escluso dalla consapevolezza, da parte del primo acquirente dell'indisponibilità in tempi ragionevoli dei documenti, potendo ciò configurare soltanto un suo eventuale concorso di colpa. (C.c., art. 1227; c.c., art. 1490; c.c., art. 1477) (1).

    (1) Per soli riferimenti in tema di risarcimento del danno in caso di vendita a catena, v. Cass. civ. 6 dicembre 1995, n. 12577, in Arch. civ. 1996, 1210. In dottrina v. F. MOLFESE, Vendita a catena di autoveicoli, in Riv. giur. circ. e trasp. 1986, 111.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Germano Casarini, con atto di citazione notificato il 22 ottobre 1982, convenne innanzi al Tribunale di Bergamo la Rossi Veicoli Industriali Srl, chiedendo la condanna della convenuta a consegnargli i documenti relativi ad un autocarro dalla stessa vendutogli ed a risarcirgli i danni cagionatigli dal ritardo nella consegna dei documenti.

La convenuta si costituì in giudizio per resistere alla domanda, contestando la propria responsabilità in ordine al fatto lamentato, poiché, come aveva reso noto all'acquirente, i documenti le sarebbero stati consegnati non appena la Fiat Lariocarri di Albavilla Spa, che aveva venduto il veicolo ad essa convenuta, li avesse rimessi a lei; il che sarebbe avvenuto compatibilmente con i tempi notoriamente lunghi richiesti dall'Ispettorato della motorizzazione civile di Milano. Chiese, comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa la «Fiat Lariocarri» perché fosse dichiarata obbligata a garantirla e tenerla indenne dalla domanda proposta dal Casarini e condannata a rimborsarle le somme al cui pagamento essa sarebbe stata eventualmente condannata verso il Casarini.

L'adito tribunale condannò la «Rossi Veicoli Industriali» a risarcire al Casarini i danni ed a rifondergli le spese di lite ed, accogliendo parzialmente la domanda di rivalsa proposta dalla convenuta, condannò la «Fiat Lariocarri» a tenere indenne la «Rossi Veicoli Industriali» dei danni ma non anche delle spese di lite.

Tale decisione, a seguito dell'appello principale della «Rossi Veicoli Industriali» e dell'appello incidentale della Impresa Costruzioni Nessi e Malocchi Spa, che aveva assorbito frattanto la «Fiat Lariocarri», è stata riformata dalla Corte di appello di Brescia, che, con sentenza resa in data 6 febbraio 1998, in accoglimento del gravame incidentale, ha rigettato integralmente la domanda di rivalsa proposta dalla «Rossi Veicoli Industriali» nei confronti della «Fiat Lariocarri».

Ha osservato il giudice d'appello che la «Rossi Veicoli Industriali», pur avendo acquistato dalla «Fiat Lariocarri» l'autocarro senza riceversi i relativi documenti, non aveva al riguardo espresso alcuna doglianza né, tanto meno, aveva, nei confronti della venditrice, proposto domanda volta alla declaratoria d'inadempimento ed al risarcimento dei danni, essendosi limitata a sostenere che essa era tenuta a garantirla della pretesa risarcitoria del Casarini. E, poiché la «Fiat Lariocarri», pur tenuta a rispondere verso la propria acquirente dell'adempimento dell'obbligo di consegnarle i documenti, non oggetto, però, di alcuna iniziativa, né giudiziale né stragiudiziale, non poteva rispondere dell'inadempimento del contratto concluso con un terzo della «Rossi Veicoli Industriali» nella consapevolezza dell'indisponibilità dei documenti del veicolo, la domanda di garanzia andava respinta.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Rossi Veicoli Industriali Srl, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso la Impresa Costruzioni Nessi e Malocchi Spa.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con l'unico motivo formulato la ricorrente denuncia «errori di attività per omessa, inadeguata, illogica o falsa interpretazione dei fatti e della domanda», adducendo che: a) in primo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d'appello, essa ricorrente non aveva alcun motivo per esprimere doglianze, all'atto dell'acquisto, per la mancata consegna dei documenti da parte della venditrice «Lariocarri», poiché era logico ritenere che la consegna sarebbe seguita in tempi ragionevoli; b) altrettanto erroneamente la corte di appello ha affermato che non era stata proposta una domanda volta all'accertamento dell'inadempimento della «Lariocarri» nei suoi confronti ed al risarcimento dei danni, poiché essa ricorrente aveva concluso chiedendo che la «Lariocarri» fosse dichiarata «obbligata a garantire e tenere sollevata ed indenne la Srl Rossi Veicoli Industriali da tutte le domande svolte dalla ditta Casarini Germano e condannarla a rimborsare alla Srl Rossi Veicoli Industriali tutto quanto quest'ultima venisse condannata a pagare alla predetta ditta Casarini» (p. 4 sentenza del tribunale); c) il giudice d'appello non ha con-Page 740siderato che, chiamando in manleva la «Lariocarri», essa ricorrente aveva agito per accertare che il proprio ritardo nella consegna dei documenti era imputabile alla «Lariocarri» (sul punto pienamente confessa) e per chiedere la condanna della stessa - in via eventuale e di regresso condizionato alla propria soccombenza - a rimborsarle tutte le somme oggetto dell'eventuale condanna di essa ricorrente verso il Casarini; d) l'impugnata sentenza travisa la finalità dell'azione esercitata da essa ricorrente, attribuendole, anziché la finalità dell'esercizio di una rivalsa, lo scopo di istituire un litisconsorzio alternativo tra il Casarini e la «Lariocarri», il che, peraltro, sarebbe stato ammissibile, attesa l'unicità del fatto generatore della responsabilità prospettata con la domanda principale e con quella di regresso.

Osserva, preliminarmente, la Corte che non può trovare accoglimento l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente sul rilievo dell'impossibilità di inquadrare la censura formulata dal ricorrente nell'ambito dell'art. 360 c.p.c.

La censura, ancorché in forma non sufficientemente chiara ma, comunque, intelligibile, denuncia, in primo luogo, l'omesso esame della domanda concretamente proposta dalla ricorrente nei confronti del terzo chiamato in causa - la Fiat Lariocarri Spa - ed, in secondo luogo, l'erronea qualificazione di essa come domanda di vera e propria garanzia, anziché come domanda di rivalsa, fondata su di un titolo - il contratto concluso dalla «Rossi Veicoli Industriali» con la «Fiat Lariocarri» - diverso da quello - il contratto concluso dal Casarini con la «Rossi Veicoli Industriali» - sul quale si fondava la domanda principale. Deve, pertanto, ritenersi che la ricorrente abbia voluto denunciare l'omessa motivazione o l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (n. 5 dell'art. 360 c.p.c.) nonché la violazione delle norme ermeneutiche nell'interpretazione della domanda (n. 3 dell'art. 360 c.p.c.).

Ciò premesso, si osserva che il ricorso è fondato.

L'impugnata sentenza, nell'interpretare la domanda proposta dalla convenuta «Rossi Veicoli Industriali», nei confronti del terzo chiamato in causa, «Fiat Lariocarri», ha omesso di esaminare compiutamente le conclusioni formulate dalla «Rossi Veicoli Industriali», così come risultano dall'atto di chiamata in causa, il cui esame è consentito in considerazione della natura del vizio denunciato, e, comunque, è pervenuto ad una qualificazione giuridica non esatta, in rapporto agli elementi costitutivi della domanda enucleabili dall'esame di dette conclusioni.

Pur rilevando che la causa petendi della domanda consisteva nella violazione da parte della «Fiat Lariocarri», dell'obbligo di curare il disbrigo della pratica verso l'Ispettorato della motorizzazione civile di Milano, all'evidente fine di accelerare il rilascio dei documenti relativi all'autocarro venduto, il giudice d'appello ha escluso che con tale domanda si fosse chiesto l'accertamento dell'inadempimento del terzo chiamato in causa e la sua condanna al risarcimento del danno subito dall'acquirente.

Tale interpretazione trascura di considerare, da un canto, l'evidenziata causa petendi, che, di per sè, poneva in rilievo la violazione di un obbligo contrattuale autonomamente assunto dalla «Fiat Lariocarri» nei confronti della «Rossi Veicoli Industriali», dall'altro, qualificando la domanda come domanda di garanzia, non si avvede che l'oggetto della domanda, costituito dalla condanna al rimborso di tutto quanto la «Rossi Veicoli Industriali» sarebbe stata eventualmente condannata a pagare all'attore, essendo collegabile al denunciato inadempimento contrattuale, era qualificabile come vero e proprio risarcimento. Infatti, se è vero che, come traspare dalla motivazione data dal giudice d'appello, nelle vendite cosiddette «a catena» l'autonomia di ciascuna vendita non consente di trasferire automaticamente nei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT