Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine543-582

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 24 aprile 2001, n. 6026. Pres. Giustiniani - Est. Segreto - P.M. Pivetti (conf.) - Lucci c. Soc. Geas Assicurazioni.

Assicurazione obbligatoria - Sinistro verificatosi nel periodo indicato nel contrassegno o nel termine di tolleranza di cui all'art. 1901 c.c. - Obbligo dell'assicurazione di risarcire il danno - Sussistenza - Eventuali cause di invalidità del rapporto assicurativo - Irrilevanza. Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Termine di settanta giorni - Decorso - Condizione di proponibilità dell'azione - Verifica di ufficio ed anche in sede di legittimità - Ammissibilità - Azione nei confronti del solo danneggiante - Applicabilità del termine.

Procedimento civile in genere - Intervento in causa di terzi - Su istanza del convenuto - Chiamata del terzo quale unico responsabile - Estensione della domanda - Sussistenza - Chiamata in garanzia - Estensione - Esclusione - Azione di danni da incidente stradale nei confronti del danneggiante - Chiamata in garanzia dell'assicuratore - Estensione della domanda - Esclusione.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il contrassegno ed il certificato di assicurazione operano nell'interesse ed a tutela del danneggiato, assolvendo la funzione di comunicare ai terzi la copertura assicurativa del veicolo, determinando in essi ragionevole affidamento in detta comunicazione. Ne consegue che il danneggiato che inoltri la richiesta di risarcimento all'assicuratore e che proponga contro il medesimo azione diretta è esonerato dall'onere di accertare se il contratto sia ancora vigente o sia stato sciolto. Infatti, in forza del combinato disposto dell'articolo 7 della legge 990/1969 e dell'articolo 1901 c.c., in presenza di certificato assicurativo e relativo contrassegno, l'assicuratore risponde nei confronti del terzo danneggiato, nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui al citato articolo 1901 c.c. - e cioè entro i primi quindici giorni dalla scadenza del termine di pagamento del premio successivo al primo - anche se non sia stato pagato il nuovo premio - restando salva, in tal caso, l'azione di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato - dal momento che nei confronti dei terzi non rileva la validità del rapporto assicurativo, ma solo l'autenticità del contrassegno. (C.c., art. 1901; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7) (1).

La norma contenuta nell'articolo 22 della legge 990/1969, nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all'assicuratore ed al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, pone una condizione di proponibilità dell'azione stessa, la cui ricorrenza deve essere riscontrata anche d'ufficio ed in sede di legittimità salva la preclusione derivante dalla formazione del giudicato per la mancata impugnazione sul punto. Peraltro, la menzionata disposizione non limita l'onere in questione al solo caso di azione diretta contro l'assicuratore, ma lo estende a tutte le ipotesi in cui si agisca per il risarcimento dei danni da incidente stradale ed è, pertanto, applicabile anche quando l'azione è diretta contro il responsabile civile e/o l'autore del fatto illecito, pur se non sia stato contemporaneamente convenuto l'assicuratore. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22) (2).

Il principio secondo il quale, qualora il convenuto chiami in causa un terzo indicandolo quale unico responsabile nei confronti dell'attore, la domanda proposta da quest'ultimo si estende automaticamente al terzo, non trova applicazione nel caso della chiamata in garanzia, attesa l'autonomia sostanziale del rapporto confluito nel processo per effetto di detta chiamata, e pertanto l'attore rimasto soccombente in primo grado che non abbia proposto domanda nei confronti del chiamato non può formularla ex novo in appello. (C.p.c., art. 106) (3).

    (1) Si rinvia alle segnalazioni giurisprudenziali di cui in parte motiva.


    (2) Nello stesso senso v. Cass. civ. 1 dicembre 1998, n. 12189, in questa Rivista 1999, 111 e Cass. civ. 8 gennaio 1997, n. 59, in Arch. civ. 1997, 1130.


    (3) Conforme a Cass. civ. 4 marzo 2000, n. 2471, in Arch. civ. 2001, 125 e Cass. civ. 23 agosto 1997, n. 7930, ivi 1998, 757.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato il 13 marzo 1991, Anna Paola Lucci conveniva davanti al Tribunale di Roma Paolo Conti Alunno e la spa Prudential assicurazioni, chiedendone la condanna a risarcire i danni patiti a seguito dell'incidente stradale accaduto in Roma, il 9 novembre 1990.

Assumeva l'attrice che alle ore 4,10 mentre percorreva alla guida della propria auto Fiat Ritmo via del Tritone in Roma, giunta ad un semaforo segnalante luce rossa, veniva tamponata dalla Bmw 323, guidata dal proprietario Conti Alunno ed assicurata con la Prudential.

Si costituiva la sola Prudential ed assumeva che all'epoca dell'incidente non era assicuratrice dell'auto in questione.

Con autonomo atto di citazione, notificato il 13 aprile 1993 il Conti conveniva in giudizio la spa Geas assicurazioni, presso la quale aveva assicurato la propria auto con decorrenza 4 novembre 1990, per essere manlevato in caso di condanna.

I due giudizi venivano riuniti.

Il tribunale dichiarava improponibile la domanda della Lucci nei confronti del Conti e rigettava la domanda della medesima nei confronti della Prudential, con sentenza depositata il 15 aprile 1994.

Resistevano i convenuti.

La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 23 luglio 1997, rigettava l'appello.

Riteneva la corte d'appello che dagli accertamenti effettuati dal tribunale risultava che alla data dell'incidente l'auto del Conti era assicurata con la Geas assicurazioni, essendo scaduta il 4 novembre 1990 l'assicurazione con la Prudential (nelle more divenuta Centurion assicurazioni spa); che, pur essendo esposto sull'auto del Conti il contrassegno della Prudential al momento dell'incidente e pur essendo lo stesso stato visionato anche dai vigili urbani, nellaPage 544 fattispecie non operava il secondo comma dell'articolo 1901, poiché esso presuppone che il contratto di assicurazione non sia stato risolto per scadenza del termine, come era avvenuto nella fattispecie; che non poteva invocare l'attrice i principi in tema di affidamento, in quanto, poiché dal contrassegno emergeva che la data di scadenza era quella del 4 novembre 1990, essendosi verificato l'incidente il 9 novembre 1990, un comportamento doveroso da parte sua avrebbe dovuto indurla ad accertare se l'auto era ancora coperta da assicurazione.

Riteneva, quindi la Corte che non era proponibile la domanda nei confronti del Conti, non essendo stata inoltrata la richiesta di risarcimento al suo assicuratore ex articolo 22 legge 990/69, mentre costituiva domanda nuova quella proposta nei confronti della Geas di risarcimento dei danni, con la conseguenza che era inammissibile, essendo stata avanzata solo in grado di appello.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Lucci.

Resiste con controricorso la Geas, che ha presentato anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1.1. - Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 22 legge 990/69 ed articolo 345 c.p.c., dell'articolo 2054 c.c., in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c.

Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza di appello ha dichiarato improponibile la domanda nei confronti del Conti, pur avendo l'appellante inviato direttamente a quest'ultimo la prescritta richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 22 legge 990/69, e che erroneamente detta sentenza abbia ritenuto come nuova la sua domanda nei confronti della Geas.

In particolare, in merito a questa ultima doglianza, ritiene la ricorrente che, allorché il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria di responsabilità dello stesso, non è necessario che l'attore estenda al chiamato la sua domanda.

Ritiene, pertanto, la ricorrente che la sua domanda nei confronti del convenuto si era già estesa anche alla chiamata spa Geas in primo grado, per cui non sussisteva alcuna violazione dell'articolo 345 c.p.c., relativamente alla domanda espressamente proposta in secondo grado di condanna di detta assicuratrice, proprio per effetto di estensione alla stessa già in primo grado della domanda, quale conseguenza della chiamata in causa da parte del convenuto.

1.2. - Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo ad un punto decisivo della controversia ex articolo 360 n. 5 c.p.c. e la violazione dell'articolo 7 legge 990/69.

Ritiene la ricorrente che con motivazione apparente la corte di merito ha ritenuto che l'attrice non abbia proceduto diligentemente all'individuazione della compagnia assicuratrice tenuta al risarcimento del danno, in quanto dal contrassegno esposto emergeva che l'assicuratore era la spa Prudential. Tanto apparve anche ai vigili urbani, che non contravvenzionarono il Conti. Inoltre la Prudential, ricevuta la missiva ex articolo 22 legge 990/69, non contestò il rapporto assicurativo alla data dell'incidente.

2.1. - Ritiene questa Corte che i suddetti motivi, essendo strettamente connessi, vadano esaminati congiuntamente.

Essi sono solo parzialmente fondati.

Anzitutto va rigettata la doglianza relativa alla dichiarata inammissibilità della domanda nei confronti della Geas, perché proposta solo in grado di appello, giusto il disposto dell'articolo 345 c.p.c.

Premesso, infatti, che nessuna domanda la Lucci aveva proposto espressamente in primo grado nei confronti della Geas, come correttamente rilevato dalla sentenza di appello, non può ritenersi, come sostiene la ricorrente che il solo fatto che il Conti avesse chiamato in causa la Geas, comportasse un'estensione dell'originaria domanda...

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