Giurisprudenza di legittimità

Pagine39-83

Page 39

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 15 gennaio 2001, n. 34 (c.c. 22 novembre 2000). Pres. Vessia - Est. Marrone - P.M. (diff.) - Ric. P.M. in proc. ignoti.

Azione penale - Notizia di reato - Iscrizione nel registro - Attiiscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. - Procedimento - Esiti - Esercizio dell'azione penale o richiesta di archiviazione - Necessità - Atti non costituenti notizia di reato - Iscrizione nel c.d. modello 45 - Trasmissione diretta al proprio archivio da parte del P.M. - Legittimità - Richiesta di archiviazione al Gip - Possibilità - Dovere del giudice di provvedere - Sussistenza. Indagini preliminari - Chiusura - Archiviazione - Richiesta del P.M. - Richiesta relativa ad affare iscritto nel registro degli atti non costituenti notizie di reato - Provvedimento del Gip di non luogo a provvedere - Abnormità - Sussistenza - Fattispecie

In tema di azione penale, mentre il procedimento attivato e seguito di iscrizione degli atti nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. (c.d. "mod. 21") ha come esito necessitato l'inizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione, l'iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato (c.d. "mod. 45") può sfociare o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del Pubblico Ministero in relazione a quei fatti che fin dall'inizio appaiano come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie notitiae criminis, qualora siano state compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato. In quest'ultimo caso, l'eventuale richiesta di archiviazione non è condizionata dal previo adempimento, da parte del pubblico ministero, dell'obbligo di reiscrizione degli atti nel registro "mod. 21", in quanto la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura degli atti spetta al titolare dell'azione penale indipendentemente dal dato formale dell'iscrizione in questo o in quel registro, e al giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato né su quella valutazione, né sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro. (C.p.p., art. 409; c.p.p., art. 335) (1).

È abnorme il provvedimento con cui il Gip, richiesto dell'archiviazione di un affare iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, dichiari non luogo a provvedere sulla richiesta, disponendo la restituzione degli atti stessi al pubblico ministero sul rilievo della natura di quell'iscrizione, indicativa dell'inesistenza di una notitia criminis. (Nella specie, concernente denuncia anonima per pretesa corruzione, in relazione alla quale erano già state compiute investigazioni, la S.C. ha ritenuto l'abnormità del provvedimento sotto il profilo funzionale, in quanto esso aveva impedito il naturale epilogo del procedimento di archiviazione, determinandone la stasi, con pregiudizio delle facoltà della persona offesa, impossibilitata ad intervenire con l'opposizione, e con preclusione alla riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. e alla conseguente utilizzabilità di quelle espletate). (C.p.p., art. 411; c.p.p., art. 409; c.p.p., art. 335) (2).

    (1) Nel senso che la procedura di archiviazione riguarderebbe solo gli atti per i quali il P.M. abbia disposto l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (Mod. 21), v. Cass. pen., sez. VI, 21 gennaio 1998, Ferretti, in questa Rivista 1998, 626; Cass. pen., sez. VI, 4 aprile 1996, Pergola, ivi 1996, 921 e Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 1991, Boschetti, ivi 1991, 560. Cfr., altresì, Cass. pen., sez. V, 11 luglio 1997, Bove, ivi 1998, 260

(2) Principio in linea con Cass. pen., sez. I, 10 dicembre 1996, P.G. in proc. ignoti, in questa Rivista 1997, 370; Cass. pen., sez. I, 20 febbraio 1992, Puri, ivi 1992, 590 e Cass. pen., sez. VI, 5 aprile 1991, Loffredo, ivi 1991, 560 con nota di P. SILVA, Pseudonotizie di reato: archiviazione o potere di cestinazione del P.M.? Il problema rimane aperto dopo le ultime pronunce di legittimità.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il 2 agosto 1993 perveniva alla Procura di Treviso un esposto anonimo. Il P.M. ne disponeva l'iscrizione nel registro Mod. 46 (reg. anonimi) con la seguente formula «esposto anonimo per ipotesi di corruzione presso la scuola privata Istituti Tecnici Buonarroti» E, il 4 agosto 1993 inviava l'esposto ai CC di Treviso «per indagini in ordine ai fatti denunciati dall'allegato esposto anonimo, di cui si vorrà verificare «il fumus» di fondatezza anche mediante assunzione a s.i.t. di allievi ed ex allievi dell'Istituto in questione».

I CC espletavano indagini procedendo ad interrogatori e con rapporto 20 dicembre 1993 restituivano gli atti al P.M. che con atto 29 dicembre 1993 trasmetteva gli atti del procedimento al P.M. presso il Tribunale di Novara per competenza territoriale.

Il P.M. di Novara, rilevato che vi era già un rapporto dei CC originato dall'anonimo disponeva l'iscrizione a Mod. 45 e, in data 11 marzo 1999 chiedeva al Gip di disporre l'archiviazione in quanto «le indagini non hanno portato all'individuazione di specifiche condotte criminose addebitabili ad alcuno e non sembrano residuare spazi investigativi».

Il Gip con atto in data 10 maggio 1999 dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta avanzata dal P.M. ed ordinava la restituzione degli atti, sostenendo che, in assenza della notitia criminis (desumibile dall'iscrizione dell'esposto nel registro a Mod. 45) non si era instaurato un procedimento penale onde il P.M. aveva solo un potere di cestinazione e cioè di spedire l'esposto direttamente nel suo archivio e non di chiedere il controllo del giudice. Dava atto del contrasto giurisprudenziale tra le sentenze di questa Corte, ma affermava di aderire all'orientamento per il quale la procedura di archiviazione prevista dagli artt. 409 e 410 c.p.p. riguarda solo gli atti per i quali il P.M. abbia disposto l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (Mod. 21).

Ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara deducendo (con riferimento all'orientamento prevalente di questa Corte) l'abnormità del provvedimento del Gip di non luogo a provvedere. Sostiene che, a fronte della richiesta di archiviazione del P.M. Page 40 il giudice, ai sensi dell'art. 405, primo comma, c.p.p., non ha altra alternativa che disporre l'archiviazione o iniziare l'azione penale; che l'art. 411 c.p.p. prevede espressamente la richiesta di archiviazione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; e che comunque nel codice di rito vale il principio del controllo giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale.

La terza sezione di questa Corte preso atto del contrasto giurisprudenziale tra le pronunce che hanno statuito che il procedimento di archiviazione trova applicazione anche se il P.M. non ha iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. alcuna notizia di reato (Cass., sez. III, 15 dicembre 1990, Micheletti; Cass., sez. I, 15 ottobre 1996, n. 5227; Cass., sez. VI, 23 luglio 1997, n. 2592), e quelle che invece hanno affermato il principio opposto (Cass., sez. V, 11 luglio 1997, n. 2683; Cass., sez. IV, 23 luglio 1997, n. 1726; Cass., sez. VI, 21 gennaio 1998, n. 4300), ha rimesso il procedimento a queste sezioni unite, con ordinanza camerale in data 4 aprile 2000. Il primo presidente aggiunto ha fissato per la trattazione del procedimento davanti a queste sezioni l'udienza del 22 novembre 2000.

Il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, sostenendo:

- che l'iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p., costituisce presupposto formale dell'archiviazione che, rappresentando uno dei possibili epiloghi della fase delle indagini preliminari, non va adottata quando non si è indagato per essere la notitia completamente priva di ogni rilievo penale;

- che l'auspicato controllo giurisdizionale contro il rischio di impropria attività del P.M. è realizzabile ormai, a seguito della decisione colla quale è stato affermato (da Cass., sez. VI, 10 novembre 1999, Cappelli) che un uso improprio del c.d. «Mod. 45», potendo trasformarsi in un sistema surrettizio di «archiviazione di fatto», costituisce una vera e propria elusione del principio fondamentale di obbligatorietà dell'azione penale, in grado di paralizzare definitivamente la situazione processuale, alla quale può porsi rimedio ammettendo l'esperibilità del ricorso in Cassazione contro il relativo provvedimento;

- che il provvedimento in questione, al di là della sua classificazione formale, risulta avere infine assunto, nella sostanza, contenuto archiviatorio;

- che, in ogni caso, l'impugnato provvedimento di non liquet non può ritenersi abnorme ma esito di una interpretazione esegetica più restrittiva che, in quanto tale, non è completamente extravagante rispetto al delineato sistema di controllo giurisdizionale sulla (in)attività del P.M.

Con una nota aggiuntiva, il P.G. requirente ha insistito nella precedente richiesta facendo rilevare che il ricorrente non può neppure vantare un interesse giuridicamente apprezzabile all'ottenimento di un formale decreto di archiviazione del Gip, una volta che egli stesso abbia registrato nel c.d. Mod. 45 la notizia de qua (in termini, Cass., sez. VI, 6 aprile 2000, n. 1672).

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - I termini del contrasto, che è più variegato di quanto risulta dalle decisioni sin qui citate, possono riassumersi in un duplice orientamento:

- quello che ammette il potere del P.M. «di cestinazione» (di inviare gli atti in archivio senza adottare la procedura di archiviazione prevista dall'art. 408 c.p.p.) degli atti iscritti nel Mod. 45; che ritengono tale provvedimento non impugnabile e che, considerano inammissibile il ricorso avverso l'eventuale rifiuto a provvedere del Gip.

In tali sensi si sono espresse le sentenze emesse da 1) Cass., sez. II...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT