Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 3 maggio 2001, n. 31 (ud. 22 novembre 2000). Pres. Vessia - Est. Battisti - P.M. Toscani (conf.) - Ric. Sormani.

Concorso di persone nel reato - Partecipazione - Previo concerto - Necessità - Esclusione - Consapevolezza in ognisoggetto del contributo fornito all'altrui condotta - Sufficienza.

Pena - Sospensione condizionale - Revoca - Per intervenuta sentenza di patteggiamento - Esclusione - Beneficio concesso per pena patteggiata - Reiterazione - Esclusione -

Revoca - Sussistenza - Condizioni. Pena - Non menzione della condanna - Successiva condanna - Concedibilità - Condizioni.

Pena - Non menzione della condanna - Condanna successiva a sentenza di patteggiamento - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza -

Estinzione degli effetti penali - Reiterabilità della sospensione condizionale - Condizioni.

In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro. (C.p., art. 110) (1).

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere revocato per effetto di una successiva sentenza di patteggiamento, non contenendo quest'ultima quell'accertamento di responsabilità che costituisce imprescindibile presupposto per la revoca disciplinata dall'art. 168, comma 1, n. 2, c. p.; viceversa, se già concesso per pena patteggiata, non solo non può essere reiterato in relazione a successiva sentenza, anche di patteggiamento, per fatto anteriormente commesso, dalla quale derivi l'applicazione di una pena detentiva che, cumulata con la precedente, superi i limiti fissati dall'art. 163 c.p., ma - nelle medesime condizioni - va addirittura revocato, in quanto sia il divieto della sua ulteriore concessione ex art. 164, comma 2 n. 1, sia la revoca per condanna sopravvenuta ex art. 168, comma 1 n. 2, dello stesso codice, prescindono dalla natura del provvedimento che vi abbia dato causa, facendo esclusivo riferimento alla circostanza che una pena sia stata inflitta, ancorché con sentenza di patteggiamento, della quale, pertanto, deve tenersi conto ai predetti fini. (C.p., art. 164; c.p., art. 168) (2).

Non può essere concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale di una sentenza di condanna, successiva a una o a più sentenze di patteggiamento, salvo che, trattandosi di condanna per reati anteriormente commessi, la pena con essa inflitta cumulata con quelle precedentemente applicate, rientri nei limiti temporali indicati dall'art. 175 c.p.. (C.p., art. 175) (3).

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 c.p., nella parte in cui, ai fini della concessione del beneficio della non menzione di condanna successiva a sentenza di patteggiamento, considera quest'ultima come «prima condanna», non essendo tale equiparazione né irragionevole, né contrastante con le finalità rieducative della pena. (C.p., art. 175) (4).

In tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 c.p. circa la concedibilità di un secondo beneficio. (C.p.p., art. 445; c.p., art. 164; c.p., art. 163) (5).

    (1) Nello stesso senso del principio di cui in massima, si veda Cass. pen., sez. I, 24 maggio 1986, Spina, in Riv. pen. 1987, 264; Cass. pen., sez. I, 27 maggio 1985, Pierazzuoli, ivi 1986, 345; Cass. pen., sez. I, 1 marzo 1985, Fiori, ivi 1985, 1147 e Cass. pen., sez. I, 6 novembre 1984, Arena, in Giust. pen. 1985, II, 620.

(2) Con la decisione in epigrafe le sezioni unite ritornano, con ulteriori prescrizioni, su una tematica già affrontata da Cass. pen., sez. un., 18 aprile 1997, Bahrouni, in questa Rivista 1997, 344 e in Giur. it. 1998, 547 con nota di MARINI, La natura della sentenza di patteggiamento, e Cass. pen., sez. un., 8 maggio 1996, De Leo, in questa Rivista 1996, 587.

(3) Sull'argomento, si veda Corte cost. 7 giugno 1984, n. 155, in Giust. pen. 1984, I, 237 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 1, c.p., nel testo introdotto con l'art. 104 della L. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui vieta che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio.

(4) Cfr. Cass. pen., sez. III, 21 aprile 1994, Alessi, in Riv. pen. 1995, 265.

(5) Cfr. Cass. pen., sez. VI, 26 settembre 1991, Donnini, in questa Rivista 1992, 593.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - 1. - Il G.I.P. del tribunale di Novara, con sentenza del 2 dicembre 1995, assolveva Gina Sormani da due imputazioni di concorso in concussione - accertate, la prima, capo K), nell'ottobre 1990 e, la seconda, capo Q), nel marzo 1992 - per non aver commesso il fatto.

Alla Sormani era stato contestato al capo «Q», - l'imputata, condannata, in appello, anche per il reato contestatole al capo «K», in sede di rinvio veniva assolta da questa imputazione e il relativo capo della sentenza non veniva impugnato - di avere - in concorso con il marito, Sergio Nobili, con Lo Castro, tenente colonnello comandante del Gruppo Page 270 della Guardia di finanza di Novara, con Modellato, capitano comandante pro tempore del Nucleo di Polizia tributaria di Novara, e con Lazzareschi, Maresciallo in servizio presso lo stesso Nucleo, operando costoro previo accordo con il Nobili - indotto Sergio Giroldi, presidente della società SILI spa, della quale la Sormani e il Nobili erano domiciliatari, sindaci e commercialisti, a versare ai predetti pubblici ufficiali la somma di lire 25.000.000, prospettandogli che, in caso di rifiuto, sarebbe stata eseguita una verifica fiscale alla SILI: il Nobili aveva trattenuto per sé lire 5.000.000 e aveva consegnato il resto ai tre Militari.

Il G.I.P. riteneva che dagli atti fosse emerso che la Sormani, moglie e collaboratrice del Nobili e a completa conoscenza dell'operato del marito in relazione alla vicenda SILI, non fosse andata aldilà della mera connivenza con la illecita attività del marito.

  1. - Il Procuratore della Repubblica proponeva appello rilevando che dalle dichiarazioni, del 24 ottobre 1995, del Giroldi risultava con chiarezza che la Sormani non solo era stata perfettamente al corrente della richiesta di denaro da parte della Guardia di finanza, ma aveva contribuito con il marito a convincere il Giroldi ad accettare la richiesta.

  2. - La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 2 novembre 1997, in riforma della sentenza del G.I.P., affermava la responsabilità penale della Sormani condannandola alle pene di legge e concedendole il beneficio della sospensione.

  3. - Il difensore proponeva ricorso per cassazione denunciando «vizio di motivazione» e la Corte di cassazione, con sentenza del 9 giugno 1998, ravvisando il vizio, annullava con rinvio la sentenza impugnata.

  4. - La Corte di appello di Torino, in sede di rinvio con sentenza del 3 giugno 1999, in parziale riforma della sentenza del G.I.P., affermava la responsabilità penale della Sormani in ordine al reato di concussione contestatole al capo «Q» e le negava il beneficio della sospensione condizionale della pena sul presupposto che alla Sormani, con sentenza del G.I.P. di Novara, divenuta irrevocabile il 9 aprile 1997, era stata applicata la pena richiesta di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione per i reati di bancarotta semplice commessi nel 1994 e nel 1995, pena che, cumulata con quella irrogata per il reato di concussione - anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione - superava i limiti di cui all'art. 163 c.p.

    Quel precedente impediva, poi, di concedere il beneficio della non menzione.

  5. - La Corte di merito riteneva che le dichiarazioni del Giroldi del 24 ottobre 1995 fossero tali da imporre l'affermazione della responsabilità della imputata. (Omissis).

  6. - Il difensore ricorreva per cassazione chiedendo, con tre mezzi, l'annullamento della sentenza.

    I - Denunciava, con il primo, «violazione dell'art. 606, comma 1, lettere c) ed e) , c.p.p., in relazione agli artt. 546, lettera e), 125, comma 3, c.p.p.; nullità della sentenza per mancanza o, comunque, manifesta illogicità della motivazione risultanti dal testo stesso del provvedimento circa la ritenuta volontaria partecipazione attiva, invece negata dal giudice di primo grado, della Sormani nella condotta di induzione del Giroldi alla adesione alla proposta del pubblico ufficiale». (Omissis).

    d) mancava, comunque, la prova del previo accordo della Sormani con il pubblico ufficiale, accordo che la Corte di merito aveva argomentato unicamente dalla consegna, da parte della Sormani, al Lazzareschi di un elenco dei clienti dello studio «Nobili -Sormani», elenco che era stato consegnato non, come aveva ritenuto il giudice di merito, «per segnalare al pubblico ufficiale le ditte assistite da lei e dal marito al fine di favorire in partenza possibili accordi illeciti tra il pubblico ufficiale e lo studio...

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