Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 24 settembre 2001, n. 34537 (c.c. 11 luglio 2001). Pres. Vessia - Est. Morelli - P.M. Leo (conf.) - Ric. Litteri ed altri.

Misure cautelari personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Ripristino della misura custodiale - Pericolo di fuga - Configurabilità - Criteri.

Ai fini del ripristino, determinato da soppravvenuta condanna, della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta né sulla base della presunzione, ove configurabile, di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275, comma 3, c.p.p., né per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena presumibile o concretamente inflitta), senza che sia necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga o a anche solo a un tentativo iniziale di fuga. (C.p.p., art. 307; c.p.p., art. 275) (1).

    (1) In merito ai criteri di valutazione del pericolo di fuga, quale presupposto del ripristino della custodia cautelare ex art. 307 c.p.p., si veda il contributo di RENATO BRICCHETTI, Per ripristinare la misura coercitiva occorre valutare il tipo di reato, in Guida al diritto 2001, fasc. 40, 82, a commento della stessa sentenza riportata in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con sentenza in data 4 ottobre 2000 la Corte d'assise di Catania condannava, tra gli altri, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., Litteri Rosario e Mascali Rosario alla pena di anni sette di reclusione ciascuno e Mollica Celestino Gaetano ad anni otto, Cutaia Giuseppe e Barbagallo Alfio rispettivamente ad anni ventiquattro ed anni dodici per detto reato e quelli di cui agli artt. 73 e 74 del T.U. n. 309/90.

Contestualmente detta Corte, su pregressa richiesta del pubblico ministero, emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei primi quattro su menzionati, già scarcerati per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 307 secondo comma lett. b) c.p.p., e nei confronti del Barbagallo per il solo reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, essendo in corso lo stato di detenzione per gli altri due delitti.

In sede di riesame (rectius appello), il Tribunale di Catania con le ordinanze 24 ottobre (Litteri e Mollica), 25 ottobre (Mascali), 27 ottobre (Cutaia) e 10 novembre 2000 (Barbagallo) confermava il provvedimento restrittivo della corte d'assise, rilevando nelle prime due la sussistenza del pericolo di fuga, desunto dall'entità delle pene irrogate e dall'appartenenza degli imputati ad una pericolosa cosca mafiosa caratterizzata dallo stato di clandestinità e di latitanza dei partecipanti, ed affermando comunque la presunzione di cui all'art. 275, terzo comma, c.p.p.; e nella terza, riguardante il Cutaia, nei cui confronti il provvedimento restrittivo era stato emesso per i reati di cui agli artt. 73 e 74 aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/91, evidenziando la sussistenza di un grave quadro indiziario con riferimento alla sentenza di condanna e delle esigenze cautelari alla stregua della presunzione di cui al citato terzo comma dell'art. 275 c.p.p. Quanto al Barbagallo, già ristretto in vincoli per i reati concernenti gli stupefacenti, e colpito dall'ordinanza coercitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., in ordine al quale precedentemente era stato liberato per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, parimenti l'ordinanza 10 novembre 2000 svolgeva sostanzialmente analoghe considerazioni quanto alle due fondamentali condizioni di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p. per l'adozione della misura custodiale, nonché alla presunzione di esistenza delle esigenze cautelari, non smentita da elementi di segno contrario.

Hanno proposto ricorso per cassazione tutti i suddetti imputati.

Il Litteri e il Mollica, con atti identici, deducono violazione dell'art. 307 c.p.p. per avere il tribunale ritenuto sussistente nella specie la presunzione del pericolo di fuga ex art. 275 terzo comma c.p.p. e comunque per non aver valutato una serie di circostanze concrete - quale l'adempimento dell'obbligo di firma la sera del giorno in cui fu emessa l'ordinanza restrittiva e il trascorrere di alcune ore tra la pubblicazione di tale provvedimento e la sua esecuzione, avvenuta nelle rispettive abitazioni - idonee a superare tale presunzione.

Con un secondo motivo i predetti denunciano la violazione dell'art. 291 c.p.p., poiché la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura custodiale venne avanzata due settimane prima della pronuncia della sentenza ed era pertanto carente dei presupposti richiesti dalla legge.

Con memoria depositata il 22 giugno u.s. l'avv. Colaleo ribadiva l'esclusione della presunzione di sussistenza delle esigenze nel caso di ripristino della misura ai sensi dell'art. 307 e la necessità di ancorare il pericolo di fuga ad una valutazione complessiva di tutte le circostanze concrete e non alla sola entità della pena irrogata, che nel caso di specie si riduceva da sette anni a soli cinque per il presofferto e la cui esecuzione è molto lontana nel tempo.

Il Mascali proponeva la stessa doglianza del Letteri e del Mollica quanto ai due profili della non applicabilità della presunzione ex art. 275 terzo comma alla fattispecie di cui all'art. 307 e della impossibilità di desumere il pericolo concreto di fuga dalla sola sentenza di condanna e dalla misura della relativa pena, passibile di riduzione nei gradi successivi, rilevando che esso ricorrente oltre a non aver fatto perdere le proprie tracce dopo l'emissione dell'ordinanza coercitiva, aveva sempre adempiuto all'obbligo di presentazione Page 594 alla polizia giudiziaria durante i quattro mesi in cui era stato libero.

Il Cutaia a sua volta deduce la violazione dell'art. 292 secondo comma lett. c) c.p.p. e mancanza di motivazione particolarmente con riguardo alle esigenze cautelari e a quella del pericolo di fuga, pretermesse nell'ordinanza impositiva e in quella impugnata per essere state ritenute erroneamente presunte, senza tener conto del contenuto di una conversazione di esso ricorrente con certo Scardaci, nel quale il primo dimostrava la ferma volontà di rescindere ogni legame con il sodalizio criminoso.

Il Barbagallo a mezzo del difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il tribunale ha ritenuto erroneamente che la corte d'assise non avesse disposto la misura nei suoi confronti ai sensi dell'art. 307 c.p.p., essendo egli detenuto per altro titolo, mentre nella richiesta del pubblico ministero e nell'ordinanza impositiva la sua posizione è stata accomunata a quella di altri cinquantacinque imputati condannati, precedentemente scarcerati per decorrenza dei termini di fase, in posizione quindi del tutto diversa dalla sua, donde quindi la nullità del provvedimento coercitivo. Lamenta poi l'insussistenza del pericolo di fuga in relazione alla sua condizione di detenuto per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del T.U. n. 309/90, vuoi in custodia cautelare se decidesse di proporre appello avverso la sentenza della corte d'assise, vuoi quale condannato definitivo in caso contrario, e quindi l'insussistenza dei presupposti del ripristino della misura ai sensi dell'art. 307 c.p.p. Il tribunale inoltre ha omesso di motivare in ordine all'erronea attribuzione di numerosi precedenti penali al Barbagallo, nonostante l'esibizione da parte della difesa di un certificato del casellario giudiziale, dal quale risultava una sola condanna nel 1990 per detenzione e porto abusivo d'arma.

La quinta sezione penale di questa Corte, cui i ricorsi erano stati assegnati, disposta la riunione degli stessi, in quanto caratterizzati dall'identità della censura mossa contro le ordinanze impugnate, che hanno ritenuto sufficiente l'entità delle pene inflitte con la sentenza di condanna ai fini della valutazione del pericolo di fuga quale presupposto del ripristino della custodia cautelare ex art. 307, li rimetteva a queste sezioni unite in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza delle sezioni semplici in ordine a tale questione.

Il primo presidente aggiunto assegnava i ricorsi alle sezioni unite e fissava l'udienza odierna per la discussione degli stessi.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Va anzitutto rilevato che la posizione giuridica del Cutaia e del Barbagallo sono del tutto distinte da quelle degli altri tre ricorrenti. Invero mentre costoro, imputati per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e già per tale titolo detenuti, risultavano essere stati liberati nel corso del processo per scadenza dei termini di custodia, e sono stati poi colpiti dall'ordinanza coercitiva della corte d'assise ai sensi dell'art. 307 c.p.p. per lo stesso reato, l'unico per il quale sono stati condannati, il Cutaia, invece, condannato per il suddetto reato nonché per quelli di cui agli artt. 73 e 74 del T.U. n. 309/90 e pur esso liberato per scadenza termini per il primo di tali delitti, per il quale era detenuto, è stato poi raggiunto dal provvedimento restrittivo in questione per i delitti riguardanti gli stupefacenti ai sensi degli artt. 291 e segg. c.p.p.; e il Barbagallo, all'inverso, anch'egli imputato e condannato per i tre suddetti reati, già detenuto per quelli della legge speciale e non anche per quello di cui all'art. 416 bis c.p., per il quale in precedenza era stato...

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