Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine15-37

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I

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. lav., 8 novembre 2000, n. 14508. Pres. Ianniruberto - Est. Picone - P.M. Sepe (conf.) - Portera (avv. Concetti) c. Inail (avv.ti Catania e Raspanti).

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Inail - Infortunio - In itinere - Infortunio occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro - Uso di mezzo di trasporto privato - Indennizzabilità - Limiti - Luogo di abitazione - Nozione - Luogo di residenza della famiglia - Inclusione.

L'assicurazione contro gli infortuni su lavoro comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché imposto da particolari esigenze, dovendosi intendere per luogo di abitazione non soltanto quello di personale dimora del lavoratore, ma soprattutto il luogo in cui si svolge la personalità dell'individuo, coincidente, di norma, con l'ambito della comunità familiare; pertanto, anche il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza della famiglia al luogo di lavoro, in considerazione dei doveri di rilevanza costituzionale di solidarietà familiare, deve reputarsi «normale», con la conseguente indennizzabilità dell'infortunio occorso all'assicurato durante tale percorso (Principio affermato in fattispecie cui non era applicabile ratione temporis la specifica disciplina di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38). (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2; D.L.vo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12) (1).

II

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. lav., 28 settembre 2000, n. 12891. Pres. Ianniruberto - Est. Celentano - P.M. Pivetti (conf.) - Losacco c. Inail.

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Inail - Infortunio - In itinere - Indennizzabilità - Condizioni.

L'indennizzabilità dell'infortunio in itinere subito dal lavoratore nel percorrere, con un mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro - infortunio che ora trova una previsione espressa nel D.L.vo 23 febbraio 2000 n. 38, in attuazione della legge delega 17 maggio 1999, n. 144 - postula la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, in ragione della mancanza di mezzi pubblici o, quando vi siano, allorché questi non consentano la puntuale presenza sul luogo di lavoro o si dimostrino eccessivamente disagevoli o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2; L. 17 maggio 1999, n. 144; D.L.vo 23 febbraio 2000, n. 38) (2).

    (1) Cfr. le sentenze citate in parte motiva: Cass. civ. 5 novembre 1998, n. 11148, in questa Rivista 1998, 1103; Cass. civ. 19 dicembre 1997, n. 12903, in Arch. civ. 1998, 1160 e Cass. civ. 17 aprile 1989, n. 1830, ivi 1990, 198.


    (2) V. Cass. civ. 16 dicembre 1995, n. 12881, in Arch. civ. 1996, 1198 e Cass. civ. 4 novembre 1994, n. 9099, in questa Rivista 1995, 629.


I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dall'Inail, ha rigettato la domanda proposta da Giuseppe Portera per la condanna dell'Istituto al pagamento della rendita per inabilità lavorativa permanente derivata da infortunio sul lavoro.

Il Portera aveva riportato lesioni personali in conseguenza di sinistro stradale accaduto mentre, con l'autovettura di sua proprietà, percorreva l'autostrada Palermo-Catania per recarsi al lavoro.

Il tribunale ha escluso la sussistenza dell'occasione di lavoro, avendo accertato in fatto che il Portera dimorava da solo nel Comune di S. Agata di Militello, nel quale lavorava presso la succursale del Banco di Sicilia, essendo solito ritornare a Palermo, luogo in cui vivevano i familiari, ogni fine settimana lavorativa; che il giorno del sinistro (23 dicembre 1991) si era mosso da Palermo per recarsi a prestare servizio in Cesarò, essendo stato distaccato presso la locale agenzia del Banco per i giorni 23 e 24 dicembre; che, pertanto, l'itinerario percorso dal Portera era radicalmente diverso da quello S. Agata-Cesarò, per il quale il datore di lavoro aveva autorizzato l'uso del mezzo privato con la corresponsione della relativa indennità chilometrica, e non era perciò configurabile infortunio in itinere.

Per la cassazione della sentenza ricorre il Portera per un motivo unico. Resiste l'Inail con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con l'unico motivo di ricorso Giuseppe Portera denunzia violazione degli artt. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965, 12 disp. prelim. c.c., 16, 31, primo comma, e 36 Cost., 113, 115 e 116 c.p.c., e vizi della motivazione, deducendo in sostanza che l'esigenza di assolvere fondamentali doveri familiari non consentiva di considerare rischio elettivo la sua permanenza in Palermo e la partenza dal detto luogo percorrendo l'itinerario normale al fine di recarsi sul luogo di lavoro.

La Corte giudica il ricorso fondato.

Questioni di contenuto analogo sono già state risolte dalla giurisprudenza di legittimità.

È stato deciso che è configurabile l'infortunio in itinere indennizzabile dall'Inail, non solo nel caso di incidente verificatosi durante il tragitto fra il luogo di lavoro e quello diPage 16 dimora del lavoratore, ma anche durante il trasferimento dal luogo di lavoro a quello di residenza della sua famiglia, diverso dalla dimora stabilita per motivi di vicinanza al lavoro purché, quale che sia la distanza da percorrere, si riveli ragionevole la scelta di trasferire presso il luogo di lavoro solo la dimora personale e non anche quella della famiglia. Nel caso di specie è stato ritenuto indennizzabile l'incidente stradale subito dal lavoratore mentre si recava, utilizzando alcuni giorni liberi, presso la propria famiglia a circa mille chilometri di distanza, facendo uso del mezzo proprio per non sottostare ai lunghi tempi imposti dai mezzi pubblici disponibili che avrebbero ridotto sensibilmente il periodo di permanenza in famiglia (Cass. 19 dicembre 1997, n. 12903).

Più in particolare, nel caso di uso di un mezzo di trasporto privato, pur esistendo un idoneo servizio di trasporto pubblico, si è esclusa la fattispecie di libera assunzione di un rischio anormale quando era stata l'urgenza di abbreviare i tempi di percorrenza al fine di assistere un familiare ammalato a determinare il ricorso al mezzo privato. In questa occasione la Corte ha affermato che, così com'è costituzionalmente tutelato il diritto di scegliere liberamente la propria residenza, purché - ai fini della tutela degli infortuni lavorativi - ad una distanza ragionevole dal luogo di lavoro, uguale tutela è da riconoscere - in applicazione degli artt. 29 e 31 Cost. - al diritto - dovere di tenere conto delle esigenze familiari (Cass. 5 novembre 1998, n. 11148).

Pertinente al caso di specie è specialmente la sentenza che, sempre sul presupposto che sia ragionevole in relazione alle circostanze del caso concreto, la scelta del lavoratore di trasferire in prossimità del luogo di lavoro soltanto la propria personale dimora, ritiene che l'esigenza di tornare presso la famiglia con la periodicità che la distanza consente, presenta i medesimi caratteri di «normalità» e «personalità» di quella del lavoratore che rientri a casa quotidianamente, onde, in caso di infortunio, il rischio affrontato da chi si sia recato nei giorni festivi a trovare la famiglia dimorante in luogo diverso, anche molto distante, non può dirsi elettivo, e deve pertanto ritenersi indennizzabile (Cass. 19 dicembre 1997, n. 12903).

I menzionati orientamenti della giurisprudenza della Corte segnano una netta presa di distanza da quelli, più risalenti e ispirati a criteri eccessivamente restrittivi, secondo i quali la configurabilità dell'infortunio in itinere deve escludersi nell'ipotesi di lavoratore che, avendo preso abituale dimora nel luogo di prestazione dell'attività lavorativa, sia rimasto vittima di un incidente automobilistico verificatosi durante il viaggio per la visita ai propri familiari, abitanti in un luogo diverso ed a notevole distanza, non incidendo i principi costituzionali di tutela del lavoratore e della famiglia (art. 3, 31, 35 e 36 Cost.) ed in particolare il diritto del cittadino di soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale (art. 16 Cost.) a fronte del rischio liberamente affrontato dal lavoratore e non inerente alla prestazione di lavoro ed alle sue modalità (Cass. 17 aprile 1989, n. 1830).

Il senso complessivo degli orientamenti più recenti, sopra menzionati, si può riassumere nei seguenti termini: l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché imposto da particolari esigenze; per luogo di abitazione non si può intendere soltanto quello di personale dimora del lavoratore, ma, soprattutto, il luogo in cui si svolge la personalità dell'individuo, di norma, nell'ambito della comunità familiare; di conseguenza, anche il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza della famiglia al luogo di lavoro, in considerazione dei doveri di rilevanza costituzionale di solidarietà familiare, deve reputarsi «normale».

Si tratta di una definizione della fattispecie del c.d. infortunio in itinere che va senz'altro condivisa perché maggiormente rispettosa dei canoni costituzionali della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della protezione dei lavoratori in caso di infortunio (art. 3, secondo comma, Cost.). Del resto, da essa il legislatore non si è sostanzialmente discostato nel dettare la specifica disciplina dell'infortunio in itinere con l'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (inapplicabile alla controversia ratione temporis), sia nella parte in cui fissa il parametro della «normalità» del percorso luogo di abitazione-luogo di lavoro, sia comprendendo nella...

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