Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 12 settembre 2000, n. 12026. Pres. Iannotta - Est. Limongelli - P.M. Schirò (diff.) - Prefettura di Cuneo (Avv. gen. Stato) c. Mikuta (n.c.)

Carta di circolazione - Ritiro - Veicolo destinato all'esportazione - Foglio di via - Mancato rilascio - Infrazione configurabile - Art. 93, settimo comma, nuovo c.s. - Sussistenza - Confisca - Legittimità.

La circolazione di un veicolo diretto al transito di confine per l'esportazione attuata senza carta di circolazione (perché ritirata) e senza foglio di via (perché non rilasciato), integra l'infrazione prevista dall'art. 93, settimo comma, nuovo c.s. (circolazione di veicolo sprovvisto della carta di circolazione), che comporta la confisca del mezzo, e non l'infrazione meno grave prevista dall'art. 99, terzo comma, nuovo c.s., che attiene alla diversa ipotesi di circolazione di veicolo per il quale il foglio di via sia stato rilasciato, ma non sia materialmente in possesso del conducente. (Nuovo c.s., art. 93; nuovo c.s., art. 99) (1).

    (1) V. Cass. civ., sez. un., 13 giugno 1989, n. 2849, in questa Rivista 1989, 887.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il 4 settembre 1996 i Carabinieri di Limone Piemonte hanno contestato al conducente di un'autovettura di proprietà di Mikuta Henrietta Francine, residente in Francia, la circolazione del veicolo in territorio italiano senza carta di circolazione e senza copertura assicurativa ed hanno contestualmente operato il sequestro del mezzo. La Mikuta ha proposto, nei confronti del Prefetto di Cuneo, opposizione dinanzi al Pretore di Cuneo, sostenendo che il veicolo, privato della carta di circolazione e delle targhe perché diretto al transito di confine per l'esportazione, era stato munito di foglio di via alcuni giorni dopo la contestazione delle infrazioni ed era, comunque, coperto da assicurazione. Con sentenza del 26 marzo 1997 il pretore, ritenuto che i fatti addebitati al conducente del veicolo integravano le più lievi infrazioni di cui agli artt. 99 comma 3, 180 comma VII e 181 comma III c.s., ha annullato il provvedimento di sequestro ed i verbali di contestazione delle infrazioni. Il Prefetto di Cuneo ricorre con un unico, complesso motivo. L'intimata Mikuta non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il ricorrente denunzia violazione degli artt. 193 comma I e II e 93 comma VII, c.s., lamentando che il pretore abbia ritenuto che la circolazione di un veicolo destinato all'esportazione, che sia privo della carta di circolazione e per il quale non sia stato rilasciato il foglio di via, integri la infrazione prevista dall'art. 99 comma III, anziché quella prevista dall'art. 93 comma VII, cui consegue di diritto la confisca dell'autoveicolo. La doglianza è fondata. Eccettuato il caso (che non ricorre nella specie) di veicoli usati, che circolino per partecipare a fiere o mercati e per i quali non sia stata pagata la tassa di circolazione, in ogni altro caso il foglio di via assolve allo scopo di consentire, per gli scopi tassativamente previsti dall'art. 99 comma I c.s., la circolazione di veicoli che siano sprovvisti della carta di circolazione, imposta in via generale per tutti gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi dall'art. 93 comma I, c.s. Pertanto la circolazione senza carta, nei casi previsti dall'art. 99 comma I, di taluno di detti mezzi per il quale non sia stato rilasciato il foglio di via integra necessariamente la infrazione prevista dall'art. 93 comma VII c.s. (circolazione di veicolo sprovvisto della carta di circolazione), che comporta la confisca del mezzo, e non l'infrazione meno grave prevista dall'art. 99 comma III, che attiene alla diversa ipotesi di circolazione di veicolo per il quale il foglio di via sia stato rilasciato, ma non sia materialmente in possesso del conducente. Argomenti in contrario non possono desumersi dalla non recente pronunzia con cui le sezioni unite di questa Corte (sentenza 13 agosto 1989, n. 2849) esclusero che la confisca del veicolo (prevista dall'art. 21 comma III della legge 24 novembre 1981, n. 689 per il caso di circolazione di veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione) potesse essere disposta nel caso di veicolo sprovvisto di carta e di foglio di via e posto in circolazione durante le operazioni di immatricolazione, sul rilievo che in tal caso avrebbe dovuto ritenersi sussistente non già l'infrazione di cui all'art. 58 comma II del previgente codice stradale (circolazione di veicolo privo di carta) bensì quella prevista dall'art. 64 dello stesso codice (circolazione di veicolo senza foglio di via), sia perché tale ipotesi è diversa da quella di specie e non è più suscettibile di realizzazione (dal momento che il vigente codice stradale - a differenza di quello abrogato, cui si riferì la pronunzia menzionata - non prevede il rilascio del foglio di via per i veicoli in corso di immatricolazione), sia perché la formulazione dell'art. 99 comma III del nuovo codice stradale (che testualmente fa riferimento a chi circoli «senza avere con sè il foglio di via», riproducendo con questa espressione quella con cui l'art. 180 sanziona le ipotesi di circolazione di veicoli, il cui conducente non abbia il possesso materiale dei documenti di circolazione, quantunque conseguito) non offre adito ai dubbi interpretativi a cui aveva dato origine la formulazione dell'art. 64 del codice stradale abrogato (che prevedeva il caso di chi circolasse «senza essere munito» del foglio di via) e non consente, quindi, di intendere la vigente disciplina in tema di foglio di via se non nel senso che la circolazione di veicolo senza carta di circolazione (perché ritirata) e senza foglio di via (perché non rilasciato) integra la infrazione prevista dall'art. 93 comma III c.s.

Il ricorrente denunzia, inoltre, violazione dell'art. 193 c.s., lamentando che il pretore abbia ritenuto che il veicolo di specie fosse munito di copertura assicurativa, senza considerare che il mancato rilascio del foglio di via e della targa provvisoria previsti dall'art. 99 c.s. comportava di per sè la insussistenza della copertura assicurativa, che alla targa provvisoria avrebbe dovuto essere riferita, non potendo attribuirsi alcuna ulteriore operatività alla assicurazione contratta in relazione alla originaria targa del veicolo, con la quale quest'ultimo non era più abilitato a circolare. La do-Page 828glianza non ha fondamento, perché del fatto che il veicolo fosse stato privato della carta di circolazione e delle targhe non è dato desumere che esso non fosse più individuabile come oggetto del rapporto assicurativo precedentemente instaurato, la cui persistente operatività non avrebbe potuto ritenersi esclusa da alcuna norma di legge, salve eventuali, specifiche condizioni di polizza, che, attenendo, tuttavia, ai sensi dell'art. 18 comma II legge 24 dicembre 1969, n. 990, soltanto ai rapporti tra assicurato ed assicuratore, non avrebbero potuto ritenersi rilevanti in ordine all'adempimento dell'obbligo assicurativo imposto dell'art. 193 c.s.

La impugnata sentenza va, dunque, cassata limitatamente alla censura accolta, con rinvio al Tribunale di Cuneo, che si atterrà al principio di diritto innanzi enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione. (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 2 agosto 2000, n. 10107. Pres. Sommella - Est. Trifone - P.M. Golia (diff.) - Prefettura di Agrigento (Avv. gen. Stato) c. Curto

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazioni - Verbale - Annullamento prefettizio o giudiziale - Per insussistenza di motivi giustificativi della notifica anziché della contestazione immediata - Apprezzamento di merito - Legittimità - Condizioni - Fondamento.

Non è illegittimo l'annullamento del verbale di accertamento di un'infrazione al codice della strada, se il prefetto, o il giudice dell'opposizione alla sanzione amministrativa, con argomentato apprezzamento di fatto, ritiene che non sussistano i motivi richiesti dall'art. 201, primo comma, D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, e da indicare nel verbale, che giustifichino la notifica del medesimo al trasgressore - ai sensi dell'art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689 - anziché la contestazione immediata della violazione, prescritta dall'art. 200 del medesimo decreto per consentirgli di esplicare pienamente il suo diritto di difesa. (Nella specie il giudice aveva annullato la sanzione per eccesso di velocità ai sensi dell'art. 142, nono comma, accertato mediante autovelox sulla considerazione che, se il fotoradartachimetro è dotato di monitor, consente di rilevare l'infrazione a distanza e con anticipo rispetto alla postazione di controllo; diversamente l'apparecchio segnala la velocità al passaggio del veicolo, sì che è possibile la contestazione immediata o inseguendo il trasgressore a mezzo di pattuglia apposita, o fermandolo mediante altra pattuglia a distanza dal luogo dell'accertamento, avvertita mediante ricetrasmittente). (Nuovo c.s., art. 142; nuovo c.s., art. 200; nuovo c.s., art. 201) (1).

    (1) La pronuncia in epigrafe rafforza l'indirizzo interpretativo varato da Cass. civ. 18 giugno 1999, n. 6123, in questa Rivista 1999, 984, con nota di R. BELLÈ, Revirement della Suprema Corte sull'obbligo di contestazione immediata per le infrazioni al codice della strada e Cass. civ. 3 aprile 2000, n. 4010, ivi 2000, 383. Favorevoli alla tesi contraria secondo cui l'ordinanza-ingiunzione non resta invalidata dalla omissione di una contestazione immediata possibile, v. Cass. civ. 11 settembre 1999, n. 9695, in Arch. civ. 2000, 752; Cass. civ. 12 giugno 1999, n. 5809, in questa Rivista 1999, 888; Cass. civ. 18 agosto 1997, n. 7667, ivi 1997, 880; Cass. civ. 30 giugno 1997, n. 5831, ivi 1997, 776 e Cass. civ. 27 marzo 1996, n. 2774, ivi 1997, 157.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso del giorno 11 aprile 1998 Clelia Curto impugnava, ex art. 22 della legge n. 89 del 1981...

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