Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 17 aprile 2003, n. 18751 (c.c. 26 febbraio 2003). Pres. Trojano - Est. Rotella - P.M. Palombarini (conf.) - Ric. Mario ed altri.

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Termine di proposizione - Decorrenza - Per il difensore - Individuazione - Partecipazione all'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p. - Esclusione.

La richiesta del difensore di riesame del provvedimento di custodia non può essere dichiarata inammissibile, in deroga all'art. 173 c.p.p., facendo decorrere il termine per proporla, invece che dalla notificazione dell'avviso di deposito di cui all'art. 309 comma 3, dalla sua partecipazione all'interrogatorio previsto dall'art. 294, o da fatto consistente in atto previsto a diverso fine, seppure se ne desuma la sua conoscenza altrimenti conseguita del provvedimento. (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 309; c.p.p., art. 294) (1).

    (1) Le Sezioni unite risolvono in senso negativo la questione sulla possibilità o meno che il termine per la proposizione della richiesta di riesame da parte del difensore decorra dal giorno in cui lo stesso abbia assistito all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, indipendentemente dalla notifica dell'avviso di deposito previsto dall'art. 309, comma 3, c.p.p., ritenendo insufficiente, a tal fine, la conoscenza altrimenti conseguita del provvedimento. Conforme a quanto enunciato dalla sentenza de qua, Cass. pen., sez. VI, 24 gennaio 1996, Cursio, in questa Rivista 1996, 809; Cass. pen., sez. VI, 10 dicembre 1991, Maltese, ivi 1992, 231. Sostanzialmente nel medesimo senso, si veda, altresì, Cass. pen., sez. VI, 26 aprile 1995, Sarmino, ivi 1995, 437, con nota di precedenti giurisprudenziali, cui si rinvia. Utili riferimenti sono, infine, offerti dalla panoramica giurisprudenziale contenuta in sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Il Tribunale di Catanzaro il 10 luglio 2002 ha dichiarato inammissibili le richieste di riesame del provvedimento del Gip di Cosenza, che il 3 giugno 2001 aveva applicato la custodia in carcere a ciascuno degli attuali ricorrenti, perché proposte dal difensore oltre il termine previsto dall'art. 309 terzo comma c.p.p.

Nella motivazione, sostanzialmente identica delle ordinanze, ha spiegato che il termine di 10 giorni (giuste Cass., sez. III, n. 4152/00, Porru e sez. I, Staterini, n. 3807/01) doveva ritenersi decorrente dal 6 giugno 2002, giorno nel quale i difensori avevano partecipato all'interrogatorio (di ciascuno) ai sensi dell'art. 294 c.p.p., e cioè prima che fosse loro notificato l'avviso di deposito del provvedimento, e pertanto scaduto il 16, mentre la richiesta di riesame del difensore era stata proposta il 25, ed era irrilevante che non fossero ancora trascorsi 10 giorni dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento.

Il 15 luglio 2001, il difensore ha proposto distinti ed identici ricorsi, per violazione degli artt. 309 e 293 terzo comma c.p.p. Argomenta che non è stata dimostrata, in ciascun caso, la compiuta conoscenza del provvedimento impugnato da parte dei difensori, e che l'indirizzo che il tribunale ha asserito di seguire, segnatamene proprio la sentena Staterini, richiede la necessaria valutazione degli elementi da cui la si voglia trarre. Comunque lo stesso indirizzo non è incontrastato ed anzi minoritario, perché molte altre decisioni di questa Corte hanno stabilito che nessuna attività o atteggiamento difensivo possa ritenersi equipollente all'avviso di deposito dell'ordinanza che ha disposto la misura.

I ricorsi, pertanto, si concludono con la richiesta di assegnazione alle Sezioni unite.

  1. - La Sezione V, investita di tutti i procedimenti, ne ha disposto la riunione e, rilevato il contrasto di giurisprudenza, accolto la richiesta di rimessione alle Sezioni unite.

    Motiva che si identificano tre indirizzi circa la possibilità che atti o fatti diversi possano ritenersi equipollenti alla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento cautelare.

    Il primo nega tale possibilità, essenzialmente perché il diritto di difesa tecnica deve potersi fondare anche sulla congruità logico-giuridica delle motivazioni, che presuppone l'esame integrale del provvedimento (cita le 10 seguenti sentenze: sez. IV, n. 3978/00, Milosevic; sez. VI, n. 4389/95, Cursio; sez. I, n. 2083/95, P.M. in proc. Maddaloni; sez. I, n. 4422/94, De Martino; sez. I, n. 2556/94, Gaetani; sez. VI, n. 1745/94, Grupillo; sez. VI, n. 893/94, Bruno; sez. VI, n. 124/94, Grimaldi; sez. I, n. 4679/93, Regano).

    Il secondo la ammette nei casi in cui il difensore abbia ricevuto aliunde sicura conoscenza del provvedimento cautelare (cita le 5 seguenti sentenze: sez. III, n. 4152/99, Porru; sez. II, n. 776/95, Matafiori; sez. VI, n. 1826/94, Trimboli; sez. I, n. 359/92, Mannarino; sez. I, n. 759/92, Ventura), onde ritiene equipollente alla notifica dell'avviso di deposito, la presenza del difensore all'interrogatorio ex art. 294 (ipotesi, peraltro, accolta dalla stessa sez. V, da ultimo sentenza n. 1609/02, Mirabella - n.d.e.).

    Il terzo, che la sezione ritiene intermedio, è significato da pronunzie che, pur escludendo tra gli atti «equipollenti» la presenza all'interrogatorio dell'imputato, hanno riconosciuto come termine valido di decorrenza per l'impugnazione del difensore l'espletamento di attività difensiva, consistita in richieste di revoca o sostituzione della misura. Ad esso dovrebbero ascriversi, secondo i ricorsi, la sentenza Staterini, citata in senso inverso nelle ordinanze impugnate, ed altre (sez. I, n. 2805/94, Giuliano; sez. VI, n. 1551/94, Mammoliti; sez. I, n. 2704/93, Samperi; sez. III, n. 1837/93, Archinà). Tra queste ultime andrebbe assimilata la sentenza Lavdosh (sez. VI, n. 3040/01), relativa ad un caso in cui, prima della notifica del deposito dell'ordinanza presso la cancelleria del giudice, il difensore aveva ricevuto avviso dell'udienza fissata per la trattazione della richiesta di riesame proposta dal suo assistito. Page 208

    L'ordinanza rimarca che nella specie erano presenti agli interrogatori due difensori e che, ricevuta la contestazione, ogni indagato si avvalse della facoltà di non rispondere.

    Osserva tuttavia che il tenore dell'art. 309 terzo comma c.p.p., in correlazione a quello di cui all'art. 293 terzo comma, significa che l'avviso non è relativo al contenuto del provvedimento cautelare (e della richiesta del P.M.), che non deve essere notificato al difensore (come rimarcato da sez. VI, n. 1350/93, Trentini), ma alla sua mera esistenza. Pertanto, conclude, potrebbe assumere rilievo quanto stabilito da S.U. 19853/02, Asrhaf che, in tema di omessa o tardiva trasmissione al tribunale del riesame della richiesta di misura cautelare, opera distinzione tra atti di natura meramente processuale che, proposte questioni di validità del provvedimento, possono essere prodotti od acquisiti in sede di riesame, e sostanziali, che hanno rilievo diretto ai fini del merito; se ne potrebbe trarre «un utile criterio ermeneutico quando il facere richiesto all'autorità procedente sia, nei fatti, già stato adempiuto in precedenza e con una condotta che ha in pratica soddisfatto le aspettative sostanziali della parte».

  2. - Il primo presidente ha assegnato i ricorsi a questa camera di consiglio.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - La questione sottoposta all'esame di queste sezioni unite è se il termine, per la proposizione della richiesta di riesame per il difensore, possa decorrere dal giorno in cui lo stesso abbia assistito all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, indipendentemente dalla notifica, prevista dall'art. 309, comma 3, c.p.p., dell'avviso di deposito dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura.

    Tale questione è specifica di quella «se il termine, previsto a pena di decadenza, possa farsi decorrere dalla conoscenza effettiva del provvedimento, conseguita per altra via dal difensore prima della notifica dell'avviso di deposito».

    E questa, in quanto involge i lemmi «notificazione» e «termine», che implicano premesse di sistema, risulta a sua volta una specificazione del quesito intorno al limite in cui è consentita deroga alla forma prevista a garanzia dell'esercizio di un diritto nel processo.

    Storicamente la questione subspecifica risale all'epoca in cui fu introdotto il riesame nel codice abrogato. È già stata rimessa in due occasioni alle S.U., nel 1994 (cfr. 15/ 94, Tibaldi) e 1995 (cfr. P.G. in proc. Gallo ed altri) ma, men che risolta, non è stata affrontata per ragioni connesse ai rispettivi casi, che hanno implicato decisioni su questioni diverse.

    Intanto il microsistema del riesame delle misure coercitive è mutato anche nel codice vigente, ed è necessario seguire la sua evoluzione per definirne i confini attuali.

  3. - La L. 517/55, ottemperando all'art. 111 Cost., introdusse nel codice 1930 l'art. 263 bis, che riconosceva all'imputato il diritto di ricorrere per cassazione, per violazione di legge, contro l'ordine o mandato di cattura o di arresto. L'art. 7 della L. 532/82 modificò la norma, prevedendo la richiesta di riesame al tribunale, anche nel merito, dell'imputato o del suo difensore, entro cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento.

    La previsione indifferenziata non garantiva che il difensore conseguisse conoscenza del provvedimento, in tempo utile per l'autonoma proposizione della richiesta.

    La Corte costituzionale, rispondendo a tale esigenza con sentenza n. 80/84, ritenne in contrasto con l'art. 24 Cost. l'art. 263 bis, comma 2, «nella parte in cui non prevede per il difensore un diverso termine iniziale, decorrente dalla notifica al difensore o comunque da quando egli abbia conoscenza del provvedimento». La norma fu subito dopo modificata dall'art. 18 della L. 398/84, con la statuizione di un distinto termine per il difensore, «decorrente dalla notifica a lui dovuta dell'avviso di deposito del provvedimento».

    Il legislatore pertanto non previde che al difensore, al pari...

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