Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine913-960

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@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 agosto 2003, n. 33003 (ud. 29 maggio 2003). Pres. Savignano - Est. Onorato - P.M. Geraci (conf.) - Ric. Franchin

Edilizia e urbanistica - Licenza di concessione edilizia - Opere soggette - Lavori di manutenzione straordinaria - Esonero - Condizioni - Fattispecie relativa ad opera in calcestruzzo per la riparazione di automezzi pesanti.

La disciplina di cui agli artt. 31 e 48, L. 5 agosto 1978, n. 457, che sottrae al regime concessorio gli interventi di manutenzione straordinaria, presuppone necessariamente la preesistenza di un edificio dotato delle caratteristiche strutturali ed architettoniche che consentono di individuarlo come un organismo edilizio, sul quale eseguire le opere di manutenzione. (Fattispecie relativa alla realizzazione di una platea in calcestruzzo dalla superficie di mq. 550 circa, ospitante all'interno una fossa per la riparazione di autoveicoli pesanti, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto necessaria la concessione edilizia). (Mass. Redaz.). (L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31; L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 48) (1).

    (1) Dello stesso tenore il Consiglio di Stato, sezione V, che con pronuncia del 2 aprile 2001, n. 1883, in Foro amm. 2001, 844, afferma che l'iniziativa edificatoria del privato, affinché ricada nell'ambito di applicazione della norma, deve necessariamente presupporre un organismo edilizio preesistente avente una precisa destinazione d'uso. Solo così, infatti, è possibile ancorare i criteri dettati dalla norma ad un parametro di riferimento sicuro. Si veda inoltre, Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 1998, Barus, in Riv. pen. 1998, 521, secondo cui il disposto sancito dall'art. 31 della legge n. 457 del 1978 si riferisce alla sola edilizia abitativa e, pertanto, la regolamentazione giuridica degli interventi di straordinaria manutenzione che essa contiene non è applicabile a manufatti non abitativi. Si segnala che l'art. 48, citata legge, è stato abrogato dall'art. 136, comma 1, lett. d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed, in virtù di quanto dispone l'art. 2 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modif., nella L. 1 agosto 2002, n. 185, tale abrogazione decorre dal 30 giugno 2003.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECI-SIONE. 1. - Con sentenza del 28 giugno 2002 la Corte d'appello di Venezia ha integralmente confermato quella resa il 25 gennaio 2001 dal Tribunale monocratico di Padova, sez. dist. di Este, che aveva dichiarato Graziano Franchin colpevole del reato di cui all'art. 20 lett. b) legge 47/1985, per aver costruito senza concessione edilizia un piazzale in calcestruzzo e conglomerato bituminoso, per uso parcheggio di automezzi, nonché una fossa per la riparazione degli stessi (fino al novembre 1999), e per l'effetto l'aveva condannato alla pena di giustizia, con ordine di demolizione delle opere abusive.

  1. - I difensori del Franchin hanno presentato ricorso per cassazione, deducendo due motivi a sostegno.

    Col primo denunciano la nullità della rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio, in quanto disposta dal giudice monocratico di primo grado e non dal competente pubblico ministero, e quindi compiuta in violazione dell'art. 178 lett. b) c.p.p.

    Col secondo motivo denunciano manifesta illogicità della motivazione, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto necessaria la concessione edilizia per «l'approvazione a filo del terreno di una platea di calcestruzzo, a rafforzamento del fondo».

    Il giorno prima dell'udienza i difensori hanno depositato copia dell'istanza di concessione in sanatoria presentata il 1º aprile 2003, chiedendo in via principale la sospensione del processo e in via subordinata il differimento dell'udienza a data successiva alla definizione del procedimento amministrativo di sanatoria.

  2. - Questa Corte osserva che - come hanno precisato le Sezioni unite dall'anno scorso - «Nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall'art. 552, comma 3, c.p.p., il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme». (Sez. un., sent. n. 2887 del 26 luglio 2002, c.c. 29 maggio 2002, Manca, rv. 221999).

    Il primo motivo di ricorso è quindi manifestamente infondato.

  3. - Altrettanto infondata è la seconda censura, con la quale si sostiene in sostanza che aver «eseguito una platea in calcestruzzo di circa mq. 550, ospitante all'interno una fossa per la riparazione degli automezzi pesanti» e aver «mischiato per circa mq. 2.410 terra a sassi e conglomerato bituminoso (ossia asfalto spezzettato), al fine di rinforzare il fondo terroso esistente» costituiva un intervento di manutenzione ordinaria e non una trasformazione urbanistica dell'assetto territoriale, che, come tale, necessitava di concessione edilizia.

    La tesi è palesemente destituita di fondamento giuridico sia perché il pesante intervento eseguito costituiva ictu oculi una rilevante trasformazione del territorio, che tutt'al più poteva qualificarsi come manutenzione straordinaria, sia perché la disciplina di cui agli artt. 31 e 48 legge 5 agosto 1978 n. 457, che sottrae al regime concessorio gli interventi di manutenzione straordinaria, si riferisce al recupero del patrimonio edilizio esistente, presuppone cioè un edificio sul quale eseguire le opere di manutenzione. Questo presuppone era invece mancante nel caso di specie.

    Per quest'ultima ragione non è neppure applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 76 della legge 27 giugno 1985 n. 61 della Regione Veneto, che prevede per la manutenzione straordinaria solo la necessità di un'autorizzazione gratuita, appunto perché, per la definizione degli interventi di manutenzione straordinaria, detta norma richiama l'art. 31 della legge 457/1978.

  4. - Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, che impedisce l'istituzione del rapporto giuridico di impugnazione,Page 914 e quindi anche l'esame della istanza di sospensione per la procedura di sanatoria in corso.

    Se la concessione in sanatoria sarà rilasciata, potrà essere fatta valere in sede esecutiva per la revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive.

  5. - All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna alle spese processuali, nonché alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte cost. (Omissis).

    @CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 1 agosto 2003, n. 11733. Pres. Grieco - Est. Genovese - P.M. Russo - Comune di Genova (avv.ti Romanelli e Dapelo) c. Favoni (avv.ti Casanova e Pischedda)

    Autotrasporto - Materiali pericolosi - Verbale privo di riferimenti e di indicazioni a qualcuno dei precetti contenuti nell'art. 168 c.s. - Annullamento da parte del tribunale - Ricorso per cassazione da parte del comune - Inammissibilità.

    L'art. 168 c.s., riguardante la disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi, nel testo applicabile ratione temporis prima delle modifiche introdotte dall'art. 20 D.L.vo n. 507 del 1999, consta di tre gruppi di precetti e conseguenti previsioni sanzionatorie, stabilite, rispettivamente, ai commi 7, 8 e 9, nonché quanto a quest'ultimo, anche attraverso il rinvio ai precetti contenuti nei commi 2, 3 e 4. Pertanto, il ricorso per cassazione del comune, proposto avverso la sentenza del tribunale che ha annullato il verbale della polizia municipale, contenente l'accertamento di una violazione dell'art. 168, in riferimento all'inosservanza del «marginale» n. 10321 dell'Allegato B alla direttiva comunitaria n. 94/55/CE del 21 novembre 1994, per la sosta di un semirimorchio vuoto, ma non «bonificato» dai residui di carburante trasportato, in quanto privo dei necessari riferimenti ad alcuno dei diversi precetti contenuti nell'art. 168, ed alle fonti normative nazionali ivi richiamate per la loro integrazione, è inammissibile perché non consente di identificare quale sia la regola normativa che si assume violata dall'utente della strada. (Nuovo c.s., art. 168) (1).

      (1) Nulla che riguardi l'esatta fattispecie. Si riportano qui di seguito, per completezza, gli attuali commi 8 e 8 bis dell'art. 168 c.s., introdotti dall'art. 20, comma 1, D.L.vo n. 507/1999.

      «8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.626,45 a Euro 6.506,85.

      8 bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

      L'Allegato B della Direttiva comunitaria del Consiglio n. 94/55/CE del 21 novembre 1994 trovasi pubblicato in G.U.C.E. n. L. 275 del 28 ottobre 1996.

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Favoni Luca proponeva opposizione contro il verbale di accertamento del Comando di Polizia Municipale di Genova del 23 febbraio 1999, contenente la contestazione dell'avvenuta violazione dell'art. 168 codice della strada (però, erroneamente citato nel verbale, come art. 169), per aver lasciato in sosta irregolare un semirimorchio-cisterna vuoto, ma non bonificato. A seguito di tale rilievo, al proprietario del mezzo, erano state ritirate anche le carte di circolazione.

  6. - Il Tribunale di Genova annullava il verbale, sulla base del presupposto di fatto che il veicolo-cisterna era risultato vuoto, e compensava le spese.

  7. - Contro la sentenza...

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