Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 10 dicembre 2003, n. 47289 (ud. 24 settembre 2003). Pres. Marvulli - Est. Lattanzi - P.M. Esposito (conf.) - Ric. Petrella.

Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta- Sulla base della L. n. 134/2003, art. 5 - Formulazione nel giudizio di cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Operatività della richiesta limitata al giudizio di primo grado - Sussistenza. Cassazione penale - Motivi di ricorso - Illogicità della motivazione - Sindacato della Corte - Limiti. Reato - Estinzione (Cause di) - Prescrizione - Sospensione del decorso - Rinvio del dibattimento per impedimento o su richiesta dell'imputato o del difensoreSussistenza. Reato - Reato continuato - Pena - Determinazione - Pena complessiva superiore al triplo di quella inflitta per la violazione più grave - Ricorso per cassazione - Poteri della Corte.

È inammissibile nel giudizio di cassazione la richiesta di applicazione della pena formulata in base all'art. 5 della legge 12 giugno 2003 n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), in quanto tale richiesta, ammessa nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446, comma 1, c.p.p., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli di impugnazione. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 446; L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5) (1).

L'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. (C.p.p., art. 606) (2).

Il corso della prescrizione del reato è sospeso nei periodi durante i quali il dibattimento è rinviato per impedimento o su richiesta dell'imputato o del difensore. (C.p., art. 157; c.p., art. 159) (3).

Qualora l'aumento per la continuazione determinato dal giudice di merito superi il limite massimo del triplo della pena inflitta per la violazione ritenuta più grave, la Corte di cassazione, nell'annullare la sentenza senza rinvio, ridetermina direttamente la sanzione fissandola nel valore triplo di quella inflitta per il reato-base. (C.p., art. 81; c.p.p., art. 620) (4).

    (1) Per precedenti difformi, si vedano le sentenze della Cassazione riportate in parte motivata della sentenza de qua.

(2) Il principio si uniforma all'orientamento prevalente espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Tra le altre, conformi, si vedano Cass. pen., Sez. Un., 23 giugno 2000, Jakani, in questa Rivista 2000, 391; Cass. pen., Sez. Un., 16 dicembre 1999, Spina, ivi 2000, 21.

(3) Nel medesimo senso, Cass. pen., Sez. Un., 11 gennaio 2002, Cremonese, in Riv. pen. 2002, 358, con ampia nota di riferimenti giurisprudenziali, cui si rinvia.

(4) Per utili riferimenti in tema di determinazione della pena applicabile per il reato continuato, si veda Cass. pen., sez. III, 5 gennaio 2000, P.M. in proc. Gadler, in questa Rivista 2000, 439.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Pasquale Petrella e Carlo Petrella hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 27 marzo 2002 con la quale la Corte di appello di Roma, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha revocato la confisca di alcuni beni e ha confermato la condanna pronunciata nei confronti dei ricorrenti per i reati previsti dagli artt. 644 e 644 bis c.p. e per il reato previsto dagli artt. 4 e 6 D.L. 3 maggio 1991, n. 143 e dagli artt. 106 e 132 D.L.vo 1º settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), unificati per la continuazione.

Pasquale e Carlo Petrella, padre e figlio, erano stati accusati, oltre che del reato di abusiva erogazione di finanziamenti (di cui agli artt. 4 e 6 D.L. 3 maggio 1991, n. 143 e agli artt. 106 e 132 D.L. 1º settembre 1993, n. 385), di vari reati di usura, per avere effettuato prestiti a diverse persone lungo un arco di tempo compreso tra il 1990 e il gennaio del 1996, esigendo e ottenendo interessi di carattere usurario. Il pubblico ministero aveva evocato nelle imputazioni sia l'art. 644 sia l'art. 644 bis c.p., relativo ai fatti successivi al 7 agosto 1992 e concernente la c.d. usura impropria (introdotta dall'art. 11 quinquies L. 7 agosto 1992, n. 356 e abrogata dall'art. 1 L. 7 marzo 1996, n. 108, in occasione della radicale riforma del trattamento dell'usura, segnata tra l'altro dalla modificazione dell'art. 644 c.p.), ma il Pretore di Roma con la sentenza del 20 luglio 2000, dopo aver indicato gli elementi differenziali tra le due fattispecie in questione, aveva ritenuto che in un solo caso (quello relativo a Gregorio Gentile) fosse provato lo stato di bisogno, caratterizzante la previsione dell'art. 644 c.p., nel testo anteriore alla riforma dell'usura, mentre negli altri casi aveva escluso la rilevanza di condotte antecedenti all'agosto 1992, e aveva ritenuto che quelle successive integrassero il reato dell'art. 644 bis c.p. Il pretore inoltre aveva giudicato insufficiente la prova della responsabilità di Carlo Petrella per una parte dei reati contestati e quindi, unificati tutti i reati per la continuazione, aveva condannato Pasquale Petrella alla pena di cinque anni di reclusione e di lire cinque milioni di multa per i reati dei capi a, b, c, d, e, f, g, h (relativi il capo b all'art. 644, il capo h all'art. 132 D.L.vo 1º settembre 1993, n. 385 e tutti gli altri capi all'art. 644 bis c.p.) e Carlo Petrella alla Page 36 pena di tre anni di reclusione e di lire tre milioni di multa per i reati dei capi a, b, d, f, g, h e aveva disposto la confisca di immobili, autovetture e saldi attivi dei conti correnti bancari.

La decisione, impugnata da entrambi gli imputati, è stata sostanzialmente condivisa dalla corte di appello, che ha solo riformato parzialmente il capo relativo alla confisca.

Nei ricorsi sono stati enunciati numerosi motivi, che vengono sinteticamente riportati nell'ordine seguito dai ricorrenti.

Il difensore di Pasquale Petrella ha dedotto: a1) la violazione degli artt. 544 e ss. c.p.p., in quanto la sentenza impugnata sarebbe «illeggibile e scritta a mano da una grafia incomprensibile»;

b1) la mancanza di motivazione sul motivo con il quale era stata eccepita la prescrizione;

c1) il vizio di motivazione sull'esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati contestati, desunti principalmente dalle dichiarazioni delle persone offese senza una adeguata verifica della loro attendibilità;

d1) la violazione dell'art. 157 perché i reati in questione, o almeno quelli più risalenti nel tempo, erano estinti per prescrizione, considerato che l'usura è un «reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti che si perfeziona e si consuma nella stipulazione del patto usurario»;

e1) la violazione dell'art. 132 D.L.vo n. 385/93 in quanto nella specie non si poteva ravvisare lo svolgimento di abusiva attività finanziaria o «al più, a tutto voler concedere all'accusa, poteva essere ritenuta l'ipotesi contravvenzionale»;

f1) la violazione degli artt. 62 bis, 81 e 133 c.p. e il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena;

g1) la violazione dell'art. 240 c.p. con riferimento alla confisca dell'immobile sito in Ardea, località S. Lorenzo, n. 25, ritenuto profitto del reato di usura;

h1) la violazione dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (inserito dall'art. 2 D.L. 20 giugno 1994, n. 339) con riferimento agli altri beni confiscati.

I difensori Carlo Petrella hanno presentato due distinti atti di ricorso; il primo ha dedotto:

a2) l'asserita adozione di un errato criterio di valutazione delle prove, in quanto erroneamente sarebbe stata data rilevanza alla convergenza delle dichiarazioni accusatorie di più persone offese e alle dichiarazioni rese da alcune persone offese alla polizia giudiziaria e non interamente corrispondenti a quelle rese nel dibattimento;

b2) la mancanza di prove dei reati di usura e l'illogicità della motivazione relativa ai vari fatti contestati;

c2) l'insussistenza nei fatti in questione dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo dei reati di usura;

d2) la violazione degli artt. 110, 644 e 644 bis c.p. per la mancanza delle condizioni per ravvisare nella condotta del ricorrente un concorso nei reati commessi dal padre Pasquale Petrella;

e2) la mancanza delle condizioni giustificative della confisca.

Il secondo difensore di Carlo Petrella ha dedotto: a3) il vizio di motivazione relativo alla sussistenza dei reati di usura e in particolare alla sussistenza dell'elemento soggettivo;

b3) l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 644 e 644 bis c.p., affermando che non sussistono le condizioni per ritenere che il ricorrente abbia concorso nei reati addebitati al padre;

c3) la violazione dell'art. 132 D.L. n. 385/93, in quanto la disposizione sarebbe stata applicata anche con riferimento a condotte antecedenti alla sua introduzione nell'ordinamento e inoltre sarebbe stato erroneamente ravvisato il reato di cui al primo comma dell'art. 132 cit. e non quello contravvenzionale, meno grave, del secondo comma;

d3) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p. per il diniego delle attenuanti generiche;

e3) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 c.p.: la violazione più grave sarebbe stata erroneamente individuata nel reato del capo b) della imputazione, cioè in un fatto del 1991, epoca nella quale la pena edittale giungeva solo fino a due anni per la reclusione e a lire 800.000 per la multa, e sarebbe stata violata per la multa (determinata...

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