Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 28 ottobre 2004, n. 42260 (ud. 6 ottobre 2004). Pres. Marrone - Est. Calabrese - P.G. D'Angelo (conf.) Ric. P.M. in proc. Lena.

Atti e provvedimenti del giudice penale - Declaratoria di determinate cause di non punibilità - Prevalenza del proscioglimento nel merito - Necessità - Limiti. Procedimento davanti al giudice di pace - Querela - Remissione - Verifica sulla sussistenza di una formula di proscioglimento più favorevole - Necessità - Dichiarazioni rese dalle parti nel corso del tentativo di conciliazione - Utilizzabilità - Esclusione.

Anche in presenza della causa di estinzione del reato rappresentata dalla remissione di querela, il giudice, prima di prosciogliere con la corrispondente formula, deve verificare, in applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p., che non ricorrano le condizioni per l'applicazione di una formula più favorevole, nel merito, fermo restando, tuttavia, che, ove la remissione intervenga nelle fasi anteriori al dibattimento, nelle quali il giudice ha a disposizione un limitato materiale probatorio o non ne ha affatto, il proscioglimento immediato con la formula più favorevole può aver luogo solo se le relative condizioni risultino evidenti dagli atti già acquisiti. (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 129) (1).

In tema di reati perseguibili a querela attribuiti alla competenza del giudice di pace, qualora venga esperito con successo il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 29, comma 4, del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, ed intervenga quindi remissione di querela, il giudice, pur potendo e dovendo prosciogliere l'imputato con formula diversa e più favorevole di quella basata sulla intervenuta estinzione del reato, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p., non può, tuttavia, utilizzare a tal fine le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del tentativo di conciliazione, ostandovi il divieto di cui all'ultima parte del citato art. 29, comma 4, del D.L.vo n. 274/2000. (Mass. Redaz.). (D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 29; c.p.p., art. 129) (2).

    (1) Per utili riferimenti sui poteri conferiti al Gip in tema di proscioglimento, si veda Cass. pen., sez. un., 25 ottobre 1995, P.M. in proc. Cardoni, in questa Rivista 1995, 837.

(2) Nulla risulta edito sullo specifico punto. Per utili ragguagli in tema di remissione di querela in procedimento svoltosi innanzi al giudice di pace, si veda Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2004, Morazzini, in C.E.D., Archivio penale, RV226974.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECI-SIONE. - Nello svolgimento d'un giudizio per il reato di percosse innanzi al giudice di pace di S. Vito al Tagliamento, all'udienza del 14 maggio 2003 le parti private addivenivano a conciliazione con conseguente formazione e sottoscrizione del relativo verbale di remissione della querela e di accettazione della medesima.

In tale contesto, immediatamente dopo la sottoscrizione del citato verbale, la parte civile formulava delle dichiarazioni che inducevano il giudice procedente a ritenere non provato/dimostrato l'elemento psicologico necessario per la sussistenza del reato contestato ed a emettere così sentenza di assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Pordenone lamentando «inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità».

Spiega il ricorrente che il giudice a quo, oltre a violare l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato (art. 129 c.p.p.), ha utilizzato ai fini della deliberazione assunta dichiarazioni rese al di fuori di qualsiasi legittima istruttoria dibattimentale, nonché dichiarazioni rese dalla parte civile nel contesto dell'attività di conciliazione intervenuta tra le parti, insomma dichiarazioni che, oltre ad essere prive di qual si voglia effettivo valore probatorio, non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione, ex art. 29 comma 4 D.L.vo n. 274/2000.

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito precisate.

  1. - Anche in presenza della causa di estinzione del reato rappresentata dalla remissione della querela il giudice, prima di prosciogliere con la corrispondente formula, deve verificare se sussistono le condizioni per l'applicazione di una formula più favorevole, nel merito.

    Il contrario principio, cui sembra abbia inteso riferirsi il ricorrente in limine dell'atto di impugnazione, e che trovasi enunciato in una pronuncia di questa stessa sezione della Corte (26 ottobre 1993, Agostinelli, 195894) non può essere condiviso.

    L'argomento è che, una volta intervenuta l'accettazione della remissione da parte del querelato, non solo si estingue il diritto punitivo dello Stato, ma si paralizza anche la perseguibilità del reato per il venir meno della condizione di procedibilità che la sorreggeva in costanza di efficacia della querela.

    Ma è agevole replicare anzitutto che la lettera della legge (art. 129 c.p.p., identico, per l'aspetto che ci interessa, al previgente art. 152 cpv c.p.p. 1930) non consente di differenziare gli effetti della remissione di querela da quelli delle altre cause estintive del reato e ritenere che soltanto la prima si sottragga alla norma generale sulla prevalenza delle formule di proscioglimento nel merito di cui al citato art. 129 c.p.p.

    Ma anche sotto il profilo logico appare evidente che nel caso in esame sussiste l'interesse dell'imputato, una volta acquisiti elemento di fatto valutabili, al giudizio sulla idoneità degli stessi ad integrare la causa di proscioglimento nel merito, dal momento che tale giudizio è suscettibile di apprezzamento nelle sedi disciplinare e civile oltre che sul piano strettamente morale.

    D'altra parte, anche la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 387 comma 3 c.p.p. 1930, rilevò come non potesse «... negarsi all'imputato prosciolto per remissione della querela l'interesse a sottoporre la mancata Page 618 applicazione dell'art. 152 cpv c.p.p. alla verifica del giudice di merito prima che alla verifica del giudice di legittimità». (Corte cost. sent. n. 249 del 18 maggio 1989).

    Deve perciò ritenersi che al giudice a quo non era precluso, essendo egli anzi tenuto, a procedere previamente alla verifica circa la possibilità di un proscioglimento immediato nel merito.

  2. - Peraltro l'obbligo del giudice di assolvere per motivi di merito l'imputato ai sensi dell'art. 129 cpv c.p.p. presuppone che gli elementi rilevatori della insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o dell'estraneità dell'imputato risultino da atti istruttori ritualmente assunti e comunque utilizzabili ex lege.

    E qui coglie nel segno la denuncia del ricorrente, sotto ambedue i profili all'uopo prospettati, poiché - in effetti - la sentenza di assoluzione nel merito è fondata sull'esame di atti di causa cui non può attribuirsi alcuna valenza processuale.

    In particolare, in relazione al secondo dei suddetti profili, prive senz'altro di tale valenza sono le dichiarazioni che le parti private rendono nel corso dell'attività di composizione della lite finalizzata alla remissione della querela, che il giudice di pace è chiamato a svolgere nei casi di reati perseguibili su istanza di punizione. È infatti espressamente previsto dall'art. 29 comma 4 D.L.vo n. 274 del 2000 che le dichiarazioni rese in fase conciliativa dalle parti non siano utilizzabili ai fini della deliberazione. E la ratio di tale disposizione è evidente, atteso che la funzione conciliativa del giudice di pace rimarrebbe vanificata, se le parti non avessero la garanzia che gli atti ricognitivi finalizzati alle reciproche concessioni non possano essere poi utilizzate per far valere la pretesa punitiva nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione.

  3. - Un ultimo rilievo si impone. È controverso nella giurisprudenza di questa Corte se la disposizione ex art. 129 comma 2 c.p.p. debba applicarsi anche quando sia «evidente» soltanto la insufficienza della prova di responsabilità.

    Ma è indiscusso che, se la causa estintiva del reato interviene - come è avvenuto nella specie - nelle fasi anteriori al dibattimento, nelle quali il giudice ha a disposizione un limitato materiale probatorio, o addirittura non ne ha affatto, il proscioglimento immediato nel merito può essere pronunziato solo se dagli atti già acquisiti risulta evidente l'innocenza dell'imputato.

    Si coglie così un ulteriore profilo di nullità della sentenza assolutoria impugnata, siccome pronunciata ex art. 530 cpv. c.p.p.

  4. - Discende dalle considerazioni che precedono che non sussistevano nel caso concreto le condizioni per una assoluzione immediata nel merito, sicché al giudice a quo non restava che prendere atto e dare seguito alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione della querela.

    A tanto si provvede in questa sede ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p. (Omissis).

    @CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 28 ottobre 2004, n. 422337 (ud. 1 luglio 2004). Pres. Foscarini -Est. Cicchetti - P.G. Izzo (conf.) - Ric. Cusimano ed altri.

    Giudizio penale di primo grado - Dibattimento - Lettura di atti, documenti, deposizioni - Dichiarazioni rese nel medesimo procedimento davanti a giudice diversoAmmissibilità.

    L'art. 190 bis c.p.p., anche nella formulazione introdotta dall'art. 3 della legge 1 marzo 2001, n. 63, pur non consentendo, per la sua natura di norma derogatrice al principio fondamentale di oralità del dibattimento, una interpretazione analogica, consente, tuttavia, l'interpretazione estensiva, intesa come quella volta a cogliere il contenuto sostanziale della norma, anche oltre il suo significato letterale. Ne deriva che la disciplina dettata dal primo comma del suddetto articolo, pur in presenza del richiamo ivi contenuto all'art. 238 c.p.p. (avendo questo il solo limitato scopo di sottolineare le modalità di acquisizione dei verbali contenenti le precedenti dichiarazioni di...

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