Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine727-776

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 4 marzo 2004, n. 4402. Pres. Duva - Est. Perconte Licatese - P.M. Scardaccione (conf.) - Esposito (avv. Maglione) c. B.N.C. spa (avv. De Ruberto).

Incroci stradali - Obblighi di un conducente che impegni un crocevia - Obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra - Obbligo di ispezionare la strada a tergo - Sussistenza.

Il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra, ha l'obbligo a norma dell'art. 104 comma nono del previgente codice della strada, di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ha altresì l'obbligo derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopravvengano veicoli da tergo, ai quali spetta al pari la precedenza ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso - con la precisazione che l'obbligo di ispezionare la strada a tergo, per assicurarsi che non sopraggiungano veicoli in fase di sorpasso - è circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra, mentre nella fase di esecuzione il conducente del veicolo che svolta non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo. (C.s., art. 104; c.s., art. 105) (1).

    (1) Pur riferendosi a fattispecie relative al c.d.s. abrogato (si veda ora art. 145 nuovo c.s.) v., nello stesso senso: Cass. civ. 7 maggio 1999, n. 4585, in questa Rivista 2000, 347 e Cass. civ. 14 novembre 1975, n. 3838, ivi 1976, 245; Cass. civ. 12 dicembre 2003, n. 19053, Guarino c. Pinta, in CED Giurisprudenza civile, RV 568846, secondo cui: «La violazione della regola di precedenza nell'attraversamento di un crocevia comporta la preponderante responsabilità dell'autore dello scontro, tuttavia il conducente dell'autovettura al quale spetti il diritto di precedenza, per andare esente da ogni responsabilità, deve eseguire a sua volta l'attraversamento nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, prevedendo anche l'eventualità dell'altrui imprudenza. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto corresponsabile nello scontro il conducente della vettura con diritto di precedenza il quale, sulla base delle risultanze testimoniali, si era dapprima fermato alla vista di un ciclomotore che sopraggiungeva ed era successivamente ripartito, fidando incautamente nella propria precedenza di diritto, mentre il conducente del ciclomotore proseguiva la marcia fino a determinare lo scontro).


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Esposito Gennaro e Laino Maria Grazia, quali esercenti la potestà sul figlio Emanuele, esponevano che il 6 maggio 1991 il giovane, mentre, alla guida di una motocicletta di proprietà del padre, stava completando il sorpasso di una fila di veicoli nel Corso Umberto 1 di Casalnuovo, era stato investito dall'auto di proprietà di Gambardella Salvatore e condotta da Gambardella Elisabetta, che repentinamente aveva svoltato a sinistra.

Convenivano pertanto in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, i due Gambardella e la loro società assicuratrice Banca Nazionale delle Comunicazioni, per ottenere il risarcimento dei danni.

La società convenuta deduceva l'estraneità del suo assicurato all'evento, a suo dire cagionato dalla colpa esclusiva del minore. Quest'ultimo, diventato maggiorenne, si costituiva in giudizio con comparsa del 10 marzo 1994.

Con sentenza del 16 maggio 1996, il tribunale, ritenuta la colpa esclusiva del motociclista, rigettava la domanda.

Con sentenza del 16 giugno 1999, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto da Esposito Gennaro ed Emanuele, cui ha resistito, unitamente a Gambardella Salvatore, l'appellata, nel frattempo trasformatasi in spa BNC Assicurazioni.

Per la cassazione di tale sentenza gli Esposito hanno proposto, con un unico motivo, un primo ricorso, notificandolo, oltre che ai Gambardella, alla spa Banca Nazionale delle Comunicazioni.

Si è costituita con controricorso la spa BNC Assicurazioni, spiegando che l'originaria convenuta Banca Nazionale delle Comunicazioni, ente di diritto pubblico esercente sia l'attività bancaria che quella assicurativa, è stata scissa in due società: la spa Banca Nazionale delle Comunicazioni, cui è stata trasferita l'attività bancaria, e la spa BNC Assicurazioni, cui è stata trasferita l'attività assicurativa.

Ha eccepito pertanto l'inesistenza della notificazione del ricorso, perché fatta a un soggetto (la spa Banca Nazionale delle Comunicazioni) estranei al giudizio e diverso dalla parte in causa (n. 13382/2000 R.G.).

In seguito a questa eccezione gli Esposito hanno proposto un secondo ricorso, negli identici termini del primo, notificandolo, oltre che ai Gambardella, alla spa BNC Assicurazioni.

Anche in questo secondo procedimento (n. 16413/2000 R.G.) si è costituita la sola spa BNC Assicurazioni, eccependo l'inammissibilità anche del secondo ricorso.

Le parti hanno depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - È preliminare, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi.

Rileva in limine il Collegio che la notifica del secondo ricorso al vero soggetto passivamente legittimato, ossia alla BNC Assicurazioni spa, avvenuto il 21 luglio 2000, va intesa come una semplice integrazione del contraddittorio, eseguita prevenendo un ordine della Corte ai sensi dell'art. 331 c.p.c., stante il litisconsorzio necessario processuale (art. 23 della legge n. 990 del 1969) tra la detta società di assicurazioni e il proprietario del veicolo, Gambardella Salvatore, al quale ultimo venne regolarmente e tempestivamente notificato il primo ricorso, in data 9 giugno 2000.

È noto che, in presenza di una sentenza resa tra parti legate da vincolo di litisconsorzio necessario, è sufficiente, per evitare la formazione del giudicato, che l'impugnazione sia proposta, nei termini di rito, almeno nei confronti di unaPage 728 delle parti, salvo il dovere del giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi; integrazione la cui necessità è superata o dalla costituzione volontaria in giudizio degli stessi, o, come è accaduto nella fattispecie, dalla spontanea integrazione eseguita per iniziativa della parte impugnante.

Integrazione, per giunta, eseguita ancor prima della scadenza del termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., prolungato del periodo feriale.

Denunciando la violazione o falsa applicazione degli artt. 105 settimo comma e 106 del previgente codice della strada, 2054 c.c. e 115 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti sostengono che la responsabilità esclusiva dell'incidente è della Gambardella. Anzitutto, come emerge con chiarezza dalle richiamate norme del codice della strada, nel caso di sorpasso di un veicolo che intenda svoltare a sinistra e quindi cambiare corsia di marcia, quest'ultimo deve cedere la precedenza al sorpassante e non viceversa, ed è tenuto altresì a segnalare la manovra con congruo anticipo, interrompendola quando sia necessario.

Se dunque scorretta si palesa la soluzione in punto di diritto data dai giudici di appello al presente caso, in considerazione dell'incontestabile diritto di precedenza spettante all'Esposito; anche in punto di fatto la versione accolta dalla Corte non è in linea con la retta interpretazione delle risultanze processuali.

Segnatamente, i ricorrenti si rammaricano che la prova della velocità «sostenuta» del motociclista sia stata ricavata da una fonte non persuasiva, ovvero dai danni elencati nel preventivo di spesa, mentre assai più eloquenti in proposito sarebbero state le fotografie ritraenti la moto dopo lo scontro, le quali mostrano la sostanziale modestia dei danni medesimi, incompatibili con un impatto violento; e che, nel contrasto tra le disposizioni testimoniali sulla subitaneità della svolta a sinistra dell'auto e sulla velocità della moto, non siano stati giudicati più attendibili i tre testimoni indotti da essi odierni ricorrenti, tutti indifferenti, a differenza dei due testimoni di parte avversa.

Queste censure sono destituite di fondamento. La sentenza impugnata, sulla scorta delle deposizioni «precise, puntuali e circostanziate dei testi Franco e Pelliccia», ha accertato «che Gambardella Elisabetta, prima di intraprendere la svolta a sinistra, si fermò, azionò il segnalatore di direzione di sinistra, attese che le auto sopraggiungenti dall'opposta direzione transitassero, e quindi, iniziata e quasi perfezionata la svolta, venne investita nel lato posteriore sinistro» dalla moto dell'Esposito «che da tempo sopraggiungeva a velocità sostenuta e in sorpasso di una fila di vetture ferme per il traffico».

È dunque comprovata, ad avviso del giudice di appello, «la regolarità della manovra della Gambardella (arresto dell'auto, segnalazione del cambio di direzione, precedenza ai sopraggiungenti veicoli, inizio della manovra fin quasi al completamento) e la palese irregolarità della condotta dell'Esposito, che, a velocità sregolata», andò, a conclusione del sorpasso di una colonna di veicoli, a tamponare l'auto della convenuta con la sua potente moto.

La sentenza si premura, a questo punto, di confutare la versione dei testimoni Bernardo e Varone, indotti dagli Esposito, i quali da un lato riferiscono che la moto procedeva «molto lentamente» e dall'altro definiscono «repentina» la svolta a sinistra della Gambardella: e, a tal fine, replica che, se davvero l'Esposito avesse marciato «molto lentamente», avrebbe avuto tutto l'agio di rallentare e frenare alla vista della svolta a sinistra dell'autovettura, facendo leva altresì sui cospicui danni descritti nel preventivo di spesa prodotto dagli appellanti, presupponenti «un impatto violento e diretto e non certamente laterale e a minima velocità».

Lo scontro avvenne insomma, secondo la ricostruzione del giudice di appello, quando la Gambardella «aveva quasi ultimato la manovra di svolta a sinistra», e, in definitiva, soltanto a causa della velocità dell'Esposito e dello...

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