Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine555-568

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 28 marzo 2002, n. 4489. Pres. Grieco - Est. Forte - P.M. Ceniccola (conf.) - Ansaloni (avv. Piccioni) c. Prefettura di Rimini (n.c.)

Veicoli - Pubblico registro automobilistico - Trascrizione del contratto di vendita - Requisito di efficacia dell'atto traslativo - Configurabilità - Esclusione - Valore delle risultanze formali del Pra - Presunzione sempliceProva contraria - Ammissibilità - Conseguenze - Persona risultante al P.R.A. come proprietaria - Deduzione di detta prova nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazione della disciplina sulla circolazione stradale - Ammissibilità.

La trascrizione del contratto di vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, né è requisito di efficacia dell'atto traslativo - trattandosi di contratto consensuale, in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti - ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo. Ne consegue che, fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova, anche nel giudizio di opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla circolazione stradale, da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere proprietario dell'autovettura. (Nuovo c.s., art. 4; nuovo c.s., art. 141) (1).

    (1) Nei medesimi termini, v. Cass. civ. 1 giugno 2000, n. 7267, in questa Rivista 2000, 748 e Cass. civ. 9 novembre 1993, n. 11060, ivi 1994, 230. In dottrina, v. R. SAPIA, Trascrizione al Pra. Consenso del venditore e cancellazione del trasferimento, in Giust. civ. 1997, 364.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con sentenza del 18 febbraio 1999, il Pretore di Rimini ha rigettato l'opposizione di Fausto Ansaloni contro tre ordinanze del locale prefetto, con le quali era stato ingiunto il pagamento di sanzioni pecuniarie per tre infrazioni al D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (da ora c.d.s.), commesse il 16 settembre, il 10 ottobre e il 18 dicembre 1995, essendo egli obbligato in solido a pagare, quale proprietario del veicolo, ex art. 196 c.d.s.; l'opponente aveva dedotto di non essere tenuto al pagamento, non avendo la disponibilità del veicolo dal dicembre 1994, quando era stato consegnato alla snc Garage Dante di Frisoni Ubaldo & Figli, mandataria per la vendita, e che la cessione s'era conclusa il 2 giugno 1995 con Bukley Kenneth Winston, anche se l'atto era stato formalizzato dinanzi al notaio il 23 ottobre e trascritto il 20 dicembre di quello stesso anno.

Il prefetto aveva confermato le date dell'atto notarile e della trascrizione e il teste assunto Liegi Giuseppe aveva confermato la vendita orale dell'auto in data 2 giugno 1995.

Ad avviso del pretore, la prova documentale, in difetto della produzione dall'opponente di un atto di data certa comprovante la cessione del veicolo antecedente alle violazioni contestate, comportava che l'Ansaloni doveva rispondere delle sanzioni in solido con il trasgressore, essendo proprietario del veicolo rispetto ai terzi fino alla data della trascrizione nel Pra dell'alienazione ed essendo irrilevante ai fini liberatori il mancato possesso dell'auto.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso con due motivi l'Ansaloni.

La Prefettura di Rimini non si è difesa.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con il primo motivo di ricorso si lamenta insufficienza e contraddittorietà nella motivazione della decisione impugnata, la quale, pur riconoscendo natura di presunzione relativa alle risultanze del Pra in ordine alla vendita dell'auto, nessuna valutazione dà della prova testimoniale ammessa e assunta, dalla quale risulta che la cessione del veicolo era avvenuta il 2 giugno 1995 e della dichiarazione resa alla polizia stradale di Riccione dal terzo possessore del veicolo, in qualità di mandatario per la vendita.

Da valutare insieme al primo è il secondo motivo di censura che lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 196 c.d.s., per non avere il pretore rilevato che la norma collega la solidarietà del proprietario per il pagamento della sanzione, alla disponibilità concreta dell'auto che nel caso non vi era; in difetto del possesso materiale, il proprietario sarebbe liberato dal suo obbligo solidale.

  1. - «La trascrizione del contratto di vendita di autoveicolo nel P.R.A. non incide sulla validità o sull'efficacia dell'atto traslativo, trattandosi di contratto consensuale, in cui l'effetto traslativo delle proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo. Ne consegue che fuori di tale ipotesi le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova, anche nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione per violazione della disciplina sulla circolazione stradale, da parte di colui che risulti dai pubblici registri essere proprietario dell'auto» (Cass. 1 giugno 2000 n. 7267; 10 novembre 1999 n. 157; 4 maggio 1994 n. 4315; 15 aprile 1992 n. 4565).

L'art. 201 c.d.s., che impone la notifica delle contestazioni a chi risulti titolare del veicolo nel P.R.A. non supera l'ordinaria disciplina dei beni mobili in materia di perfezionamento degli atti di disposizione che li riguardano; il pretore ha ammesso la prova testimoniale dalla quale è risultato l'accordo concluso oralmente per la vendita del veicolo nel giugno 1995 e, in assenza di qualsiasi motivazione sul punto, non ha dato rilievo all'indicata prova orale. Altrettanto è a dirsi per l'atto notarile di vendita del 20 ottobre 1995, avente data certa anteriore all'infrazione di dicembre per la quale è stato chiesto il pagamento, cui il pretore nonPage 556 dà rilievo in ordine alla responsabilità solidale dell'Ansaloni.

Infine, la sentenza esclude ogni rilievo esimente, come prova liberatoria di cui all'art. 196 c.d.s., alla mancanza di possesso materiale del veicolo dal ricorrente (jus possessionis) sin dal dicembre 1994, epoca nella quale l'Ansaloni aveva ceduto al procuratore per la vendita la disponibilità del bene; anche di questo profilo della decisione, che in astratto potrebbe pervenire ad una corretta soluzione del problema, doveva darsi conto e la sentenza è insufficientemente motivata sul punto.

Il ricorso è quindi fondato; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Rimini, anche per le spese del giudizio di legittimità. (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 26 marzo 2002, n. 4286. Pres. Losavio - Est. Felicetti - P.M. Maccarone - Prefetto di Forlì (Avv. gen. Stato) c. Abati ed altro (n.c.)

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Violazione amministrativa commessa da infradiciottenneContestazione della violazione nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore - NecessitàRedazione di apposito verbale nei confronti dei predetti soggetti - Contenuto - Enunciazione del rapporto intercorrente con il minore - Contestuale attribuzione della specifica responsabilità per l'illecito amministrativo commesso dal minore - Omissione - Conseguenze.

La disposizione di cui all'art. 2 della legge 689/1981 (a mente della quale non può essere assoggettato a sanzione amministrativa il minore degli anni diciotto, dovendo per questi rispondere i soggetti tenuti alla di lui sorveglianza, salva prova di non aver potuto impedire il fatto) postula, come condizione imprescindibile per l'irrogazione della sanzione ai soggetti responsabili della sorveglianza dell'infradiciottenne, la immediata redazione del verbale sui fatti accertati e la successiva contestazione della violazione nei confronti dei detti soggetti (nella specie, genitori), in apposito verbale, deve essere enunciato dovendo, il rapporto intercorrente con il minore e la specifica attribuzione, ad essi, della responsabilità per l'illecito amministrativo. Ne consegue che, non potendosi ritenere idoneo atto di contestazione nei confronti dei suddetti soggetti la semplice notificazione della copia del verbale di contestazione del fatto al minore, la mancanza del verbale sopradescritto rende nulla l'eventuale ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria (nella specie, per violazione del codice della strada) emessa nei loro confronti. (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 2) (1).

    (1) In tema di responsabilità dei genitori per l'illecito commesso dal minore degli anni diciotto, v. Cass. civ. 22 gennaio 1999, n. 572, in questa Rivista 2001, 396; Cass. civ. 10 luglio 1996, n. 6302, in Arch. civ. 1997, 37 e Cass. civ. 24 maggio 1994, n. 5063, ivi 1994, 1252.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Con processo verbale del 26 maggio 1995 i vigili urbani di Cesena accertavano nei confronti del minore Abati Giulio, nato il giorno 8 settembre 1981, la violazione dell'art. 193, commi 1 e 2 del codice della strada, perché circolava alla guida di un ciclomotore privo di copertura assicurativa. Il verbale di accertamento, in conseguenza della minore età dell'Abati, veniva notificato alla madre, Monaco Carmela.

I genitori del minore, Monaco Carmela e Abati Pietro, proponevano ricorso al Prefetto di Forlì, il quale lo respingeva ed emanava ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di lire 1.080.000.

Monaco Carmela e Abati Pietro hanno proposto opposizione avverso tale ordinanza e il Pretore di Forlì, sezione distaccata di Cesena, con sentenza 25 settembre 1998, accoglieva l'opposizione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso a questa Corte il Prefetto di Forlì-Cesena, con atto notificato il 20 ottobre 1999, formulando due motivi di gravame.

Le parti intimate non hanno controdedotto.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con il ricorso si premette che...

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