Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 21 marzo 2005, n. 6063. Pres. Plenteda - Est. Genovese - P.M. Maccarone (diff.) - Comune di Cerreto d'Esi (avv. Fraticelli) c. Speciale.

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Solidarietà - Interpretazione estensiva - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di violazione dell'art. 21 c.s., occupazione di suolo pubblico con materiali e macchinari per l'esecuzione di lavori. Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Solidarietà - Art. 6 L. n. 689/81 - InterpretazioneNesso di strumentalità tra cosa ed illecito - Necessità - Fattispecie in tema di violazione dell'art. 21 c.s., occupazione di suolo pubblico con materiali e macchinari per l'esecuzione di lavori.

Il sistema della legge n. 689/81 preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando rigorosamente il profilo di deroga ad esso apportato attraverso l'istituto della «solidarietà» (art. 6), resta rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della «riserva di legge» fissato nell'art. 1 (In applicazione di tale principio la Cassazione ha respinto il ricorso del comune contro la sentenza del giudice di pace che aveva escluso la responsabilità del proprietario di un immobile, in quanto estraneo al fatto, in una fattispecie nella quale egli era stato reso destinatario di un'ordinanza-ingiunzione, per violazione dell'art. 21 del c.s. - dovuta all'occupazione di 25 mq. di suolo pubblico con vari macchinari e materiali edili, senza autorizzazione, in quanto scaduta - insieme all'imprenditore edile esecutore dei lavori che con il suo comportamento negativo aveva commesso la violazione contestata). (Nuovo c.s., art. 21; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6; L. 25 agosto 1991, n. 231, art. 8) (1). L'art. 6 della legge n. 689 del 1981 esige uno stret to legame di strumentalità tra la cosa altrui (nella specie: l'immobile oggetto di lavori edili) e la commissione dell'illecito (violazione dell'art. 21 del c.s., per l'occupazione di 25 mq. di suolo pubblico con vari macchinari e materiali edili, senza autorizzazione, in quanto scaduta), il quale non sussiste quando il legame tra la cosa e la violazione sia meramente occasionale. (Nuovo c.s., art. 21; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6) (2).

    (1, 2) Nel senso che l'istituto della «solidarietà» (art. 6) resta rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo l'ambito della fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della «riserva di legge» fissato nell'art. 1 della L. n. 689/81, v. Cass. civ. 8 agosto 2003, n. 11954, in Arch. civ. 2004, 785; mentre Cass. civ. 24 marzo 2004, n. 5891, in CED, Cass. civ., RV 571487, sottolinea che lo stesso art. 6 considera obbligato in solido, con l'autore materiale dell'illecito, il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione, salvo che quest'ultimo dimostri che la cosa sia stata utilizzata contro la sua volontà, e senza peraltro che l'identificazione dell'autore materiale possa ritenersi requisito di legittimità per l'operatività della presunzione a carico del proprietario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Il signor Ernesto Speciale ricorreva davanti al Giudice di pace di Fabriano per l'annullamento del verbale di contestazione con il quale il Sindaco del Comune di Cerreto d'Esi aveva rilevato la violazione dell'art. 26 (recte: 21) del codice della strada per avere, il medesimo signor Speciale, a titolo di proprietario dell'immobile dove avrebbero dovuto essere eseguiti i lavori, occupato «circa 25 mq. di suolo pubblico... con una gru e materiale vario per edilizia» allo scopo di effettuare la ristrutturazione di un proprio fabbricato «senza l'autorizzazione della competente autorità» e gli applicava la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.212.000.

Il signor Speciale sosteneva la sua estraneità in ordine alla violazione della disposizione del codice stradale, in quanto l'occupante del suolo pubblico sarebbe stato Luigi Ghiri, titolare dell'impresa edile omonima e dell'autorizzazione, scaduta l'11 settembre 2001, nei cui confronti era stata pure elevata la contestazione.

  1. - Il giudice di pace accoglieva il ricorso e condannava l'amministrazione al pagamento delle spese processuali. Secondo il giudice del merito l'imprenditore edile incaricato dei lavori avrebbe abbandonato il cantiere, senza averli completati, mentre il committente sarebbe stato ignaro del fatto che l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico era già scaduta.

  2. - Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Cerreto d'Esi, affidato ad un unico motivo. Il signor Speciale non ha svolto difese.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con l'unico motivo di ricorso (con il quale si duole della violazione e della falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981) l'amministrazione ricorrente deduce che il giudice di prime cure avrebbe errato nell'escludere la responsabilità del proprietario dell'immobile, signor Page 576 Speciale, il quale, ai sensi dell'art. 6 L. n. 689 citata, avrebbe avuto l'onere di provare di aver posto in essere un proprio comportamento volto ad impedire l'uso della cosa da parte degli estranei. Infatti, il proprietario committente dei lavori avrebbe il dovere di vigilare su quanto accade sulla sua proprietà e ne sarebbe responsabile, in via solidale.

  3. Il ricorso, che è infondato, deve essere respinto.

    2.1. - L'amministrazione si duole dell'annullamento del verbale di violazione del codice della strada da parte del giudice di pace, per il mancato rispetto del principio della responsabilità solidale che è posto, in materia di sanzioni amministrative, dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981.

    Prima di esaminare la portata di tale principio, e la sua applicabilità al caso di specie, occorre controllare l'estensione soggettiva della violazione contestata (vale a dire l'art. 21 c.s.) su cui si dovrebbe innestare, secondo la tesi del ricorrente, una responsabilità solidale dell'intimato.

    2.2. - L'art. 21 c.s. sanziona, al comma 4, la violazione delle disposizioni contenute nel detto articolo (e nel regolamento al c.s.) nonché delle prescrizioni contenute «nelle autorizzazioni», con una pena pecuniaria.

    Tra le fattispecie astratte descritte nei primi tre commi dell'art. 21 predetto, rientra anche quella dell'esecuzione di depositi sulle strade e loro pertinenza, quand'anche finalizzate alla realizzazione di lavori od opere, senza la preventiva autorizzazione o concessione dell'ente pubblico competente.

    Tale figura di illecito amministrativo, che si presenta come illecito comune, può essere commesso da chiunque e, nella specie, è stato contestato, innanzitutto, al titolare dell'impresa costruttrice che, secondo l'accertamento del giudice di pace, mai contestato, aveva provveduto a chiedere il provvedimento amministrativo, ottenendolo ad tempus, scaduto il quale non aveva liberato le aree pubbliche dai materiali (gru ed altro) non più utilizzati per l'esecuzione di lavori e ingombranti l'area pubblica concessa all'imprenditore.

    Secondo il comune, però, dell'illecito così precisato dovrebbe rispondere anche il proprietario dell'immobile, in cui erano in corso i lavori, ai sensi dell'art. 6 della legge generale sull'illecito amministrativo n. 689 del 1981.

    2.3. - Ma tale previsione, estensiva della responsabilità soggettiva, può configurarsi, a termini dell'art. 6 cit., solo in capo al «proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione».

    Tale formulazione, però, fa sì che l'istituto della solidarietà resti rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tolleri interpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della «riserva di legge» fissato nell'art. 1 della stessa legge n. 689 del 1981 (Cass., sent. nn. 11954 del 2003 e 5891 del 2004).

    Nel caso di specie, tale principio risulta ben osservato dalla pronuncia del giudice del merito, il quale ha accertato l'estraneità, in fatto, del proprietario dell'immobile al comportamento illecito (il deposito - divenuto abusivo per la scadenza del provvedimento amministrativo a termine, rilasciato dal comune, proprietario della strada, all'imprenditore edile esecutore dei lavori - dei materiali appartenenti all'imprenditore, il quale, con il suo comportamento negativo, avrebbe commesso la violazione contestata).

    Infatti, l'art. 6 della legge n. 689 del 1981 esige uno stretto legame di strumentalità tra la cosa altrui (nella specie: l'immobile oggetto dei lavori edili) e la commissione dell'illecito, che non sussiste per la mera occasionalità del legame; secondo una categoria generale diversa da quella necessaria alla stregua dell'art. 6 cit. (strumentalità) in cui, sostanzialmente, il giudice di pace ha collocato il caso esaminato con la sentenza impugnata, negando che esso integrasse una violazione di legge.

  4. - Non v'è ragione di provvedere sulle spese di questa fase, non avendo l'intimato svolto difese. (Omissis).

    @CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 3 marzo 2005, n. 4657. Pres. Giuliano - Est. Talevi - P.M. Finocchi Ghersi (parz. diff.) - Provenzano ed altra (avv. Cianca) c. Atac Spa (avv. Gabriele) ed altri.

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