Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 31 ottobre 2005, n. 21188. Pres. Losavio - Est. De Chiara - P.M. Apice (diff.) Grieco c. Prefettura di Ancona (Avv. gen. Stato).

Pedoni - Circolazione dei pedoni - Attraversamento fuori dalle strisce pedonali - Mancato utilizzo di apposito sottopassaggio - Sottopassaggio a di- stanza inferiore a cento metri ma non visibile né segnalato - Violazione ex art. 190, comma secondo, c.d.s. - Esclusione.

Non sussiste la violazione di cui all'art. 190, secondo comma, c.d.s., nel caso in cui un pedone per attraversare la carreggiata non si sia servito di apposito sottopassaggio situato a distanza inferiore a cento metri, qualora tale sottopassaggio non sia visibile né segnalato. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 190) (1).

    (1) Qualche utile riferimento si rinviene in Trib. civ. Roma 21 maggio 2003, in questa Rivista 2003, 709, con riguardo a pedone in fase di attraversamento della carreggiata fuori dagli appositi spazi pedonali, trovandosi questi a più di cento metri dal punto di attraversamento. In dottrina, v. il breve commento all'art. 190 c.d.s. contenuto ne Il nuovo codice della strada, di G. BELLAGAMBA e G. CARITI, Ed. Giuffrè, Milano 2003, pp. 478 e 479.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso depositato il 27 febbraio 2001 la sig.ra Antonietta Grieco proponeva opposizione all'ordinanza 18 gennaio 2001, notificatale l'1 febbraio successivo, con cui il Prefetto di Ancona le aveva intimato il pagamento della sanzione amministrativa di lire 72.000, oltre spese di notifica, per avere ella, in Falconara Marittima, attraversato la carreggiata stradale senza servirsi degli attraversamenti pedonali, in presenza di apposito sottopassaggio a distanza inferiore ai 100 metri, così violando l'articolo 190, comma 2, del c.d.s. Lamentava (per quanto qui ancora rileva) il difetto di dolo o colpa da parte sua, non essendo il sottopassaggio in questione visibile - né segnalato - dal punto in cui ella aveva attraversato la strada.

Resisteva la Prefettura di Ancona a mezzo di funzionario e l'adito Giudice di pace della stessa città, con sentenza del 25 luglio 2001, rigettava l'opposizione osservando che: l'articolo 190, comma 2 c.d.s. non contempla il requisito della visibilità degli attraversamenti pedonali e pone a carico del pedone il dovere di verificarne la presenza entro i 100 metri; del resto, il sottopassaggio in questione era ben noto a tutti gli abitanti di Falconara Marittima ed era, comunque, ben visibile dal punto in cui l'opponente aveva attraversato la strada; inoltre l'opponente, ben conscia della sua omissione, aveva provveduto al pagamento della sanzione otto giorni prima del deposito dell'opposizione.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la sig.ra Grieco, articolando tre motivi illustrati anche da memoria. Il Prefetto intimato non svolge difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 689/81 e dell'articolo 190, comma 2, c.d.s. Premesso che il sottopassaggio non era visibile dal punto in cui ella si trovava e che la sua esistenza non era in alcun modo segnalata, censura la sentenza impugnata perché, affermando che l'articolo 190, comma 2, c.d.s. non contempla il requisito della visibilità del passaggio pedonale ed impone al pedone l'obbligo di verificarne l'esistenza nell'ambito di 100 metri, si è limitata a prendere in considerazione la fattispecie di illecito così come descritta dalla norma sul piano oggettivo, mentre ha del tutto obliterato il principio della necessità dell'elemento psicologico dell'illecito amministrativo, sancito in generale dall'articolo 3 della legge 689/81.

Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, la ricorrente deduce che la sentenza non ha, in realtà, indicato alcuna ragione della ritenuta visibilità dell'attraversamento pedonale, invece da escludere in base agli elementi di prova acquisiti; che è arbitrario sostenere che ella doveva necessariamente essere a conoscenza del sottopassaggio in quanto residente in Falconara, città di oltre trentamila abitanti; che l'avvenuto pagamento della sanzione è inidoneo a giustificare la ritenuta infondatezza dell'opposizione, avendo essa eseguito il pagamento in considerazione della esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, che non è sospesa dalla preposizione dell'opposizione (articolo 22, ultimo comma, legge 689/81).

Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'articolo 23, comma 12, della legge 689/81, lamenta che il giudice di pace non abbia - come invece gli imponeva la norma invocata, ispirata al principio del favor rei - accolto l'opposizione nel dubbio sulla sussistenza dell'illecito.

Il primo motivo è fondato.

Effettivamente il giudice di pace basa il rigetto dell'opposizione anzitutto sul rilievo, considerato in sé sufficiente (gli ulteriori argomenti sono configurati come autonomi), che l'articolo 190, comma 2, c.d.s. non prevede la visibilità dell'attraversamento pedonale come elemento della fattispecie ed impone al pedone l'obbligo di verificare l'esistenza dell'attraversamento stesso nell'ambito di 100 metri. Detta tesi, non può, nella sua assolutezza, essere condivisa, per-Page 14 ché prende in considerazione esclusivamente l'aspetto oggettivo dell'illecito e trascura del tutto l'elemento psicologico del medesimo, invece essenziale ai sensi della norma generale di cui all'articolo 3 della legge 689/81 e del cui accertamento in concreto, dunque, il giudice di merito deve darsi carico, ove richiestone (come nella specie) con l'opposizione. Agli effetti di tale accertamento, senza dubbio rileva la conoscenza ovvero conoscibilità, secondo l'ordinaria diligenza, dei presupposti di fatti dell'illecito, qual è, nella fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 190 c.d.s., l'esistenza di un attraversamento pedonale distante non più di 100 metri; sicché sotto tale profilo - ossia ai fini del giudizio di conoscenza o conoscibilità del presupposto di fatto - certamente rileva anche la visibilità dell'attraversamento, intesa come possibilità, per il pedone, di verificare l'esistenza di esso applicandosi con l'ordinaria diligenza.

Fondato è anche il secondo motivo.

Il giudice di pace, infatti, non dà minimamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto che l'attraversamento pedonale fosse in concreto visibile dalla opponente. Inoltre l'affermazione che quest'ultima lo conosceva, come tutti gli abitanti di Falconara, è in realtà arbitraria. Del pari arbitrario è, infine, dedurre l'ammissione della colpa dell'opponente dell'avvenuto pagamento, da parte sua, della sanzione (giustamente la ricorrente sottolinea in proposito l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, che non viene sospesa neppure dalla proposizione dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 22, ultimo comma, legge 689/81).

Nell'accoglimento dei primi due motivi resta assorbito l'esame del terzo (che presuppone il dubbio sull'elemento psicologico, al cui accertamento dovrà invece procedersi nel giudizio di rinvio).

In conclusione, accolti i primi due motivi del ricorso e dichiarato assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e motiverà sulla sussistenza o meno del dolo o della colpa in capo all'opponente.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20323. Pres. Vittoria - Est. Segreto - P.M. Ceniccola (conf.)Meie Aurora spa c. M.T.

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione- Invalidità personale - Danno biologico - Utilizzo di tabelle in uso presso altri uffici giudiziari - Ammissibilità - Limiti.

Nella liquidazione equitativa del danno extrapatrimoniale è legittimo il ricorso del giudice alle c.d. ´tabelleª, siano esse quelle in uso presso il proprio ufficio giudiziario o quelle adottate presso altri uffici, purché in quest'ultimo caso motivi le ragioni della sua scelta. (Mass. Redaz.). (C.c., art. 2043; c.c., art. 2059) (1).

    (1) Il principio espresso nella sentenza in epigrafe trova conferma nella citata sentenza Cass. civ. 19 maggio 1999, n. 4852, in Arch. civ. 2000, 393 secondo cui, sebbene in tema di responsabilità del medico per danno subìto dal paziente, ´la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice con ricorso al metodo equitativo, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e specificamente, quali elementi di riferimento della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell'età, dell'attività espletata, delle condizioni sociali e familiari del danneggiato; nel procedere alla liquidazione il giudice può ricorrere anche a criteri predeterminati e standardizzati, come quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari (cosiddette "tabelle"), purché ciò attui in modo flessibile, definendo una regola ponderale su misura per il caso specifico e motivando congruamente in ordine all'adeguamento del valore medio del punto alle peculiarità del caso anche quando adotti una "tabella" costruita con riferimento ai parametri dell'età e del grado di invalidità del soggetto leso; poiché l'adozione delle cosiddette "tabelle" costituisce di per sè espressione del potere equitativo del giudice, questi non è vincolato all'adozione della tabella adottata presso il proprio ufficio giudiziario e ben può adottare "tabelle" in uso presso altri uffici; peraltro, poiché il fondamento della "tabella" è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno, il giudice deve congruamente motivare le ragioni della sua sceltaª. Anche la più recente Cass. civ. 11 agosto 2000, n. 10725, in questa Rivista 2001, 514 ribadisce che nell'adozione del criterio tabellare il giudice non è vincolato...

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