Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine23-63

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 14 novembre 2007, n. 23578. Pres. Pontorieri - Est. Trombetta - P.M. Leccisi (diff.) - Ilgrande c. Comune di Barletta.

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Consegna a persona di famiglia - Residente nel medesimo condominio, ma in appartamento diverso da quello del destinatario - Conseguenze - Nullità della notifica.

È nulla la notificazione a mezzo posta del verbale elevato per violazione dell'art. 146 c.d.s. eseguita a persona di famiglia e ricevuta, sia pure nel medesimo condominio, in appartamento diverso da quello del destinatario dell'atto. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 146; L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7) (1).

    (1) Nella fattispecie è evidente che l'errore in cui è incorso il notificante è consistito nell'aver ritenuto "convivente" del destinatario persona di famiglia che risiedeva nel medesimo condominio, ma in appartamento diverso. Come già sottolineato da Cass. civ., 22 novembre 2006, n. 24852, in Ius & Lex online e da Cass. civ., 25 gennaio 2005, n. 1508, in questa Rivista 2005, 580, l'art. 7 della L. n. 890/1982 ha introdotto una presunzione di convivenza temporanea del familiare nell'abitazione del destinatario dell'atto da notificare per il solo fatto che detto familiare si sia trovato nella casa al momento della notifica ed abbia preso in consegna l'atto stesso senza che la mancata indicazione di convivente sull'avviso di ricevimento sia sufficiente per desumerne la nullità della notifica. Tale presunzione può essere superata dalla prova contraria, da fornirsi a cura dell'interessato, dell'assenza di qualsiasi, pur temporanea convivenza.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso depositato il 2 settembre 1997 al Tribunale di Trani, Nunzia Ilgrande propose opposizione avverso la cartella esattoriale n. 059715284 relativa al verbale d'infrazione dell'art. 146 del C.d.S. elevato in data 12 marzo 1993 dagli agenti della P.M. di Barletta all'autovettura Fiat 126 tg. BA A01740, contestando la mancata notifica del suddetto verbale.

Costituitosi, il Comune di Barletta asseriva che il verbale d'infrazione era stato notificato a mezzo posta e, come risultava dall'avviso di ricevimento, era stato consegnato a "Curci Vincenza" senza alcuna indicazione.

Acquisiti documenti il Tribunale, con sentenza 6 novembre 2002 respingeva l'opposizione in quanto risultava accertato che il verbale di accertamento era stato notificato il 7 aprile 1997 mediante consegna a Curci Vincenza madre dell'Ilgrande.

Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione l'Ilgrande.

Nessuna attività difensiva ha svolto il Comune di Barletta.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con i due motivi di ricorso con i quali denunzia, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e vizi di motivazione, Ilgrande Nunzia lamenta che il giudice del tribunale di Trani - sede distaccata di Barletta -, nel ritenere valida la notifica del verbale di infrazione eseguita a mani di Curci Vincenza, madre della destinataria, ha sostanzialmente considerato come non necessaria la indicazione sull'avviso di ricevimento della convivenza (anche se temporanea) del familiare - senza tener conto che la stessa non era convivente in quanto residente sia pure nella stessa palazzina ma in appartamenti diversi - erroneamente affermando che la certezza che il documento sia entrato nella sfera di conoscibilità della destinataria può esser raggiunta altrimenti, e cioè a prescindere dalla circostanza che la madre sia o meno convivente.

I motivi sono fondati ed il ricorso va accolto. Pur essendo condivisibile che la semplice mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata notificata a mezzo del servizio postale non sia sufficiente ad affermare la nullità della notifica (Cfr. Cass. 22 novembre 2006, n. 24852), tuttavia, quando, come nel caso, la persona di famiglia ha ricevuto la notifica in un luogo diverso da quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita dacché abitava in un appartamento diverso da quello ove, sia pure facente parte dello stesso condominio, era residente la destinataria dell'atto e che, pertanto, è anche da escludere che fosse neppure temporaneamente convivente, la nullità della notifica non può non esser riconosciuta.

Dall'accoglimento del ricorso, ed affermata la nullità della notifica del verbale della infrazione come richiesto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va accolta l'opposizione della Ilgrande.

Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio. (Omissis).

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I

@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 12 ottobre 2007, n. 37606 (ud. 6 luglio 2007). Pres. Battisti - Est. Blaiotta - P.M. Iannelli (diff.) - Ric. Rinaldi.

Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa - Colpa specifica - Prevedibilità ed evitabilità dell'evento - Accertamento - Necessità - Condizioni - Fattispecie in tema di omicidio colposo da incidente stradale.

In tema di colpa specifica, nell'ipotesi della violazione di una norma cautelare c.d. "elastica" - che indica, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti - è comunque necessario che l'imputazione soggettiva dell'evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dell'agente modello. (Fattispecie in tema di omicidio colposo conseguente ad incidente stradale, in cui l'imputato, che viaggiava a velocità superiore a quella imposta, ha investito un veicolo che aveva effettuato una improvvisa svolta a sinistra attraversando repentinamente la carreggiata: la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna al risarcimento del danno - essendosi nel frattempo il reato prescritto - ritenendone carente la motivazione che non aveva chiarito se la condotta di guida della vittima fosse prevedibile e se le conseguenze determinatesi nel corso dell'incidente fosero prevedibili ed evitabili). (C.p., art. 43) (1).

II

@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 20 luglio 2007, n. 29206 (ud. 20 giugno 2007). Pres. Coco - Est. Bricchetti - P.M. Galasso (diff.) - Ric. Di Caterina.

Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa - Accertamento - Regola cautelare violata - Distinzione - Conseguenze - Fattispecie in tema di omicidio colposo da incidente stradale.

Nei reati colposi, qualora si assuma violata una regola cautelare cosiddetta "elastica", che cioè necessiti, per la sua applicazione, di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare - al contrario di quelle cosiddette "rigide", che fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento - è necessario, ai fini dell'accertamento dell'efficienza causale della condotta antidoverosa, procedere ad una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo da incidente stradale, fondata sul generico riferimento alla inadeguatezza della velocità, senza una analitica valutazione di tutte le circostanze del fatto in grado di definire l'esatta incidenza di tale violazione nel caso concreto). (C.p., art. 43; c.p., art. 589; nuovo c.s., art. 141) (2).

    (1, 2) Le sentenze in epigrafe, nell'affrontare la medesima fattispecie, evidenziano come la prevedibilità ed evitabilità dell'evento incidano innanzi tutto sul versante oggettivo della colpa, concorrendo a determinare l'efficienza causale del comportamento antidoveroso tenuto dall'agente attraverso l'identificazione dell'esatto profilo che nel caso concreto assume la regola cautelare violata. La prima sentenza pone altresì l'accento sull'importanza che i due parametri rivestono sul piano della misura soggettiva della colpa, definendo il limite della esigibilità dell'osservanza di tale regola da parte dell'agente modello nelle concrete circostanze del fatto. In particolare, ai fini del giudizio di prevedibilità, richiesto per la configurazione della colpa, «deve aversi riguardato alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in utta la sua gravità ed estensione». In tal senso, v. Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 2007, P.G. in proc. Bartolini ed altri, in Riv. pen., 2007, 945. In genere, sull'obbligo di adeguare la velocità del mezzo in relazione alle condizioni ambientali, di traffico, di tempo, cosicché nel caso di sinistro si valuti se il conducente abbia avuto qualche possibilità di evitarlo, v., oltre alle citate sentenze Cass. pen., sez. IV, 15 ottobre 1990, Petrassi, in Riv. pen. 1991, 669; Cass. pen., sez. V, 30 maggio 1978, Piscopo, in questa Rivista 1978, 397, anche Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 1989, Martina, ivi 1990, 252.


I

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, ha affermato la penale responsabilità di Rinaldi Giovanni in ordine al reato di cui all'articolo 589 c.p.; e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile.

La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Bari che ha ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 60%; ed ha conseguentemente ridotto la pena da nove a quattro mesi di reclusione.

L'imputazione attiene ad un incidente stradale. Secondo l'ipotesi accusatoria fatta propria dai giudici di merito l'imputato, alla guida di un'auto, percorreva una strada statale alla velocità di 104 km orari, sebbene vi fosse il limite di 90 km orari. La vittima Marino

Anna percorreva la strada nell'opposto senso di marcia alla guida un veicolo a tre ruote Ape Piaggio. Costei invadeva l'opposta corsia di marcia per svoltare in una stradina laterale sterrata. In quel frangente sopravveniva l'auto guidata dall'imputato. Nell'urto la donna riportava lesioni...

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