Giurisprudenza costituzionale Decisioni della Corte

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@Corte Costituzionale Ord. 4 maggio 2007, n. 155 (c.c. 18 aprile 2007). Pres. Bile. Rel. Quaranta - Conte c. Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi.

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - ImmediataNecessità - Esclusione - Lamentata violazione del diritto di difesa - Disparità di trattamento tra i cittadini, in relazione alle ipotesi in cui la violazione del codice della strada è accertata senza l'ausilio di apparecchiature elettronicheQuestione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1 bis, lettera e), del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella L. 1º agosto 2003, n 214, nella parte in cui consente di derogare al principio della contestazione immediata dell'infrazione, allorché l'accertamento della violazione avvenga per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità, apparecchi che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal punto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. (Nuovo c.s., art. 201) (1).

    (1) Analoga questione è già stata dichiarata manifestamente infondata, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, con ordinanza 20 luglio 2006, n. 307, in questa Rivista 2006, 1037. (Omissis). - Ritenuto che il Giudice di pace di San Pietro Vernotico, con ordinanza del 20 marzo 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 201, comma 1 bis, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto 2003, n. 214; che il rimettente premette di essere chiamato a giudicare dell'opposizione proposta avverso ordinanzaingiunzione, emessa dal Prefetto della Provincia di Brindisi in forza dell'avvenuta contestazione dell'infrazione stradale di cui all'art. 142,...

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